CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 dicembre 1976
Cassazione n. 13127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1976 avverso l'ordinanza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Tocci, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Nocera inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente d'esecuzione proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretto ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze indicate nell'istanza e richiamate, per relationem nel provvedimento censurato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rigettato l'istanza rilevando che, al di là del non significativo arco temporale tra le condotte e l'identità dei titoli di reato oggetto delle sentenze irrevocabili, non si ravvisano in base alle motivazioni, elementi dai quali trarre l'identità del programma delinquenziale. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv. V. [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. L'ordinanza riporta giurisprudenza e rende motivazione soltanto apparente, limitata a poche righe, non in grado di giustificare il rigetto. Si tratta di sentenze relative al medesimo titolo di reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per fatti commessi nel mese di aprile del 2009, a distanza di due giorni l'uno dall'altro, quindi nel medesimo contesto temporale. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A.R. Seccia ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.È noto il principio consolidato secondo il quale grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 1.2. Tuttavia, si rileva che il provvedimento impugnato, nella parte iniziale, richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio e sugli indici rivelatori, in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva ma nulla aggiunge, se non una formula di stile, sulle specifiche ragioni del rigetto.L'ordinanza, dunque, si appalesa generica posto che, dopo aver ampiamente richiamato consolidati e condivisibili principi giurisprudenziali (cfr. pag. da 1 a 3) anche in tema di onere probatorio, non esamina, in alcuna parte, le specifiche condotte di cui alle sentenze oggetto della richiesta di riconoscimento della continuazione, provvedimenti irrevocabili che non richiama nemmeno nella descrizione della richiesta, se non attraverso il rinvio per relationem al contenuto dell'atto. Peraltro, si sottolinea, da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, che i fatti sono omogenei e ravvicinati nel tempo, ma nulla si aggiunge sulle condotte oggetto dei provvedimenti irrevocabili, indicando soltanto che non si "ravvisano sulla base del contenuto delle sentenze richiamate, circostanze specifiche e concrete da cui inferire l'asserita identità de/programma delinquenziale". 1.3. Tanto, a fronte della indicazione difensiva non solo della peculiare contiguità temporale dei fatti giudicati con le sentenze divenute irrevocabili e dell'omogeneità dei titoli di reato, ma della circostanza che questi erano stati commessi nella medesima area territoriale, quindi, con espresso riferimento alle modalità esecutive degli addebiti che il Tribunale ha, evidentemente, esaminato, senza però renderne conto nella motivazione. 2. Ne deriva l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza per una nuova deliberazione, onde colmare l'indicata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g