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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 1993

Cassazione n. 32296/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 063TH6U) nato il 22/09/1993 avverso la sentenza del 20/01/2023 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Bolzano applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati in rubrica ascrittigli (artt. 624 bis, 625, co. 1, n. 2) e n. 5); 337, c.p.) la pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto "pare", così si esprime il ricorrente, che gli atti del processo non siano stati tradotti in una lingua comprensibile all'imputato, tratto a giudizio con rito direttissimo, né "pare" completa la traduzione delle parole pronunciate dalla parti dall'interprete presente in udienza, che "sembra avere lasciato delle incomprensioni all'imputato"; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che sembra dubbia la presenza di altre due persone nella consumazione del furto, contestato al prevenuto come aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625, co. 1, n. 2) e n. 5), c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata qualificazione giuridica del fatto per cui si procede in termini di reato tentato.

2.1. Con requisitoria scritta del 3.4.2023, ail sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Loy, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Va, innanzitutto, ribadito un condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, quale appare quella articolata dal ricorrente nei tre motivi di ricorso, peraltro, in maniera del tutto generica, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), c.p.p., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535).

Manifestamente, infondato, risulta, poi, il primo motivo di ricorso, affetto anche da evidente genericità, resa palese dall'utilizzazione di formule dubitative da parte del ricorrente, posto che come risulta dalla sentenza oggetto di ricorso e come ammesso in definitiva dallo stesso imputato, quest'ultimo è stato assistito da un interprete di lingua araba, sia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto del 5.1.2023, sia nel corso dell'udienza del 21.1.2023, conclusasi con la sentenza di patteggiamento, avendo l'imputato formulato la relativa istanza, dopo avere chiesto termini a difesa, sempre con l'assistenza dell'interprete e dei difensori di fiducia dallo stesso nominati.

Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, non può non rilevarsi che il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi, che, ovviamente, devono essere specifici, attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Nel caso in esame si è al di fuori del suddetto perimetro normativo, posto che la censura prospettata dal ricorrente si fonda su rilievi fattuali del tutto generici e non si confronta con l'unico contenuto processualmente rilevante in questo caso, quello proprio dell'imputazione, del tutto conforme alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza.[OSCURATO:PERSONA] affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel caso in esame, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 23150 del Cass., 17/04/2019, Rv. 275971; Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 063TH6U) nato il 22/09/1993 avverso la sentenza del 20/01/2023 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Bolzano applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati in rubrica ascrittigli (artt. 624 bis, 625, co. 1, n. 2) e n. 5); 337, c.p.) la pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto "pare", così si esprime il ricorrente, che gli atti del processo non siano stati tradotti in una lingua comprensibile all'imputato, tratto a giudizio con rito direttissimo, né "pare" completa la traduzione delle parole pronunciate dalla parti dall'interprete presente in udienza, che "sembra avere lasciato delle incomprensioni all'imputato"; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che sembra dubbia la presenza di altre due persone nella consumazione del furto, contestato al prevenuto come aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625, co. 1, n. 2) e n. 5), c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata qualificazione giuridica del fatto per cui si procede in termini di reato tentato. 2.1. Con requisitoria scritta del 3.4.2023, ail sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Loy, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Va, innanzitutto, ribadito un condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, quale appare quella articolata dal ricorrente nei tre motivi di ricorso, peraltro, in maniera del tutto generica, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), c.p.p., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535). Manifestamente, infondato, risulta, poi, il primo motivo di ricorso, affetto anche da evidente genericità, resa palese dall'utilizzazione di formule dubitative da parte del ricorrente, posto che come risulta dalla sentenza oggetto di ricorso e come ammesso in definitiva dallo stesso imputato, quest'ultimo è stato assistito da un interprete di lingua araba, sia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto del 5.1.2023, sia nel corso dell'udienza del 21.1.2023, conclusasi con la sentenza di patteggiamento, avendo l'imputato formulato la relativa istanza, dopo avere chiesto termini a difesa, sempre con l'assistenza dell'interprete e dei difensori di fiducia dallo stesso nominati. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, non può non rilevarsi che il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi, che, ovviamente, devono essere specifici, attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Nel caso in esame si è al di fuori del suddetto perimetro normativo, posto che la censura prospettata dal ricorrente si fonda su rilievi fattuali del tutto generici e non si confronta con l'unico contenuto processualmente rilevante in questo caso, quello proprio dell'imputazione, del tutto conforme alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza.[OSCURATO:PERSONA] affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel caso in esame, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 23150 del Cass., 17/04/2019, Rv. 275971; Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000
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