CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, meglio descritto in rubrica, commesso in Alba 1'11 gennaio 2019; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto contestato e di determinazione del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non sono state esplicitate le ragioni in fatto e in diritto che le sostengono, e, comunque, aspecifiche, perché per nulla correlate alle ragioni sottese alla decisone impugnata (in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto di come la pena inflitta all'imputato fosse pari al minimo edittale); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]