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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 17869/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23093/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- Numero registro generale 23093/2023 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 17869/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5639/2023 depositata il 07/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23093/2023 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 17869/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Numero registro generale 23093/2023 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 17869/2025 Data pubblicazione 02/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23093/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- Numero registro generale 23093/2023 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 17869/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5639/2023 depositata il 07/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23093/2023 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 17869/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Numero registro generale 23093/2023 Numero sezionale 725/2025 Numero di raccolta generale 17869/2025 Data pubblicazione 02/07/2025
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