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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09560/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04255/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta “[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione -intimato- Oggetto: Tributi 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 6435/48/2016, pronunciata il 30 giugno 2016 e depositata il 06 luglio2016, n on notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20marzo 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO

1. La società [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l., poi cancellata dal Registro delle imprese in data 16.01.2012, veniva attinta da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2009 e notificata presso la sua ultima sede legale in data 10.01.2013.

2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società, impugnava la predetta cartella avanti il giudice di prossimità.

Si costituiva l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] che eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quantol’estinzione della società di capitaliaveva comportato la trasmissione dei debiti sociali ai soci, nei limiti delle somme riscosse dal bilancio.

La CTP accoglieva il gravame, rigettando così l’eccezione di rito proposta dall’Amministrazione.

3. Proponeva appello l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], rilevando l’errore in cui era incorsa la CTP che non si era avveduta dell’inammissibilità del gravame perché promosso da un soggetto non titolato.

Eccepiva altresì la carenza d’interesse per aver il liquidatoreopposto un atto insuscettibile di produrre effetti nei suoi confronti.

La CTR rigettava il gravame sul presupposto che la notifica era stata effettuata al liquidatore, nella sua qualità, dopo la cancellazione della società, con conseguente riconoscimento della sopravvenuta inesistenza della società, dell’interesse e della legittimazione dello stesso liquidatore all’impugnazione, stante l’efficacia esecutiva della cartella.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso affidato a due motivi.

Rimane intimato il contribuente. 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111, co. 6, Cost. e dell’art. 36, co. 4, d.lgs. n. 546/92per carenza assoluta della motivazione e grave travisamento delle risultanze processuali in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. 1.1 In sostanza denunzia l’erroneità della sentenza nella parte in cui la CTR ha ritenuto che la cartella fosse stata “notificata al liquidatore, nella qualità, dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese”.

Afferma invero che la cartella esattoriale era stata invece notificata alla società presso la sua ultima sede legale. 2.Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia il malgoverno dell’art. 2495, co. 2, c.c. nella formulazione post d.lgs. n. 6/2003 ma ante modifica di cui al d.lgs. n. 175/2014 ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui laCTR non ha dichiaro inammissibile il ricorso per essere stato promosso da un soggetto non legittimato. 2.1 Afferma invero che, prima della novella del d.lgs. n. 175/2014, l’art. 2945, co. 2, c.c., rectius 2495 c.c., attribuiva alla cancellazione una “efficacia costitutiva” con conseguente totale estinzione della società.

Pertanto il liquidatore non poteva dirsi soggetto legittimatoa ricorrere in giudizio, stante il venir meno del suo potere rappresentativo.

3. I motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere scrutinati congiuntamente e sono fondati. 3.1 La questione è invero già stata esaminata in un’analoga fattispecie da questa Corte, con orientamento condivisibile e da cui non si rinvengono motivi per discostarsi, che così ha deciso: «le doglianze vanno esaminate sulla scorta dei principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 6743/2015, conf.

Cass. n. 15648/2015), a cui il Collegio aderisce in quanto pienamente condivisibili, secondo cui lo superveniens costituito dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, entrato in vigore il 13 dicembre 2014 ed emesso in 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF attuazione della Legge di delegazione n. 23 del 2014, artt. 1 e 7, non si applica alla fattispecie di causa;

1.3. in base al menzionato art. 28, comma 4, l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, come nel presente caso, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo («ai soli fini»), nel senso che l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la « validità» e l'«efficacia» sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi, dovendo evidenziarsi che il differimento degli effetti dell'estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l'eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l'estinzione;

1.4. con riguardo all'ambito temporale di efficacia della norma, giova osservare che questa intende limitare (per il periodo da essa previsto) gli effetti dell'estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al «solo» fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi;

1.5. la norma, pertanto (contrariamente a quanto talora sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nelle sue circolari), opera su un piano sostanziale e non «procedurale», in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione;

1.6. il testo della disposizione, che non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, pertanto, rispetta il comma 1 dell'art. 3 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, non autorizza, quindi, ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l'estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014, come nel presente caso;

1.7. occorre perciò concludere che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente);

1.8. per quanto sopra osservato, il menzionato ius superveniens non si applica alla fattispecie di causa, perché - come visto - è pacifico che la s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese, a sua richiesta, sin dal 15.9.2014, con richiesta di cancellazione avanzata, dunque, prima del 13.12.2014;

1.9. posta tale premessa, circa l'inapplicabilità, ratione temporis, del comma 4 del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, alla fattispecie di causa, va altresì evidenziato che per procedere nei confronti dei soci di una società estinta è del tutto insufficiente la mera notifica ad essi dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società medio tempore estintasi, tale circostanza ponendosi solo come «presupposto della proponibilità dell'azione nei confronti dei soci» (cfr. Cass.

S.U. n. 6070 e 6071 del 2013), da esercitarsi con un autonomo e diverso atto impositivo che dia atto della sussistenza dei presupposti legittimanti la responsabilità del socio ex art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973 (arg. da Cass. n. 23916 del 2016, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'Amministrazione finanziaria può 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art.2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare ì presupposti della loro responsabilità e, cioèche, in concreto, vi sia stata distribuzione dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili»);

1.10. ciò premesso, deve comunque rilevarsi l'inammissibilità dell'originario ricorso, proposto dal liquidatore, stante il difetto della capacità processuale della società dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, e della legittimazione a rappresentarla sia dell'ex liquidatore (cfr. Cass. nn. 33278/2018, 11100/2017), sia del socio, privo di legittimazione, nei confronti di atto impositivo diretto alla società non più esistente (cfr. Cass. n. 7236/2018 in motiv.);

1.11. l'accertamento del difetto di legitimatio ad causamsin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, e comporta, a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c. l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. nn. 4853/2015, 21188/2014, 22863/2011, 4266/2006, 2517/2000);

1.12. ricorre invero un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito (cfr. Cass. n. 5736 del 2016), nel caso in esame non trovando applicazione, come dianzi illustrato, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, trattandosi di norma non retroattiva (cfr. Cass, n. 6743/2015 cit)» (Cfr. Cass., VI, n. 4536/2020). 3.2 Nella fattispecie in esame la ricorrente ha provato che la notifica è stata effettuata presso l’ultima sede legale della società.

Inoltre, ed ai fini dell’autosufficienza, ha riportato in atti l’estratto della decisione della CTP da cui risulta accertato dal giudice di merito di primo grado, non corretto sul punto dalla CTR, che la cancellazione 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF della società è avvenuta in data 16.01.2012.

Stante, dunque, il difetto di capacità processuale della società dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, e della legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, va accertato il vizio insanabile originario del processo.

4. Va pertanto dichiarata lanullità dell’intero giudizio , poiché la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore della società estinta, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenzaqui in scrutinio.

5. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza sostanzialee sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e cassa, senza rinvio,la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04255/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta “[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione -intimato- Oggetto: Tributi 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 6435/48/2016, pronunciata il 30 giugno 2016 e depositata il 06 luglio2016, n on notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20marzo 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. La società [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l., poi cancellata dal Registro delle imprese in data 16.01.2012, veniva attinta da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2009 e notificata presso la sua ultima sede legale in data 10.01.2013. 2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società, impugnava la predetta cartella avanti il giudice di prossimità. Si costituiva l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] che eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quantol’estinzione della società di capitaliaveva comportato la trasmissione dei debiti sociali ai soci, nei limiti delle somme riscosse dal bilancio. La CTP accoglieva il gravame, rigettando così l’eccezione di rito proposta dall’Amministrazione. 3. Proponeva appello l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], rilevando l’errore in cui era incorsa la CTP che non si era avveduta dell’inammissibilità del gravame perché promosso da un soggetto non titolato. Eccepiva altresì la carenza d’interesse per aver il liquidatoreopposto un atto insuscettibile di produrre effetti nei suoi confronti. La CTR rigettava il gravame sul presupposto che la notifica era stata effettuata al liquidatore, nella sua qualità, dopo la cancellazione della società, con conseguente riconoscimento della sopravvenuta inesistenza della società, dell’interesse e della legittimazione dello stesso liquidatore all’impugnazione, stante l’efficacia esecutiva della cartella. 4. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso affidato a due motivi. Rimane intimato il contribuente. 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111, co. 6, Cost. e dell’art. 36, co. 4, d.lgs. n. 546/92per carenza assoluta della motivazione e grave travisamento delle risultanze processuali in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. 1.1 In sostanza denunzia l’erroneità della sentenza nella parte in cui la CTR ha ritenuto che la cartella fosse stata “notificata al liquidatore, nella qualità, dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese”. Afferma invero che la cartella esattoriale era stata invece notificata alla società presso la sua ultima sede legale. 2.Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia il malgoverno dell’art. 2495, co. 2, c.c. nella formulazione post d.lgs. n. 6/2003 ma ante modifica di cui al d.lgs. n. 175/2014 ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui laCTR non ha dichiaro inammissibile il ricorso per essere stato promosso da un soggetto non legittimato. 2.1 Afferma invero che, prima della novella del d.lgs. n. 175/2014, l’art. 2945, co. 2, c.c., rectius 2495 c.c., attribuiva alla cancellazione una “efficacia costitutiva” con conseguente totale estinzione della società. Pertanto il liquidatore non poteva dirsi soggetto legittimatoa ricorrere in giudizio, stante il venir meno del suo potere rappresentativo. 3. I motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere scrutinati congiuntamente e sono fondati. 3.1 La questione è invero già stata esaminata in un’analoga fattispecie da questa Corte, con orientamento condivisibile e da cui non si rinvengono motivi per discostarsi, che così ha deciso: «le doglianze vanno esaminate sulla scorta dei principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 6743/2015, conf. Cass. n. 15648/2015), a cui il Collegio aderisce in quanto pienamente condivisibili, secondo cui lo superveniens costituito dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, entrato in vigore il 13 dicembre 2014 ed emesso in 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF attuazione della Legge di delegazione n. 23 del 2014, artt. 1 e 7, non si applica alla fattispecie di causa; 1.3. in base al menzionato art. 28, comma 4, l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, come nel presente caso, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo («ai soli fini»), nel senso che l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la « validità» e l'«efficacia» sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi, dovendo evidenziarsi che il differimento degli effetti dell'estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l'eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l'estinzione; 1.4. con riguardo all'ambito temporale di efficacia della norma, giova osservare che questa intende limitare (per il periodo da essa previsto) gli effetti dell'estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al «solo» fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi; 1.5. la norma, pertanto (contrariamente a quanto talora sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nelle sue circolari), opera su un piano sostanziale e non «procedurale», in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione; 1.6. il testo della disposizione, che non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, pertanto, rispetta il comma 1 dell'art. 3 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, non autorizza, quindi, ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l'estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014, come nel presente caso; 1.7. occorre perciò concludere che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente); 1.8. per quanto sopra osservato, il menzionato ius superveniens non si applica alla fattispecie di causa, perché - come visto - è pacifico che la s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese, a sua richiesta, sin dal 15.9.2014, con richiesta di cancellazione avanzata, dunque, prima del 13.12.2014; 1.9. posta tale premessa, circa l'inapplicabilità, ratione temporis, del comma 4 del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, alla fattispecie di causa, va altresì evidenziato che per procedere nei confronti dei soci di una società estinta è del tutto insufficiente la mera notifica ad essi dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società medio tempore estintasi, tale circostanza ponendosi solo come «presupposto della proponibilità dell'azione nei confronti dei soci» (cfr. Cass. S.U. n. 6070 e 6071 del 2013), da esercitarsi con un autonomo e diverso atto impositivo che dia atto della sussistenza dei presupposti legittimanti la responsabilità del socio ex art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973 (arg. da Cass. n. 23916 del 2016, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'Amministrazione finanziaria può 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art.2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare ì presupposti della loro responsabilità e, cioèche, in concreto, vi sia stata distribuzione dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili»); 1.10. ciò premesso, deve comunque rilevarsi l'inammissibilità dell'originario ricorso, proposto dal liquidatore, stante il difetto della capacità processuale della società dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, e della legittimazione a rappresentarla sia dell'ex liquidatore (cfr. Cass. nn. 33278/2018, 11100/2017), sia del socio, privo di legittimazione, nei confronti di atto impositivo diretto alla società non più esistente (cfr. Cass. n. 7236/2018 in motiv.); 1.11. l'accertamento del difetto di legitimatio ad causamsin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, e comporta, a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c. l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. nn. 4853/2015, 21188/2014, 22863/2011, 4266/2006, 2517/2000); 1.12. ricorre invero un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito (cfr. Cass. n. 5736 del 2016), nel caso in esame non trovando applicazione, come dianzi illustrato, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, trattandosi di norma non retroattiva (cfr. Cass, n. 6743/2015 cit)» (Cfr. Cass., VI, n. 4536/2020). 3.2 Nella fattispecie in esame la ricorrente ha provato che la notifica è stata effettuata presso l’ultima sede legale della società. Inoltre, ed ai fini dell’autosufficienza, ha riportato in atti l’estratto della decisione della CTP da cui risulta accertato dal giudice di merito di primo grado, non corretto sul punto dalla CTR, che la cancellazione 12– 0 4255 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF della società è avvenuta in data 16.01.2012. Stante, dunque, il difetto di capacità processuale della società dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, e della legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, va accertato il vizio insanabile originario del processo. 4. Va pertanto dichiarata lanullità dell’intero giudizio , poiché la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore della società estinta, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenzaqui in scrutinio. 5. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza sostanzialee sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e cassa, senza rinvio,la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favor
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