CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00996/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 novembre 2019 la Corte di appello di Catania confermava la decisione con la quale il Tribunale di Catania, ad esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di riciclaggio e lo aveva condannato alla pena anni di un anno, otto mesi reclusione e 600 euro di multa. )- 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale in ordine alla omessa riqualificazione del fatto in furto semplice. 2.2. Vizio motivazionale in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, che il primo giudice aveva concesso nella parte motiva della sentenza, pur omettendo la statuizione nel dispositivo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello si è attenuta al principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in relazione all'analoga questione inerente ai rapporti tra ricettazione e furto, secondo il quale il possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto. Non opera, dunque, la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. (e dall'art. 648 bis cod. pen.) in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione, per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, quando siano attendibili (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264; da ultimo, con specifico riferimento al reato di riciclaggio, v. Sez. 2, n. 9545 del 19/02/2020, Rizzi, non mass.), circostanza da escludere nel caso di specie, alla luce delle specifiche e puntuali argomentazioni di entrambi i giudici di merito, con le quali la difesa non si è nella sostanza confrontata. 3. E' fondato, invece, il motivo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nella motivazione della sentenza, il primo giudice aveva espresso un giudizio prognostico favorevole, anche alla luce della incensuratezza dell'imputato, ritenendo di riconoscere detto beneficio e dando atto che "per mero errore materiale" nel dispositivo letto in udienza era stata omessa la concessione della sospensione condizionale. Richiesta di procedere alla correzione dell'errore materiale, la Corte di appello ha ritenuto che dovesse prevalere il dispositivo sulla motivazione, "secondo l'orientamento costante della giurisprudenza", negando poi il beneficio sulla base di uno sfavorevole giudizio prognostico. In proposito si osserva che - diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale - la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, afferma che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., ad es., Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, B., Rv. 275690; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267082; Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909; Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402). Questo orientamento muove dall'esigenza di risolvere quei casi in cui la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo e, sul presupposto che in questa evenienza il contrasto è solo apparente, si ritiene legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire la effettiva portata della motivazione al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti. Del principio è stata fatta applicazione proprio in casi sovrapponibili a quello di specie, nei quali la concessione della sospensione condizionale della pena, chiaramente e correttamente enunciata in sede di motivazione, era stata omessa in dispositivo (Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873;Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258533; Sez. 4, n. 12920 del 19/09/2012, dep. 2013, Giordano, Rv. 255947). La Corte di appello, negando il beneficio, ha nella sostanza operato una reformatio in peius della pronuncia del primo giudice, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. 4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Tale beneficio può essere direttamente disposto in questa sede, venendo qui recepita la chiara volontà espressa dal Tribunale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che concede. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 25 novembre 2021. Il