CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08740/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stata adeguatamente vagliata la credibilità dei testi, e in particolare del teste Fiore, che avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie difensive, e con il secondo violazione della regola processuale dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che nulla è emerso in atti, ne è stato oggetto di allegazione difensiva in ordine all'acquisto della sostanza stupefacente da parte del Fiore ai fini di una successiva cessione a terzi nè è stata prospettata dal ricorrente alcuna circostanza che possa far dubitare della genuinità dei soggetti acquirenti di sostanza stupefacente, che hanno dato una precisa descrizione del loro fornitore esattamente rispondente a quella dell'imputato, che lo hanno riconosciuto a seguito di riconoscimento fotografico, ritenendo così dimostrati i fatti ascritti al ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento dellé spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3