CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4027/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CALTANISSETTA n. 1 453/2019 depositata il15/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del medesimo ufficio, con il quale era stata negata la liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto che il difensore non avesse svolto alcuna attività difensiva in favore del proprio assistito. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia considerato che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata firmata dal cliente in data 19.6.2017, un giorno prima della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio presupposto, avvenuta il 20.6.2017, e che sia la citazione, che l’istanza di ammissione al beneficio di cui è causa, erano state depositate in cancelleria nella stessa data del 22.6.2017. In seguito, il ricorrente era comparso in udienza, a mezzo di sostituto processuale, ed aveva redatto e depositato la comparsa conclusionale. Il giudice di merito avrebbe erroneamente liquidato tale attività come limitata alla partecipazione ad una sola udienza, nella quale non sarebbe stata proposta alcuna istanza; ha poi escluso la spettanza del compenso per le fasi di studio e introduttive, perché svolte prima del deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio; ed ha, del pari, escluso il compenso per la fase decisoria, poiché la conclusionale era stata depositata fuori termine e, dunque, era da considerarsi tamquam non esset. Il ricorrente contesta tale statuizione, affermando: 1) quanto alle prime due fasi, che gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data dell’istanza, anche se il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente deliberi a distanza di tempo (cfr. pag. 7 del ricorso); 2) quanto invece alla fase decisoria, che il compenso fosse dovuto in quanto entrambi i procuratori avevano depositato le loro conclusionali nello stesso giorno ed il giudice del giudizio presupposto le aveva comunque esaminate (cfr. pag. 10 del ricorso). Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell’apparenza della motivazione, relativamente all’esclusione del compenso per la fase di trattazione. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. A prescindere dal momento in cui l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata accolta, infatti, ciò che rileva è che la relativa domanda sia stata introdotta tempestivamente, nei termini all’uopo previsti dall’art. 109 del D.P.R. n. 115 del 2002. Ai sensi di detta disposizione, “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”. Nel caso di specie, il Tribunale di Caltanissetta ha dato atto che la citazione introduttiva del giudizio per il quale la parte aveva invocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata notificata il 17.6.2017 e che l’istanza di ammissione era stata depositata pochi giorni dopo, ovverosia il 22 giugno 2017. Poiché comunque la richiesta era stata depositata in prossimità dell’instaurazione del giudizio al quale essa si riferiva, e comunque nei termini previsti dall’ultima parte del sopra richiamato art. 109 del D.P.R. n. 115 del 2002, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la parte avesse riservato la sua presentazione. La circostanza che la domanda sia stata, poi, accolta a distanza di quasi un anno, precisamente il 14.6.2018, è invece irrilevante, poiché la parte non ha alcun potere di influire sul tempo con cui la sua domanda viene delibata e va, comunque, garantita l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 20710 del 04 /09/2017 , Rv. 645241 e Cass. Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020 , Rv. 657258). Inoltre, ed in ogni caso, a seguito dell’accoglimento dell’istanza la parte aveva diritto di essere considerata ammessa al beneficio di cui si discute a decorrere dalla sua presentazione: di conseguenza, poiché la causa presupposta era stata comunque trattata e decisa, non avrebbe potuto essere negato il compenso per le fasi istruttoria e decisoria, se del caso operando le diminuzioni consentite dalla legge in ragione dell’effettiva attività svolta dal difensore. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia tenuto conto dell’articolata attività difensiva da lui assicurata al proprio cliente dopo il deposito dell’istanza di ammissione al beneficio, è assorbito dall’accoglimento dei primi due. Il giudice del rinvio, infatti, dovrà rivalutare la fattispecie, verificando la tempestività dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la sua effettiva decorrenza, tenuto luogo della data di deposito e dell’eventuale riserva formulata dalla parte con la prima difesa utile, considerando l’attività effettivamente svolta dal difensore, nelle varie fasi previste dalla tariffa professionale in vigore, e determinando, all’esito, il compenso sulla base della predetta tariffa, con gli eventuali aumenti e diminuzioni consentiti dalla legge. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata al Tribunale di Caltanissetta, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa al Tribunale di Caltanissetta, in differente composizione, anche per le spese del p