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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07110/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35209/23 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, che esso non è specifico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico; Ritenuto che la censura contenuta nel secondo motivo, relativa alla omessa applicazione dell' attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e all'unico motivo dedotto nell'interesse di Meli relativi all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., che gli stessi oltre che generici, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35209/23 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, che esso non è specifico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico; Ritenuto che la censura contenuta nel secondo motivo, relativa alla omessa applicazione dell' attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e all'unico motivo dedotto nell'interesse di Meli relativi all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., che gli stessi oltre che generici, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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