CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28772/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90,Rha rideterminato la pena in mesi 11 di reclusione e euro 1.400,00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché un vizio motivazionale in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato, deducendo la mancanza della prova della finalità di cessione a terzi della sostanza rinvenuta. Con il secondo motivo censura un difetto dell'apparato motivazionale in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, superiore al minimo edittale. 3. I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha fornito un'adeguata e logica motivazione a foglio 2, laddove ha evidenziato che la finalità di cessione a terzi della sostanza stupefacente fosse desumibile dalla condotta dell'imputato che è stato visto stazionare in un luogo ove abitualmente si svolge attività di spaccio, tenendo occultati nei suoi indumenti un totale di 29 involucri di cocaina. Il secondo motivo, poi, risulta inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte distrettuale ha richiamato in maniera specifica gli elementi che hanno portato ad escludere l'esistenza di valori positivi in grado consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti. Nello specifico, la Corte ha ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali per fatti recenti, di cui uno specifico commesso nel maggio 2019, che attestano una capacità a delinquere dell'imputato. Dunque, alla luce di una complessiva valutazione non sono emersi dati positivi valorizzabili in suo favore (foglio 3). Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto 2_ giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Quanto alla dosimetria della pena, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). n. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in esame, la pena base è stata calcolata in misura inferiore alla media edittale, con richiamo alla capacità a delinquere desumibile dai vari precedenti penali riportati, con valutazione di congruità e adeguatezza, conforme ai principi sopra richiamati. 4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2