CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 43992/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 3/12/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PAVIA il 3/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione; -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen. e di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che dalla corretta lettura degli atti sarebbe emerso che la ricorrente non aveva consapevolezza della provenienza illecita delle somme in quanto il marito, autore del reato presupposto di evasione, l'aveva fatta vivere nell'indigenza e l'aveva anche indotta a chiedere ai genitori di prestare delle garanzie per l'acquisto della casa, richiesta questa che non avrebbe mai fatto se la stessa avesse saputo dell'attività illecita svolta dal marito. La doglianza, pedissequamente reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello e formulata confrontandosi direttamente con gli atti processuali, non è consentita ed è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento agli elementi emersi e, in specifico alla circostanza che i tre conti correnti erano intestati alla sola ricorrente che ne aveva la diretta disponibilità, potendo lei solamente operare sugli stessi, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite. Ogni diversa lettura di quanto emerso, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen. e di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La doglianza non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.La questione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti ora invocate, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello, che si riferisce solo all'elemento psicologico e alla consapevolezza dell'imputata, e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta). Questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066) ha già chiarito che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge. Nel caso di specie, il motivo è, pertanto, non consentito, perché le violazioni di legge che ne costituiscono oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, sono state dedotte per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606, comma 3, c.p.p.: le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato, ed è, comunque, generico perché l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] ' Ì4t5naco DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]