Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17495/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la correzione della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 23 febbraio 2021 mediante l'indicazione del nome '[OSCURATO:PERSONA]' in luogo di quello '[OSCURATO:PERSONA]' in ogni parte in cui ricorreva l'indicazione del nome della condannata.

2. Con riferimento a tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto al medesimo giudice dell'esecuzione la sospensione dell'ordine dell'esecuzione per la carcerazione ed il relativo decreto di sospensione, nonché la revoca della ordinanza per essere stata emessa senza contraddittorio tra le parti.

Con ordinanza del 13 dicembre 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato gli atti a questa Corte qualificando l'incidente di esecuzione come ricorso per cassazione dichiarando la propria incompetenza a provvedere sulla istanza della difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della violazione del contraddittorio.

2. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (tra le altre: Sez. 1, n. 16;74 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230).

Inoltre, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247).

3. Ebbene, nel caso di specie appare evidente come il provvedimento di correzione non riguarda un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo perché attiene ad una statuizione che riguarda l'identità della condannata e quindi il profilo della responsabilità, che necessariamente deve derivare dal pieno contraddittorio e nel rispetto dei diritti della difesa, in ciò risiedendo il concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale in questa sede e a partecipare alla procedura camerale attivata per procedere alla correzione della sentenza sopra indicata.

4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, perché provveda sulla correzione della sentenza nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la correzione della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 23 febbraio 2021 mediante l'indicazione del nome '[OSCURATO:PERSONA]' in luogo di quello '[OSCURATO:PERSONA]' in ogni parte in cui ricorreva l'indicazione del nome della condannata. 2. Con riferimento a tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto al medesimo giudice dell'esecuzione la sospensione dell'ordine dell'esecuzione per la carcerazione ed il relativo decreto di sospensione, nonché la revoca della ordinanza per essere stata emessa senza contraddittorio tra le parti. Con ordinanza del 13 dicembre 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato gli atti a questa Corte qualificando l'incidente di esecuzione come ricorso per cassazione dichiarando la propria incompetenza a provvedere sulla istanza della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della violazione del contraddittorio. 2. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (tra le altre: Sez. 1, n. 16;74 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). Inoltre, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247). 3. Ebbene, nel caso di specie appare evidente come il provvedimento di correzione non riguarda un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo perché attiene ad una statuizione che riguarda l'identità della condannata e quindi il profilo della responsabilità, che necessariamente deve derivare dal pieno contraddittorio e nel rispetto dei diritti della difesa, in ciò risiedendo il concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale in questa sede e a partecipare alla procedura camerale attivata per procedere alla correzione della sentenza sopra indicata. 4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, perché provveda sulla correzione della sentenza nel rispetto del contraddittorio tra le parti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 17495/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris