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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24013/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 7/5/2018 sino al 13/2/2019 e agli arresti domiciliari da tale ultima data sino a quella del 16/7/2019, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. n.309/1990, riqualificato dal giudice di primo grado sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 4 e in ordine al quale era stato assolto in appello con sentenza del 16/7/2019, divenuta definitiva il 29/11/2019.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato in punto di fatto che - in sede di ordinanza applicativa della misura cautelare - il ricorrente era stato individuato come l'intermediario tra il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti residenti in Calabria e nell'hinterland milanese in relazione all'acquisto di un'impreeisata quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché come soggetto che si sarebbe adoperato per sollecitare il pagamento di debiti contratti dallo stesso Russo e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a pregresse partite di sostanza stupefacente; che l'ordinanza applicativa aveva altresì valorizzato alcune conversazioni intercettate dalle quali sarebbe stato desumibile come il Manuardi avesse sollecitato i propri interlocutori ad estinguere tali debiti nei confronti di un terzo soggetto identificato come [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto a propria volta consegnare il denaro ad altre persone; che, altresì, l'ordinanza applicativa aveva ritenuto che l'odierno ricorrente fosse coinvolto in un altro episodio di cessione di sostanze stupefacenti avendo messo in contatto il Russo con [OSCURATO:PERSONA] per concludere l'acquisto di una partita di cocaina, che sarebbe avvenuto il 12/5/2017.

La Corte d'appello ha osservato che il giudice di secondo grado era pervenuto all'assoluzione dell'odierno ricorrente sulla base della complessiva lettura delle conversazioni intercettate e che la stessa, pur ritenendo non credibile quanto affermato dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ritenuto non sufficientemente dimostrato il ruolo del Manuardi nell'acquisto di sostanza stupefacente contestato, conseguendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

La Corte territoriale ha quindi osservato che la domanda di riconoscimento dell'indennizzo non poteva essere accolta ostandovi l'elemento rappresentato dalla colpa grave in capo all'istante; ha rilevato che il coinvolgimento del ricorrente in rapporti di debito-credito, unitamente ad altri soggetti, risultante da conversazioni dal contenuto criptico, aveva fondatamente indotto il giudice della cautela a ritenere lo stesso istante come coinvolto in un ambito delinquenziale dedito al traffico di stupefacenti; evidenziando, sul punto, il comprovato timore - emergente dalle conversazioni intercettate - per la possibile reazione violenta dei soggetti con cui il ricorrente sì rapportava.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen., in punto di riconoscimento della sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen..

Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo governo dei principi relativi al perfezionamento del suddetto presupposto ostativo, rilevando come il ricorrente - sin dall'interrogatorio di garanzia - avesse posto in essere un comportamento collaborativo, spiegando la propria estraneità ai fatti e fornendo una spiegazione in ordine al significato delle conversazioni intercettate, le quali si caratterizzavano peraltro per la totale mancanza di riferimenti espliciti al commercio di sostanze stupefacenti; ha evidenziato come il giudice di secondo grado avesse ritenuto, sulla base dello stesso materiale probatorio esaminato in sede di ordinanza applicativa, la non univocità degli elementi già a suo tempo esaminati.

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458).

Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739).

3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664).

Ancora più specificamente - e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti sì presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n.48311, D'Urso, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, Hosni, RV. 276458).

Rilevando altresì che - anche nel quadro normativo venutosi a determinare dopo la suddetta modifica dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. - le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in sede di interrogatorio, pur essendo espressione del diritto di difesa, possono assumere rilievo, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, nel caso in cui, a fronte di un quadro indiziario di per sé significativo, abbiano contribuito a rafforzare il convincimento della colpevolezza del dichiarante (Sez.4, 28/9/2021, n.849/2022, V., RV. 282564; Sez.4, 20/1/2022, n.3755, Pacifico, RV. 282581), ciò in quanto il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez.4, 2/12/2020, n.36478, Gallo, RV. 280082).

4. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come le doglianze difensive non siano idonee ad incrinare la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice della riparazione, il quale ha fatto buon governo dei principi sopra riassunti; mentre il ricorso si sostanzia in una generica critica alla motivazione che però omette effettivamente di confrontarsi con le ragioni poste alla base della decisione impugnata.

Difatti la Corte territoriale, con motivazione intrinsecamente coerente e immune dal denunciato vizio di violazione di legge ovvero da quello di contraddittorietà, ha evidenziato come il compendio probatorio esaminato dal GIP in sede di ordinanza applicativa denotasse un'evidente intraneità del ricorrente rispetto a dinamiche criminali; specificamente valorizzando il contenuto di alcune conversazioni - dal contenuto evidentemente criptico - captate nel corso di attività di • intercettazione dalle quali si desumeva che il Manuardi era coinvolto in rapporti di debito-credito e facenti comunque univoco riferimento a dinamiche di tipo criminale.

Infine, deve ritenersi pure adeguata e immune dal denunciato vizio di illogicità, la valutazione compiuta dalla Corte in ordine alla valenza da attribuire al comportamento processuale tenuto dall'indagato con specifico riferimento al contenuto dell'interrogatorio reso di fronte al GIP ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen. e in ordine al quale il giudice della riparazione ha evidenziato come lo stesso giudice di secondo grado - pur nel quadro di una pronuncia assolutoria - avesse ritenuto del tutto non credibile la giustificazione resa dall'imputato, il quale aveva sostenuto che i predetti rapporti di debito e credito si riferissero alla cessione di un'autovettura.Rilevando quindi che tale comportamento è senz'altro suscettibile di essere valutato come reticente e quindi, idoneo, unitamente agli altri elementi rappresentati nella ordinanza, a confermare la valenza gravemente colposa della condotta del richiedente.

5. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; mentre il carattere sostanzialmente tautologico delle argomentazioni spiegate dal Ministero dell'Economia e della Finanze in sede di costituzione in giudizio fa sì che nulla debba essere provveduto sulle spese di lite in ordine al relativo rapporto processuale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 7/5/2018 sino al 13/2/2019 e agli arresti domiciliari da tale ultima data sino a quella del 16/7/2019, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. n.309/1990, riqualificato dal giudice di primo grado sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 4 e in ordine al quale era stato assolto in appello con sentenza del 16/7/2019, divenuta definitiva il 29/11/2019. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato in punto di fatto che - in sede di ordinanza applicativa della misura cautelare - il ricorrente era stato individuato come l'intermediario tra il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti residenti in Calabria e nell'hinterland milanese in relazione all'acquisto di un'impreeisata quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché come soggetto che si sarebbe adoperato per sollecitare il pagamento di debiti contratti dallo stesso Russo e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a pregresse partite di sostanza stupefacente; che l'ordinanza applicativa aveva altresì valorizzato alcune conversazioni intercettate dalle quali sarebbe stato desumibile come il Manuardi avesse sollecitato i propri interlocutori ad estinguere tali debiti nei confronti di un terzo soggetto identificato come [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto a propria volta consegnare il denaro ad altre persone; che, altresì, l'ordinanza applicativa aveva ritenuto che l'odierno ricorrente fosse coinvolto in un altro episodio di cessione di sostanze stupefacenti avendo messo in contatto il Russo con [OSCURATO:PERSONA] per concludere l'acquisto di una partita di cocaina, che sarebbe avvenuto il 12/5/2017. La Corte d'appello ha osservato che il giudice di secondo grado era pervenuto all'assoluzione dell'odierno ricorrente sulla base della complessiva lettura delle conversazioni intercettate e che la stessa, pur ritenendo non credibile quanto affermato dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ritenuto non sufficientemente dimostrato il ruolo del Manuardi nell'acquisto di sostanza stupefacente contestato, conseguendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale ha quindi osservato che la domanda di riconoscimento dell'indennizzo non poteva essere accolta ostandovi l'elemento rappresentato dalla colpa grave in capo all'istante; ha rilevato che il coinvolgimento del ricorrente in rapporti di debito-credito, unitamente ad altri soggetti, risultante da conversazioni dal contenuto criptico, aveva fondatamente indotto il giudice della cautela a ritenere lo stesso istante come coinvolto in un ambito delinquenziale dedito al traffico di stupefacenti; evidenziando, sul punto, il comprovato timore - emergente dalle conversazioni intercettate - per la possibile reazione violenta dei soggetti con cui il ricorrente sì rapportava. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen., in punto di riconoscimento della sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo governo dei principi relativi al perfezionamento del suddetto presupposto ostativo, rilevando come il ricorrente - sin dall'interrogatorio di garanzia - avesse posto in essere un comportamento collaborativo, spiegando la propria estraneità ai fatti e fornendo una spiegazione in ordine al significato delle conversazioni intercettate, le quali si caratterizzavano peraltro per la totale mancanza di riferimenti espliciti al commercio di sostanze stupefacenti; ha evidenziato come il giudice di secondo grado avesse ritenuto, sulla base dello stesso materiale probatorio esaminato in sede di ordinanza applicativa, la non univocità degli elementi già a suo tempo esaminati. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). Ancora più specificamente - e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti sì presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n.48311, D'Urso, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, Hosni, RV. 276458). Rilevando altresì che - anche nel quadro normativo venutosi a determinare dopo la suddetta modifica dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. - le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in sede di interrogatorio, pur essendo espressione del diritto di difesa, possono assumere rilievo, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, nel caso in cui, a fronte di un quadro indiziario di per sé significativo, abbiano contribuito a rafforzare il convincimento della colpevolezza del dichiarante (Sez.4, 28/9/2021, n.849/2022, V., RV. 282564; Sez.4, 20/1/2022, n.3755, Pacifico, RV. 282581), ciò in quanto il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez.4, 2/12/2020, n.36478, Gallo, RV. 280082). 4. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come le doglianze difensive non siano idonee ad incrinare la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice della riparazione, il quale ha fatto buon governo dei principi sopra riassunti; mentre il ricorso si sostanzia in una generica critica alla motivazione che però omette effettivamente di confrontarsi con le ragioni poste alla base della decisione impugnata. Difatti la Corte territoriale, con motivazione intrinsecamente coerente e immune dal denunciato vizio di violazione di legge ovvero da quello di contraddittorietà, ha evidenziato come il compendio probatorio esaminato dal GIP in sede di ordinanza applicativa denotasse un'evidente intraneità del ricorrente rispetto a dinamiche criminali; specificamente valorizzando il contenuto di alcune conversazioni - dal contenuto evidentemente criptico - captate nel corso di attività di • intercettazione dalle quali si desumeva che il Manuardi era coinvolto in rapporti di debito-credito e facenti comunque univoco riferimento a dinamiche di tipo criminale. Infine, deve ritenersi pure adeguata e immune dal denunciato vizio di illogicità, la valutazione compiuta dalla Corte in ordine alla valenza da attribuire al comportamento processuale tenuto dall'indagato con specifico riferimento al contenuto dell'interrogatorio reso di fronte al GIP ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen. e in ordine al quale il giudice della riparazione ha evidenziato come lo stesso giudice di secondo grado - pur nel quadro di una pronuncia assolutoria - avesse ritenuto del tutto non credibile la giustificazione resa dall'imputato, il quale aveva sostenuto che i predetti rapporti di debito e credito si riferissero alla cessione di un'autovettura.Rilevando quindi che tale comportamento è senz'altro suscettibile di essere valutato come reticente e quindi, idoneo, unitamente agli altri elementi rappresentati nella ordinanza, a confermare la valenza gravemente colposa della condotta del richiedente. 5. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; mentre il carattere sostanzialmente tautologico delle argomentazioni spiegate dal Ministero dell'Economia e della Finanze in sede di costituzione in giudizio fa sì che nulla debba essere provveduto sulle spese di lite in ordine al relativo rapporto processuale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r
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