CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Brescia, che ha riformato - riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. - la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, relativi alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 5 marzo 2015). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, nella qualità di liquidatore della società, avrebbe distratto alcuni beni della fallita (e, precisamente, i mobili, gli arredi di ufficio, le macchine elettroniche e un carrello a rimorchio) nonché avrebbe sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili dell'impresa allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, articolato con specifico riferimento alla bancarotta documentale, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostiene che la Corte di appello avrebbe eluso l'obbligo di motivare in ordine all'elemento psicologico del reato, facendo riferimento a un presunto proposito dell'imputata di non adempiere alle proprie obbligazioni. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. Rappresenta che: l'imputata, prima dell'apertura del dibattimento, aveva risarcito il danno, versando alla curatela fallimentare la somma di euro 21.500,00, che copriva quasi integralmente il passivo fallimentare, che ammontava a euro 27.744,65; la curatela fallimentare aveva rilasciato dichiarazione liberatoria e aveva revocato la costituzione di parte civile. Tanto premesso, la ricorrente sostiene che, essendo intervenuto l'integrale risarcimento del danno, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. 2.3. Con un terzo motivo, articolato con specifico riferimento alla bancarotta distrattiva, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe minimamente motivato in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, limitandosi sostanzialmente a desumerlo dalla mera sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Già il giudice di primo grado aveva congruamente motivato in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale. Il Tribunale, invero, aveva ritenuto dimostrato l'elemento soggettivo del reato in considerazione della condotta tenuta dall'imputata (specificamente descritta da una dipendente), che, improvvisamente, si recava presso la sede aziendale e, nell'arco di poche ore, faceva sparire la documentazione contabile assieme ai beni della società fallita. Tale anomala condotta - e, in particolare, la contemporanea sottrazione dei beni e della documentazione - rendeva evidente che l'imputata voleva evitare che, attraverso la successiva consultazione delle scritture contabili, potesse emergere la distrazione dei beni. La sottrazione della documentazione contabile era finalizzata a conseguire definitivamente l'ingiusto profitto realizzato con le condotte distrattive. Si tratta di una motivazione congrua e logica, rispetto alla quale l'appellante non aveva prospettato elementi di rilievo nuovi. Le questioni relative all'elemento soggettivo del reato hanno trovato già completa e corretta risposta nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si salda, atteso che le decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme. Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, occorre ricordare che <<ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale>> (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno ritenuto che la transazione avvenuta con il fallimento - attraverso il versamento di una somma inferiore anche al passivo fallimentare - avesse chiuso la vicenda da un punto di vista civilistico, ma non fosse sufficiente a configurare un integrale risarcimento del danno, che andava correlato a tutti i pregiudizi derivanti dalle condotte illecite realizzate dall'imputata e non era certo corrispondente a una somma inferiore anche al passivo fallimentare. Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «ai fini del riconoscimento dell'effetto attenuante al risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) è necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato ..., non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato» (Sez. 5, n. 46866 del 29/11/2005, Bazzoli, Rv. 233048; Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224). 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Va rilevato che - dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e dallo stesso atto di appello - non risulta che il deducente, in sede di gravame, abbia formulato doglianze in ordine al reato di bancarotta distrattiva e, tantomeno, che le abbia formulate con specifico riferimento all'elemento soggettivo di detto reato. Al riguardo, deve essere ribadito che, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, <<non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma