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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 06820/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4311/2021 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso lo studio del primo in Roma, Viale G. Mazzini n. 134 -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Lazio - Roma n.2453/2020 depositata i l 14/08/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da avviso di accertamento per il 2006 mediante il quale l’Agenzia delle entrate, in condivisione di PVC della GdF, riprendeva a tassazione costi indeducibili e corrispondente IVA in ragione di fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

2. La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 28690 del 14 dicembre 2016, accoglieva il ricorso, osservando (come da sentenza in epigrafe) che “l'avviso di accertamento era carente di motivazione, poiché esso era stato motivato ‘per relationem’ ad un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. […] dalla Guardia di Finanza di Alessandria[,] senza alcun coinvolgimento della ricorrente: tale processo verbale era stato parzialmente riprodotto dalla Guardia di Finanza di Benevento e tale operazione di rinvio ad altri atti non appariva sufficiente per giustificare quanto contestato.

Risultava perciò omessa l'indicazione di quella pluralità di elementi pienamente convergenti e costituiti da presunzioni gravi, precise e concordanti, dei quali potersi desumere l'inesistenza oggettiva delle fatture e quindi dell'evasione contestata”.

3. L’Ufficio presentava appello.

3.1. A termini di ricorso per cassazione, “la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nel giudizio d'appello instaurato, emetteva ordinanza collegiale […] con la quale veniva rilevata la necessità di acquisire le denunce presentate alle Procure della Repubblica di Roma e di Benevento […].

Al fine di poter ottemperare all'ordinanza in esame, l'Ufficio richiedeva alla G. di F.-[OSCURATO:PERSONA] di Alessandria […] le denunce sopra citate, oltre ad informazioni in merito all'esito dei procedimenti penali instaurati.

Ottenuta una risposta […] e dopo aver richiesto informazioni alle Procure della Repubblica di Roma e di Benevento al fine di conoscere lo stato dei procedimenti penali incardinati, l'Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositava una memoria dettagliata […]”.

3.2. La CTR del Lazio rigettava, con la sentenza in epigrafe, alla stregua, essenzialmente, della seguente motivazione: - “Si deve innanzitutto rilevare che non è stata dato alcun seguito all'ordinanza istruttoria n. 1093/2018 di questa Sezione, con cui si era ritenuta la necessità di acquisire le denunce a carico della contribuente presentate alle Procure della Repubblica di Roma e di Benevento ed unitamente notizie sui relativi procedimenti penali.

Poiché le denunce risalgono al 2014 e le indagini preliminari andrebbero ad oggi considerate chiuse e dato che nulla è stato evidenziato, se ne deve dedurre che alcun seguito processuale penale vi è stato nell'intera vicenda”; -“[ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 7, St. contr.,] la raccolta delle prove o almeno degli indizi o ancora delle presunzioni gravi, precise e concordanti deve avvenire in contraddittorio o almeno se ne deve dare conto nel momento successivo alla predisposizione del processo verbale di constatazione[,] che deve essere comunicato al contribuente al fine di permettere un contraddittorio almeno successivo”; - “Nel caso di specie nulla di tutto questo è accaduto, le prove o le presunzioni sono state raccolte altrove, di tutto questo la [OSCURATO:SOCIETA] non è stata per nulla notiziata e nemmeno è stato allegato all'avviso di accertamento il processo verbale di constatazione redatto presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in altra città di Italia e solamente parte di questo è stata stralciata ed a questa si è fatto rinvio ‘per relationem’”; - “La pochezza degli argomenti opposti dall'Ufficio sono sufficientemente contrastati dalle allegazioni difensive dell'appellata, laddove illustra e documenta i propri rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare i rapporti pubblicitari intercorsi che giustificano le fatture in quanto espressione di operazioni esistenti; né può essere evocata la restituzione di una parte delle somme, poiché detto passaggio può essere un'evenienza nei rapporti tra imprese e comunque non può autonomamente costituire una presunzione di scambi di fatture fittizie”; - “Correttamente la sentenza di primo grado mette in luce che quanto riportato nel processo verbale di constatazione parzialmente riprodotto non è sufficiente per illustrare il carattere di ‘cartiera’ della [OSCURATO:PERSONA] e dunque l'avviso di accertamento impugnato si configura come provvedimento privo di quelle basi istruttorie e di motivazione tanto da non poter rientrare nella legittimità”; - “Né tanto meno può essere utile una notifica deposita nel processo e magari notificata nel corso di questo, poiché ciò non può avere carattere sanante, in quanto del tutto intempestivo”.

4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con quattro motivi.

Resiste la contribuente con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale con un motivo; la medesima deposita memoria, mediante la quale insiste nelle prese conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della l. 241/1990 e 7 della l. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.

1.1. “Premesso che il richiamo all'art. 12 dello Statuto del contribuente è inconferente, rilevato che nel caso di specie l'Ufficio ha pienamente rispettato la procedura ivi indicata, consentendo alla parte di redigere osservazioni al PVC elevato a suo carico ed emettendo, dopo il decorso di 60 giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione, l'atto impositivo, è da evidenziare che quest'ultimo risulta legittimamente motivato.

In particolare, nell'atto impositivo impugnato sono state dettagliatamente inserite le circostanze e le situazioni (ragioni di fatto) che hanno dato luogo alle violazioni delle norme tributarie (ragioni di diritto), ed è, inoltre, richiamato e riprodotto il contenuto dei PVC, elevato a carico della società emittente le fatture false, [OSCURATO:PERSONA] srl, prima, e a carico della [OSCURATO:SOCIETA], poi, il cui percorso argomentativo è stato pienamente condiviso e, appunto, richiamato per esigenze di economia di scrittura dall'Ufficio accertatore.

Più in particolare, come risulta dal PVC redatto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in data 19/07/2013 dalla Guardia di Finanza-Compagnia di Benevento […], conosciuto dalla società perché sottoscritto dal rappresentante legale della medesima, l'attività di verifica, condotta nei confronti della stessa, è conseguente alla complessa attività di indagine, realizzata dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Alessandria, concernente l'ipotesi di un'associazione a delinquere (trattasi di società del gruppo Cavaliere, tre le quali la [OSCURATO:PERSONA] srl), finalizzata al compimento di reati tributari, nello specifico consistenti nell'emissione e nell'annotazione di fatture per operazioni inesistenti […]”.

“Infatti, alle pagg. 4-5 dell'atto impositivo impugnato, è stato riportato il contenuto essenziale di tali indagini, che hanno permesso di ricostruire il sistema illecito che caratterizzava il ‘modus operandi’ di varie società[,] tutte dedite all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (nei riguardi di 168 clienti, tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]) e riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA], con il quale, a vario titolo, collaboravano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] […]”.

1.2. Preliminarmente è a rilevarsi che il motivo si sottrae all’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza di cui al controricorso.

Invero esso di per sé rende conto del contenuto della motivazione dell’avviso di accertamento (allegato al ricorso) con particolare riguardo alle pp. 4 e 5.

1.3. Ciò detto, il motivo è fondato e

1.3. merita accoglimento.

Erra la CTR quando scrive che “la raccolta delle prove o almeno degli indizi o ancora delle presunzioni gravi, precise e concordanti deve avvenire in contraddittorio […]”.

Questa S.C. ha già avuto modo di puntualizzare che “il potere di accertamento tributario non è condizionato dall'esercizio di dirette attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente successivamente attinto dall'avviso” (Cass. n. 32274 del 2024).

Ed ancora: “In tema di I.V.A., l'uso di elementi acquisiti nell'ambito di procedure riguardanti altri soggetti non viola disposizioni che regolano l'accertamento o il principio del contraddittorio, atteso che l'art. 63, comma primo, del d.P.R. n. 633/72 dispone espressamente che, nell'ambito dei doveri di cooperazione con gli uffici, la Guardia di Finanza trasmette agli uffici stessi tutte le notizie acquisite, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e che l'art. 54, comma secondo, del citato d.P.R. dispone che gli Uffici, a loro volta, possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di ‘verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti’ (art. 54, comma quarto, d.P.R. n. 633/72)” (Cass. nn. 24967 del 2005; 9100 del 2001).

Del pari erra la CTR quando, subito di seguito, scrive: “[…] o almeno se ne deve dare conto nel momento successivo alla predisposizione del processo verbale di constatazione che deve essere comunicato al contribuente al fine di permettere un contraddittorio almeno successivo”, aggiungendo: “[…] di tutto questo la [OSCURATO:SOCIETA] non è stata per nulla notiziata e nemmeno è stato allegato all’avviso di accertamento il processo verbale di constatazione redatto presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in altra città di Italia e solamente parte di questo è stata stralciata ed a questa si è fatto rinvio ‘per relationem’”.

Anzitutto, alla stregua di precisa allegazione dell’Agenzia in ricorso, non contrastata in controricorso, la contribuente è stata resa destinataria di PVC, partecipatole ai sensi dell’art. 12 St. contr.

Secondariamente, come recentemente precisato, “in tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne ilcontenuto essenziale” (Cass. n. 34906 del 2024, in una fattispecie in cui “la S.C. ha rigettato il ricorso, avendo la CTR correttamente ritenuto che ilcontenuto essenziale delle verifiche espletate nei confronti della ditta individuale, riprodotto nell'avvisodi accertamento, risultava sufficiente a provare l'incapacità operativa della stessa e, perciò, la natura fittizia della fatturazione delle operazioni commerciali, che la ditta ed il suo partner commerciale dichiaravano di avere posto in essere”; già in passato, tra le innumerevoli, Cass. n. 13110 del 2012: “Nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo dimotivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche ‘per relationem’, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca ilcontenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione”).

Nella specie, la CTR finanche riconosce, quanto al “processo verbale di constatazione redatto presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, che una “parte di questo è stata stralciata ed a questa si è fatto rinvio ‘per relationem’”, tuttavia omettendo completamente di valutare la sufficienza del tessuto motivazionale dell’avviso anche attraverso il rinvio a tale PVC, mediante apprezzamento dell’essenzialità, o meno, del contenuto di esso, viepiù tenuto conto del PVC riguardante la stessa contribuente.

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, volto a denunciare, “per scrupolo difensivo”, la “nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, “anche nella parte in cui si afferma che ‘né tanto meno può essere utile una notifica deposita nel processo e magari notificata nel corso di questo”, ciò apparendo contraddittorio rispetto alla precedente proclamazione secondo cui “non era stato dato alcun seguito all'ordinanza istruttoria n. 1093/2018”.

3. I restanti due motivi, per sovrapponibilità di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.

4. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3) del c.p.c.”.

4.1. Immotivatamente “i giudici di seconde cure hanno ritenuto determinante, al fine di scongiurare la partecipazione o quanto meno la consapevolezza della società [OSCURATO:SOCIETA] [in ordine a]lla frode, la documentazione prodotta dalla controparte in merito ai rapporti pubblicitari intercorsi, che giustificherebbero le fatture e la restituzione di una parte della somma da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]”.

“A differenza di quanto statuito dalla CTR, proprio i continui rapporti pubblicitari tra i due soggetti avrebbero dovuto rendere edotta la contribuente dell'illecito ‘modus operandi’ di varie società, tutte dedite all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sono state ricondotte in capo a [OSCURATO:PERSONA], con cui, collaboravano a vario titolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] […]”.

5. Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2729 c.c., 2727 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.”.

5.1. La sentenza impugnata “risulta essere il frutto di una valutazione parziale di quanto argomentato e soprattutto prodotto dall'Ufficio in merito al ruolo di cartiera svolto dalla società [OSCURATO:PERSONA]”.

Inoltre, “è da denunciare l'illegittimità della statuizione della CTR circa la intempestività della produzione documentale allegata alle memorie del 06/11/2019.

In particolare i giudici di seconde cure non si sono avveduti che l'Ufficio aveva già depositato la documentazione in allegato all'appello e precisamente: […]”.

Pertanto, “palese risulta essere l'erroneità della sentenza […] nella parte in cui ha omesso di valutare gli indizi prodotti dall'Ufficio nella loro complessità, a dispetto di quanto statuito da codesta Suprema Corte”.

6. I motivi superano il vaglio di ammissibilità in quanto, astenendosi da alcuna richiesta di “revisio” del giudizio di merito, neppure graficamente accennata, centrano i vizi di illegittimità attribuiti alla sentenza impugnata, riconducendoli ai corrispondenti paradigmi censori.

6.1. Inoltre il secondo non cade in difetto di autosufficienza, dal momento che rende sinteticamente conto dei documenti pretermessi dalla CTR, “localizzandoli” nel fascicolo di secondo grado.

6.1.1. Quanto medesimamente ad esso, priva di fondamento è infine l’eccezione secondo cui “l'Agenzia non censura l'effettiva ‘ratio decidendi’ della sentenza.

La CTR ha ritenuto intempestiva la produzione documentale nel senso che essa non poteva sanare in via sopravvenuta il vizio di motivazione dell'avviso.

Tuttavia, tale statuizione non viene incisa dall'articolazione del mezzo”.

Siffatta eccezione appare decentrata: la CTR, per vero in termini di per sé di assai ardua decifrabilità, scrive: “Né tanto meno può essere utile una notifica deposita[ta] nel processo e magari notificata nel corso di questo, poiché ciò non può avere carattere sanante, in quanto del tutto intempestivo”; e questo asserto fa seguito al periodo in cui la medesima scrive che “[…] quanto riportato nel processo verbale di constatazione parzialmente riprodotto non è sufficiente per illustrare il carattere di ‘cartiera’ della [OSCURATO:PERSONA] e dunque l'avviso di accertamento impugnato si configura come provvedimento privo di quelle basi istruttorie e di motivazione […]”.

A fronte di ciò, non corrisponde al vero che l’Agenzia non abbia censurato l’affermazione del difetto motivazionale dell’avviso di accertamento, a tale censura essendo dedicato il primo motivo.

Il terzo ed il quarto motivo sono volti invece a censurare l’affermazione del difetto probatorio dell’avviso.

6.2. Ciò detto, tali motivi sono fondati e meritano accoglimento.

6.2.1. La CTR ha pregiudizialmente ed ingiustificatamente squalificato il complessivo quadro indiziario offerto dall’Agenzia a sostengo della tesi dell’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate: quadro per vero dalla medesima neppure enunciato e men che meno analizzato in riferimento a tutti gli elementi di cui esso si compone, da considerarsi, per consolidata giurisprudenza, dapprima singolarmente dappoi unitariamente.

6.2.2. Il punto di partenza è che, “ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o [anche] indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 10336 del 2025; cfr. anche Cass. n. 9723 del 2024: “l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”).

6.2.3. In tema di prova per presunzioni, mediante la quale, come appena visto, l’Amministrazione può dimostrare l’oggettiva insussistenza delle operazioni, vige il principio secondo cui “il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. n. 9059 del 2018).

In specificazione del principio di cui innanzi s’è ulteriormente precisato che “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, laddove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della ‘concordanza’, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass. n. 9054 del 2022).

6.2.4. La CTR, disattendendo tutti i superiori principi, ha aprioristicamente liquidato la tesi agenziale in termini di “pochezza degli argomenti opposti dall'Ufficio”, “sufficientemente contrastati dalle allegazioni difensive dell'appellata”.

In tal guisa, essa, totalmente abdicando al compito di vagliare conducenza e concludenza degli elementi posti a fondamento della tesi agenziale, ha pretermesso che, a venire in rilievo, è puramente e semplicemente il dato di fatto, il cui onere probatorio ben può essere dall’Agenzia soddisfatto mediante presunzioni, dell’oggettiva inesistenza in sé e per sé delle operazioni documentate nelle fatture.

Ciò peraltro risponde al ripetuto avviso di questa S.C. secondo cui “l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo” (Cass. n. 28628 del 2021).

In particolare, la CTR ha totalmente mancato di valutare, viepiù alla stregua di un approccio motivatamente critico, radicato nelle risultanze documentali e logico nello sviluppo ricostruttivo ed argomentativo, natura e ruolo di [OSCURATO:PERSONA], che l’Agenzia assume inserita in un fenomeno associativo, completamente negletto dalla CTR, perseguente la finalità di compiere proprio reati tributari sotto l’egida di tali Cavaliere, Gatti ed altri soggetti, come da informative di polizia giudiziaria, tutte pure semplicemente ignorate.

6.2.5. Né tale “modus procedendi” della CTR può trovare (comunque inespresso) fondamento in alcuna norma processuale, poiché anzi, nel processo tributario, l’art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992, “ratione temporis” vigente, pacificamente consentiva la produzione di nuovi documenti in appello: donde la legittima produzione, da parte dell’Agenzia, in uno all’atto d’appello, dei suddetti documenti estratti dal procedimento penale.

6.2.6. Ancora, censurabile è l’affermazione della CTR secondo cui “[non] può essere evocata la restituzione di una parte delle somme, poiché detto passaggio può essere un'evenienza nei rapporti tra imprese e comunque non può autonomamente costituire una presunzione di scambi di fatture fittizie”: essa, nuovamente, si risolve in un’indebita ed immotivata squalificazione di un elemento indiziario sicuramente idoneo a fondare la prova presuntiva dell’inesistenza, considerato che flussi di ritorno privi di giustificazione rappresentano retrocessioni di per sé contrarie all’apparenza documentata dalle fatture e comunque non sorrette dalla sostanza di operazioni inverse rispetto a quelle in esse rassegnate.

6.2.7. Infine, un ulteriore decisivo errore commesso dalla CTR consiste nell’aver attribuito rilevanza, in senso contrario alla prospettazione agenziale, alle allegazioni e produzioni della contribuente in punto di corresponsione dei pagamenti e regolarità formale della contabilità: ed invero, come peraltro già visto, costituisce granitico insegnamento di questa S.C. quello a termini del quale, “una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una ‘cartiera’ o una società ‘fantasma’) dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Cass. n. 17619 del 2018).

7. Ciò consente di procedere alla disamina del ricorso incidentale condizionato.

8. Con l’unico motivo di esso si denuncia: “Violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 15, comma 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c.”.

8.1. “Pur avendo rigettato integralmente l'appello, la CTR ha compensato le spese di giudizio con la seguente motivazione: ‘Sussistono tuttavia le condizioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, avendo riguardo al carattere formale della controversia’.

Tale statuizione è illegittima.

8.2. Il motivo resta evidentemente assorbito, in ragione dell’accoglimento del ricorso principale, determinante, come subito in appresso si avrà ad esplicitare, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente dovere del giudice di merito di definitivamente regolare tra le parti le spese di lite.

9. Conclusivamente, in accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4311/2021 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso lo studio del primo in Roma, Viale G. Mazzini n. 134 -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Lazio - Roma n.2453/2020 depositata i l 14/08/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da avviso di accertamento per il 2006 mediante il quale l’Agenzia delle entrate, in condivisione di PVC della GdF, riprendeva a tassazione costi indeducibili e corrispondente IVA in ragione di fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. 2. La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 28690 del 14 dicembre 2016, accoglieva il ricorso, osservando (come da sentenza in epigrafe) che “l'avviso di accertamento era carente di motivazione, poiché esso era stato motivato ‘per relationem’ ad un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. […] dalla Guardia di Finanza di Alessandria[,] senza alcun coinvolgimento della ricorrente: tale processo verbale era stato parzialmente riprodotto dalla Guardia di Finanza di Benevento e tale operazione di rinvio ad altri atti non appariva sufficiente per giustificare quanto contestato. Risultava perciò omessa l'indicazione di quella pluralità di elementi pienamente convergenti e costituiti da presunzioni gravi, precise e concordanti, dei quali potersi desumere l'inesistenza oggettiva delle fatture e quindi dell'evasione contestata”. 3. L’Ufficio presentava appello. 3.1. A termini di ricorso per cassazione, “la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nel giudizio d'appello instaurato, emetteva ordinanza collegiale […] con la quale veniva rilevata la necessità di acquisire le denunce presentate alle Procure della Repubblica di Roma e di Benevento […]. Al fine di poter ottemperare all'ordinanza in esame, l'Ufficio richiedeva alla G. di F.-[OSCURATO:PERSONA] di Alessandria […] le denunce sopra citate, oltre ad informazioni in merito all'esito dei procedimenti penali instaurati. Ottenuta una risposta […] e dopo aver richiesto informazioni alle Procure della Repubblica di Roma e di Benevento al fine di conoscere lo stato dei procedimenti penali incardinati, l'Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositava una memoria dettagliata […]”. 3.2. La CTR del Lazio rigettava, con la sentenza in epigrafe, alla stregua, essenzialmente, della seguente motivazione: - “Si deve innanzitutto rilevare che non è stata dato alcun seguito all'ordinanza istruttoria n. 1093/2018 di questa Sezione, con cui si era ritenuta la necessità di acquisire le denunce a carico della contribuente presentate alle Procure della Repubblica di Roma e di Benevento ed unitamente notizie sui relativi procedimenti penali. Poiché le denunce risalgono al 2014 e le indagini preliminari andrebbero ad oggi considerate chiuse e dato che nulla è stato evidenziato, se ne deve dedurre che alcun seguito processuale penale vi è stato nell'intera vicenda”; -“[ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 7, St. contr.,] la raccolta delle prove o almeno degli indizi o ancora delle presunzioni gravi, precise e concordanti deve avvenire in contraddittorio o almeno se ne deve dare conto nel momento successivo alla predisposizione del processo verbale di constatazione[,] che deve essere comunicato al contribuente al fine di permettere un contraddittorio almeno successivo”; - “Nel caso di specie nulla di tutto questo è accaduto, le prove o le presunzioni sono state raccolte altrove, di tutto questo la [OSCURATO:SOCIETA] non è stata per nulla notiziata e nemmeno è stato allegato all'avviso di accertamento il processo verbale di constatazione redatto presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in altra città di Italia e solamente parte di questo è stata stralciata ed a questa si è fatto rinvio ‘per relationem’”; - “La pochezza degli argomenti opposti dall'Ufficio sono sufficientemente contrastati dalle allegazioni difensive dell'appellata, laddove illustra e documenta i propri rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare i rapporti pubblicitari intercorsi che giustificano le fatture in quanto espressione di operazioni esistenti; né può essere evocata la restituzione di una parte delle somme, poiché detto passaggio può essere un'evenienza nei rapporti tra imprese e comunque non può autonomamente costituire una presunzione di scambi di fatture fittizie”; - “Correttamente la sentenza di primo grado mette in luce che quanto riportato nel processo verbale di constatazione parzialmente riprodotto non è sufficiente per illustrare il carattere di ‘cartiera’ della [OSCURATO:PERSONA] e dunque l'avviso di accertamento impugnato si configura come provvedimento privo di quelle basi istruttorie e di motivazione tanto da non poter rientrare nella legittimità”; - “Né tanto meno può essere utile una notifica deposita nel processo e magari notificata nel corso di questo, poiché ciò non può avere carattere sanante, in quanto del tutto intempestivo”. 4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con quattro motivi. Resiste la contribuente con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale con un motivo; la medesima deposita memoria, mediante la quale insiste nelle prese conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della l. 241/1990 e 7 della l. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. 1.1. “Premesso che il richiamo all'art. 12 dello Statuto del contribuente è inconferente, rilevato che nel caso di specie l'Ufficio ha pienamente rispettato la procedura ivi indicata, consentendo alla parte di redigere osservazioni al PVC elevato a suo carico ed emettendo, dopo il decorso di 60 giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione, l'atto impositivo, è da evidenziare che quest'ultimo risulta legittimamente motivato. In particolare, nell'atto impositivo impugnato sono state dettagliatamente inserite le circostanze e le situazioni (ragioni di fatto) che hanno dato luogo alle violazioni delle norme tributarie (ragioni di diritto), ed è, inoltre, richiamato e riprodotto il contenuto dei PVC, elevato a carico della società emittente le fatture false, [OSCURATO:PERSONA] srl, prima, e a carico della [OSCURATO:SOCIETA], poi, il cui percorso argomentativo è stato pienamente condiviso e, appunto, richiamato per esigenze di economia di scrittura dall'Ufficio accertatore. Più in particolare, come risulta dal PVC redatto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in data 19/07/2013 dalla Guardia di Finanza-Compagnia di Benevento […], conosciuto dalla società perché sottoscritto dal rappresentante legale della medesima, l'attività di verifica, condotta nei confronti della stessa, è conseguente alla complessa attività di indagine, realizzata dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Alessandria, concernente l'ipotesi di un'associazione a delinquere (trattasi di società del gruppo Cavaliere, tre le quali la [OSCURATO:PERSONA] srl), finalizzata al compimento di reati tributari, nello specifico consistenti nell'emissione e nell'annotazione di fatture per operazioni inesistenti […]”. “Infatti, alle pagg. 4-5 dell'atto impositivo impugnato, è stato riportato il contenuto essenziale di tali indagini, che hanno permesso di ricostruire il sistema illecito che caratterizzava il ‘modus operandi’ di varie società[,] tutte dedite all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (nei riguardi di 168 clienti, tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]) e riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA], con il quale, a vario titolo, collaboravano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] […]”. 1.2. Preliminarmente è a rilevarsi che il motivo si sottrae all’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza di cui al controricorso. Invero esso di per sé rende conto del contenuto della motivazione dell’avviso di accertamento (allegato al ricorso) con particolare riguardo alle pp. 4 e 5. 1.3. Ciò detto, il motivo è fondato e 1.3. merita accoglimento. Erra la CTR quando scrive che “la raccolta delle prove o almeno degli indizi o ancora delle presunzioni gravi, precise e concordanti deve avvenire in contraddittorio […]”. Questa S.C. ha già avuto modo di puntualizzare che “il potere di accertamento tributario non è condizionato dall'esercizio di dirette attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente successivamente attinto dall'avviso” (Cass. n. 32274 del 2024). Ed ancora: “In tema di I.V.A., l'uso di elementi acquisiti nell'ambito di procedure riguardanti altri soggetti non viola disposizioni che regolano l'accertamento o il principio del contraddittorio, atteso che l'art. 63, comma primo, del d.P.R. n. 633/72 dispone espressamente che, nell'ambito dei doveri di cooperazione con gli uffici, la Guardia di Finanza trasmette agli uffici stessi tutte le notizie acquisite, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e che l'art. 54, comma secondo, del citato d.P.R. dispone che gli Uffici, a loro volta, possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di ‘verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti’ (art. 54, comma quarto, d.P.R. n. 633/72)” (Cass. nn. 24967 del 2005; 9100 del 2001). Del pari erra la CTR quando, subito di seguito, scrive: “[…] o almeno se ne deve dare conto nel momento successivo alla predisposizione del processo verbale di constatazione che deve essere comunicato al contribuente al fine di permettere un contraddittorio almeno successivo”, aggiungendo: “[…] di tutto questo la [OSCURATO:SOCIETA] non è stata per nulla notiziata e nemmeno è stato allegato all’avviso di accertamento il processo verbale di constatazione redatto presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in altra città di Italia e solamente parte di questo è stata stralciata ed a questa si è fatto rinvio ‘per relationem’”. Anzitutto, alla stregua di precisa allegazione dell’Agenzia in ricorso, non contrastata in controricorso, la contribuente è stata resa destinataria di PVC, partecipatole ai sensi dell’art. 12 St. contr. Secondariamente, come recentemente precisato, “in tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne ilcontenuto essenziale” (Cass. n. 34906 del 2024, in una fattispecie in cui “la S.C. ha rigettato il ricorso, avendo la CTR correttamente ritenuto che ilcontenuto essenziale delle verifiche espletate nei confronti della ditta individuale, riprodotto nell'avvisodi accertamento, risultava sufficiente a provare l'incapacità operativa della stessa e, perciò, la natura fittizia della fatturazione delle operazioni commerciali, che la ditta ed il suo partner commerciale dichiaravano di avere posto in essere”; già in passato, tra le innumerevoli, Cass. n. 13110 del 2012: “Nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo dimotivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche ‘per relationem’, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca ilcontenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione”). Nella specie, la CTR finanche riconosce, quanto al “processo verbale di constatazione redatto presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, che una “parte di questo è stata stralciata ed a questa si è fatto rinvio ‘per relationem’”, tuttavia omettendo completamente di valutare la sufficienza del tessuto motivazionale dell’avviso anche attraverso il rinvio a tale PVC, mediante apprezzamento dell’essenzialità, o meno, del contenuto di esso, viepiù tenuto conto del PVC riguardante la stessa contribuente. 2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, volto a denunciare, “per scrupolo difensivo”, la “nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, “anche nella parte in cui si afferma che ‘né tanto meno può essere utile una notifica deposita nel processo e magari notificata nel corso di questo”, ciò apparendo contraddittorio rispetto alla precedente proclamazione secondo cui “non era stato dato alcun seguito all'ordinanza istruttoria n. 1093/2018”. 3. I restanti due motivi, per sovrapponibilità di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente. 4. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3) del c.p.c.”. 4.1. Immotivatamente “i giudici di seconde cure hanno ritenuto determinante, al fine di scongiurare la partecipazione o quanto meno la consapevolezza della società [OSCURATO:SOCIETA] [in ordine a]lla frode, la documentazione prodotta dalla controparte in merito ai rapporti pubblicitari intercorsi, che giustificherebbero le fatture e la restituzione di una parte della somma da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]”. “A differenza di quanto statuito dalla CTR, proprio i continui rapporti pubblicitari tra i due soggetti avrebbero dovuto rendere edotta la contribuente dell'illecito ‘modus operandi’ di varie società, tutte dedite all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sono state ricondotte in capo a [OSCURATO:PERSONA], con cui, collaboravano a vario titolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] […]”. 5. Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2729 c.c., 2727 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.”. 5.1. La sentenza impugnata “risulta essere il frutto di una valutazione parziale di quanto argomentato e soprattutto prodotto dall'Ufficio in merito al ruolo di cartiera svolto dalla società [OSCURATO:PERSONA]”. Inoltre, “è da denunciare l'illegittimità della statuizione della CTR circa la intempestività della produzione documentale allegata alle memorie del 06/11/2019. In particolare i giudici di seconde cure non si sono avveduti che l'Ufficio aveva già depositato la documentazione in allegato all'appello e precisamente: […]”. Pertanto, “palese risulta essere l'erroneità della sentenza […] nella parte in cui ha omesso di valutare gli indizi prodotti dall'Ufficio nella loro complessità, a dispetto di quanto statuito da codesta Suprema Corte”. 6. I motivi superano il vaglio di ammissibilità in quanto, astenendosi da alcuna richiesta di “revisio” del giudizio di merito, neppure graficamente accennata, centrano i vizi di illegittimità attribuiti alla sentenza impugnata, riconducendoli ai corrispondenti paradigmi censori. 6.1. Inoltre il secondo non cade in difetto di autosufficienza, dal momento che rende sinteticamente conto dei documenti pretermessi dalla CTR, “localizzandoli” nel fascicolo di secondo grado. 6.1.1. Quanto medesimamente ad esso, priva di fondamento è infine l’eccezione secondo cui “l'Agenzia non censura l'effettiva ‘ratio decidendi’ della sentenza. La CTR ha ritenuto intempestiva la produzione documentale nel senso che essa non poteva sanare in via sopravvenuta il vizio di motivazione dell'avviso. Tuttavia, tale statuizione non viene incisa dall'articolazione del mezzo”. Siffatta eccezione appare decentrata: la CTR, per vero in termini di per sé di assai ardua decifrabilità, scrive: “Né tanto meno può essere utile una notifica deposita[ta] nel processo e magari notificata nel corso di questo, poiché ciò non può avere carattere sanante, in quanto del tutto intempestivo”; e questo asserto fa seguito al periodo in cui la medesima scrive che “[…] quanto riportato nel processo verbale di constatazione parzialmente riprodotto non è sufficiente per illustrare il carattere di ‘cartiera’ della [OSCURATO:PERSONA] e dunque l'avviso di accertamento impugnato si configura come provvedimento privo di quelle basi istruttorie e di motivazione […]”. A fronte di ciò, non corrisponde al vero che l’Agenzia non abbia censurato l’affermazione del difetto motivazionale dell’avviso di accertamento, a tale censura essendo dedicato il primo motivo. Il terzo ed il quarto motivo sono volti invece a censurare l’affermazione del difetto probatorio dell’avviso. 6.2. Ciò detto, tali motivi sono fondati e meritano accoglimento. 6.2.1. La CTR ha pregiudizialmente ed ingiustificatamente squalificato il complessivo quadro indiziario offerto dall’Agenzia a sostengo della tesi dell’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate: quadro per vero dalla medesima neppure enunciato e men che meno analizzato in riferimento a tutti gli elementi di cui esso si compone, da considerarsi, per consolidata giurisprudenza, dapprima singolarmente dappoi unitariamente. 6.2.2. Il punto di partenza è che, “ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o [anche] indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 10336 del 2025; cfr. anche Cass. n. 9723 del 2024: “l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”). 6.2.3. In tema di prova per presunzioni, mediante la quale, come appena visto, l’Amministrazione può dimostrare l’oggettiva insussistenza delle operazioni, vige il principio secondo cui “il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. n. 9059 del 2018). In specificazione del principio di cui innanzi s’è ulteriormente precisato che “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, laddove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della ‘concordanza’, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass. n. 9054 del 2022). 6.2.4. La CTR, disattendendo tutti i superiori principi, ha aprioristicamente liquidato la tesi agenziale in termini di “pochezza degli argomenti opposti dall'Ufficio”, “sufficientemente contrastati dalle allegazioni difensive dell'appellata”. In tal guisa, essa, totalmente abdicando al compito di vagliare conducenza e concludenza degli elementi posti a fondamento della tesi agenziale, ha pretermesso che, a venire in rilievo, è puramente e semplicemente il dato di fatto, il cui onere probatorio ben può essere dall’Agenzia soddisfatto mediante presunzioni, dell’oggettiva inesistenza in sé e per sé delle operazioni documentate nelle fatture. Ciò peraltro risponde al ripetuto avviso di questa S.C. secondo cui “l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo” (Cass. n. 28628 del 2021). In particolare, la CTR ha totalmente mancato di valutare, viepiù alla stregua di un approccio motivatamente critico, radicato nelle risultanze documentali e logico nello sviluppo ricostruttivo ed argomentativo, natura e ruolo di [OSCURATO:PERSONA], che l’Agenzia assume inserita in un fenomeno associativo, completamente negletto dalla CTR, perseguente la finalità di compiere proprio reati tributari sotto l’egida di tali Cavaliere, Gatti ed altri soggetti, come da informative di polizia giudiziaria, tutte pure semplicemente ignorate. 6.2.5. Né tale “modus procedendi” della CTR può trovare (comunque inespresso) fondamento in alcuna norma processuale, poiché anzi, nel processo tributario, l’art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992, “ratione temporis” vigente, pacificamente consentiva la produzione di nuovi documenti in appello: donde la legittima produzione, da parte dell’Agenzia, in uno all’atto d’appello, dei suddetti documenti estratti dal procedimento penale. 6.2.6. Ancora, censurabile è l’affermazione della CTR secondo cui “[non] può essere evocata la restituzione di una parte delle somme, poiché detto passaggio può essere un'evenienza nei rapporti tra imprese e comunque non può autonomamente costituire una presunzione di scambi di fatture fittizie”: essa, nuovamente, si risolve in un’indebita ed immotivata squalificazione di un elemento indiziario sicuramente idoneo a fondare la prova presuntiva dell’inesistenza, considerato che flussi di ritorno privi di giustificazione rappresentano retrocessioni di per sé contrarie all’apparenza documentata dalle fatture e comunque non sorrette dalla sostanza di operazioni inverse rispetto a quelle in esse rassegnate. 6.2.7. Infine, un ulteriore decisivo errore commesso dalla CTR consiste nell’aver attribuito rilevanza, in senso contrario alla prospettazione agenziale, alle allegazioni e produzioni della contribuente in punto di corresponsione dei pagamenti e regolarità formale della contabilità: ed invero, come peraltro già visto, costituisce granitico insegnamento di questa S.C. quello a termini del quale, “una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una ‘cartiera’ o una società ‘fantasma’) dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Cass. n. 17619 del 2018). 7. Ciò consente di procedere alla disamina del ricorso incidentale condizionato. 8. Con l’unico motivo di esso si denuncia: “Violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 15, comma 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c.”. 8.1. “Pur avendo rigettato integralmente l'appello, la CTR ha compensato le spese di giudizio con la seguente motivazione: ‘Sussistono tuttavia le condizioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, avendo riguardo al carattere formale della controversia’. Tale statuizione è illegittima. 8.2. Il motivo resta evidentemente assorbito, in ragione dell’accoglimento del ricorso principale, determinante, come subito in appresso si avrà ad esplicitare, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente dovere del giudice di merito di definitivamente regolare tra le parti le spese di lite. 9. Conclusivamente, in accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, la sentenza impugn
Sentenza Cassazione n. 06820/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris