CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22892-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 874/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse accertato che, a seguito dell’acquisto tra le parti per la quota del 50% pro capitedi un appartamento in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 22, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva effettuato una donazione indiretta in favore della convenuta, che avrebbe dovuto essere revocata per sopravvenienza di figli, atteso che, dopo la separazione intervenuta tra le parti, l’attore aveva generato una figlia da una successiva relazione affettiva. Chiedeva, altresì, di dichiarare la risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 1° marzo 2001, con la quale le parti avevano convenuto di porre in vendita l’immobile alla scadenza del terzo anno successivo alla scrittura, riservando alla Costrini una maggiore quota del prezzo ricavato, pari a £. 100.000.000, atteso che la controparte si era sottratta all’impegno di addivenire alla vendita. In via subordinata, chiedeva in ogni caso procedersi allo scioglimento della comunione. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12736/2011, quanto alla revocazione della donazione, rigettava tutte le domande dell’attore, e pronunciandosi sulla domanda di divisione, pur ricorrendone i presupposti, disponeva che, in considerazione della situazione economica della convenuta e del fatto che la domanda attorea era stata avanzata a distanza di tempo dalla separazione tra i coniugi, la divisione dovesse avvenire decorsi cinque anni dalla sentenza emessa. Avverso tale sentenza proponeva appello il Cicerchia e la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza non definitiva n. 4811/2017 del 17 luglio 2017, rigettava il gravame quanto all’accertamento della conclusione di una donazione indiretta suscettibile di revocazione exart. 803 c.c., mancando la prova che il prezzo fosse stato pagato integralmente dall’appellante e che il mutuo a tal fine contratto fosse stato estinto solo facendo ricorso alla capacità contributiva del Cicerchia (ritenendo che la stessa scrittura privata di cui l’attore chiedeva l’accertamento dell’invalidità, fosse una prova del riconoscimento di un contributo di entrambi gli ex coniugi all’acquisto). Il rigetto della domanda de qua comportava anche il rigetto della domanda di inefficacia, nullità o annullabilità della menzionata scrittura privata di cui alla lett. C) delle conclusioni dell’atto di appello. Passando ad esaminare la domanda di divisione, la Corte distrettuale escludeva che ricorressero le condizioni di legge per concedere la dilazione di cinque anni in favore della convenuta ancorché occupante il bene in virtù di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso su accordo delle parti, sicché la causa doveva essere rimessa in istruttoria per l’esame della domanda di divisione in oggetto. All’esito dell’attività istruttoria suppletiva, la medesima Corte distrettuale, con la sentenza definitiva n. 874 del 7/2/2019, previa valutazione di non comoda divisibilità del bene immobile, lo attribuiva alla Costrini, con la condanna al pagamento dell’eccedenza determinata nell’ammontare di € 240.000,00, compensando al 50 % le spese del doppio grado e ponendo la residua parte a carico dell’appellante. Con la citata sentenza la Corte di appello riteneva che, una volta emersa la non comoda divisibilità del cespite, in presenza di contrastanti richieste di attribuzione dell’intero, andava preferita quella della convenuta, la quale occupava il bene sin dalla data della separazione personale dall’attore, il quale abitava con la nuova famiglia in un altro immobile. Ai fini della stima doveva essere condivisa la valutazione operata dal CTU, ma la Corte escludeva che potesse pronunciarsi sulla richiesta di versamento di un’indennità di occupazione in ragione del godimento esclusivo del bene, atteso che tale domanda era stata rigettata dal Tribunale e la stessa Corte aveva rigettato l’impugnazione sul punto con la precedente sentenza non definitiva. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricors o avverso la sentenza definitiva sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2.Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di riconoscimento di un’indennità di occupazione a carico della controparte. Si sostiene che la sentenza gravata ha escluso che potesse pronunciarsi su tale richiesta, assumendo che il rigetto della stessa fosse già contenuto nella precedente sentenza non definitiva. Tuttavia – ad avviso del ricorrente - tale affermazione non tiene conto del fatto che egli, quale attore, aveva formulato due distinte richieste di pagamento di un’indennità di occupazione, di cui una correlata al riconoscimento dell’esistenza di una donazione indiretta, e quindi dell’assenza di un valido titolo giustificativo che legittimasse il godimento esclusivo del bene (lett. E) delle conclusioni dell’atto di citazione) ed un’altra (di cui alla lett. H) delle medesime conclusioni) correlata, invece, all’ipotesi in cui si fosse addivenuti alla divisione del bene, sul presupposto della sua effettiva natura comune. Invece, con la sentenza non definitiva la Corte distrettuale aveva rigettato solo le domande correlate al riconoscimento della proprietà esclusiva del bene, di guisa che, avendo invece ritenuto fondata la domanda di divisione, e senza la possibilità di concedere alcuna dilazione, la Corte di merito avrebbe dovuto in ogni caso statuire sulla domanda di pagamento dell’indennità collegata alla diversa causale. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per essersi pronunziata in difformità da quanto statuito nella sentenza non definitiva, con violazione dell’art.324 c.p.c., in quanto una volta riconosciuta la possibilità di procedere alla divisione con la prima sentenza, il giudice di appello non poteva esimersi dal decidere anche la connessa domanda di pagamento dell’indennità di occupazione. 3.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. Effettivamente, come si rileva dalla lettura delle conclusioni di cui all’atto di citazione, puntualmente riportate in ricorso, ed alle quali fanno espresso riferimento quanto all’indicazione letterale sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, il Cicerchia aveva formulato una prima domanda di pagamento di un’indennità di occupazione, correlandola, alla lett. e), alla natura abusiva dell’occupazione del bene una volta venuti meno gli effetti del provvedimento di assegnazione dell’immobile adottato in sede di separazione personale dei coniugi, ma nell’ambito delle domande proposte in via principale, ed in ragione della sussistenza dei presupposti per revocare la pretesa donazione indiretta effettuata in favore della convenuta. In via subordinata, alla lett. h), aveva proposto analoga domanda di pagamento, ma in considerazione della subordinata domanda di scioglimento della comunione (e nell’ipotesi di rigetto della domanda avanzata in via principale), previa risoluzione per inadempimento della convenuta della scrittura privata del 1/3/2001, con la quale le parti si erano impegnate a mettere in vendita l’immobile alla scadenza del triennio successivo, con il vantaggio a favore della convenuta di ricevere, rispetto al prezzo ricavato, la somma di £. 100.000.000. Ne deriva che, una volta correttamente individuate le varie domande proposte con vincolo di subordinazione da parte dell’attore, a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva della Corte d’Appello, che aveva appunto confermato il rigetto delle domande avanzate in via principale dal Cicerchia, riconoscendo invece il diritto a procedere con immediatezza allo scioglimento della comunione immobiliare, in assenza di un esplicito riferimento alla domanda di versamento di un’indennità di occupazione nella prima sentenza della Corte d’Appello, il rigetto implicito, come peraltro evidenziato nella stessa sentenza gravata, può ritenersi limitato alla sola richiesta di cui alla lett. e) delle conclusioni dell’atto di citazione, e cioè a quella conseguenziale all’ipotesi di accoglimento della domanda avanzata in via principale. E’, quindi, erronea - e comporta, conseguentemente, la violazione dell’art. 112 c.p.c. - l’affermazione contenuta nella sentenza gravata secondo cui il rigetto dei motivi di appello relativi alla domanda avanzata in via principale precludesse la successiva possibilità di dover deliberare sulla domanda di versamento di un’indennità di occupazione conseguenziale alla domanda di divisione (che in questo secondo caso andava commisurata non al godimento integrale del bene, come per la prima domanda, ma alla sola quota di appartenenza dell’attore, e ciò sul presupposto dell’effettiva ricorrenza di una comunione tra le parti). La sentenza deve, quindi, essere cassata in relazione a tali motivi, ed il giudice del rinvio dovrà, perciò, decidere anche sulla domanda di occupazione, valutando a tal fine pure l’eventuale influenza che possano avere sul diritto dell’attore l’esistenza e l’efficacia nel tempo del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della convenuta, come concordato in sede di separazione personale. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. quanto all’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione, nullità e/o inefficacia della scrittura privata del 1° marzo 2001. Si sostiene che con detta scrittura le parti si erano reciprocamente impegnate a procedere alla vendita a terzi del bene alla scadenza del triennio successivo alla conclusione della scrittura e che la Costrini avrebbe continuato ad occupare l’immobile, senza versare alcun corrispettivo sino alla scadenza di tale data, ricevendo quale compenso la somma di £. 100.000.000 che il Cicerchia avrebbe prelevato dalla quota prezzo di propria pertinenza. Rileva il ricorrente che, al capo g) delle conclusioni dell’atto di citazione, aveva chiesto pronunciarsi la risoluzione per inadempimento di tale scrittura, posto che la convenuta, violando gli impegni presi, non aveva acconsentito alla vendita del bene. Si aggiunge che sussiste un interesse a tale pronuncia di risoluzione in quanto, oltre a venir meno l’obbligo di versare la detta somma, si caducherebbe anche il titolo giustificativo dell’occupazione esclusiva del bene da parte della controricorrente per il triennio successivo alla scrittura. Il motivo è fondato. Una volta richiamata l’articolazione delle domande di cui all’atto di citazione, deve reputarsi che il rigetto della pretesa di riconoscere l’esistenza di una donazione indiretta in favore della convenuta, confermato dalla Corte d’Appello con la sentenza non definitiva, abbia implicato, quanto alla scrittura privata in esame, il rigetto della domanda di invalidità di cui alla lett. c) delle conclusioni, come appunto esplicitato a pag. 6 della sentenza non definitiva. In assenza di un’espressa statuizione anche sulla domanda di risoluzione per inadempimento di cui alla lett. g) delle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, ed attesa la rilevanza di tale domanda anche ai fini della decisione sulla domanda di divisione e della subordinata richiesta di rendimento dei conti derivante dal godimento esclusivo del bene, la Corte d’Appello non poteva esimersi dal pronunciarsi sulla stessa, sicché il silenzio serbato al riguardo ha determinato evidentemente la violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata anche in relazione a tale motivo, dovendo il giudice del rinvio pronunciarsi anche sulla domanda di risoluzione della scrittura privata de qua. 5. Il quarto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 5 e della Tabella A del DM n. 55/201, quanto alla pronuncia di liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio, risulta conseguentemente assorbito a seguito della cassazione della sentenza impugnata in relazione ai precedenti motivi, dovendo il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, pronunciarsi, oltre che sulle spese dei gradi di merito, anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie i primi tre motivi di ricorso ed ass