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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 35948/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato di cui agli articoli 112, 624, e 625, n.2, cod. pen. 2.

I primi due motivi di ricorso, che deducono vizio di motivazione in punto di valutazione delle risultanze testimoniali e l'errata applicazione degli articoli 624 e 625, n.2, e 131-bis cod. pen., e sono entrambi generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna.

3. Tuttavia, il secondo motivo merita qualche ulteriore considerazione.

Infatti, la Corte di appello non ha considerato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che all'epoca della decisione non poteva comunque essere riconosciuta, in ragione della previsione normativa che ne impediva l'applicazione ai reati puniti con pena edittale massima superiore ai cinque anni.

Il nuovo testo dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede invece l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni.

Cade, dunque, ogni riferimento al limite massimo della pena edittale.

Cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali quello per cui si procede.

Dunque, se il giudice di secondo grado non si è posto d'ufficio la questione, perché la norma comunque non consentiva in quel momento l'applicazione della causa di non punibilità (in ragione del superamento del massimo edittale allora rilevante), ciò non esonera la Corte di cassazione dall'esame del punto, data la natura sostanziale dell'istituto e la sua ovvia applicabilità retroattiva (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593).

Ne discende che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente.

La relativa questione, pertanto, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà declucibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (sul punto, sempre Sez.

U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.; nonché Sez. 2 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, R.v. 284133 e Sez. 5, n. 17816 del 23/01/2023, Unterspann, non massimata).

Tuttavia, nella specie il motivo che ha devoluto il punto è ancora una volta generico e manifestamente infondato.

Pure in questa sede i ricorrenti, che ne hanno comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod.. proc. pen.), hanno omesso ogni allegazione, limitandosi al mero richiamo degli indici previsti dalla norma.

Ed allora, occorre ribadire il principio secondo il quale la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, dovendo anche in questo caso trovare applicazione il generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500).

Nel caso di specie, la Corte ha motivato sulla particolare accuratezza dell'impianto abusivamente realizzato per portare energia elettrica ed acqua in tutti gli appartamenti del complesso immobiliare che era privo di allaccio e sul numero notevole di persone coinvolte (cfr. pagine 4-5 della sentenza impugnata), elementi rilevanti ai fini della formulazione di un giudizio di non particolare tenuità del fatto, con i quali i ricorrenti non si confrontano.

4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266), come richiesto nel terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato di cui agli articoli 112, 624, e 625, n.2, cod. pen. 2. I primi due motivi di ricorso, che deducono vizio di motivazione in punto di valutazione delle risultanze testimoniali e l'errata applicazione degli articoli 624 e 625, n.2, e 131-bis cod. pen., e sono entrambi generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna. 3. Tuttavia, il secondo motivo merita qualche ulteriore considerazione. Infatti, la Corte di appello non ha considerato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che all'epoca della decisione non poteva comunque essere riconosciuta, in ragione della previsione normativa che ne impediva l'applicazione ai reati puniti con pena edittale massima superiore ai cinque anni. Il nuovo testo dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede invece l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni. Cade, dunque, ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali quello per cui si procede. Dunque, se il giudice di secondo grado non si è posto d'ufficio la questione, perché la norma comunque non consentiva in quel momento l'applicazione della causa di non punibilità (in ragione del superamento del massimo edittale allora rilevante), ciò non esonera la Corte di cassazione dall'esame del punto, data la natura sostanziale dell'istituto e la sua ovvia applicabilità retroattiva (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593). Ne discende che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente. La relativa questione, pertanto, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà declucibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (sul punto, sempre Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.; nonché Sez. 2 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, R.v. 284133 e Sez. 5, n. 17816 del 23/01/2023, Unterspann, non massimata). Tuttavia, nella specie il motivo che ha devoluto il punto è ancora una volta generico e manifestamente infondato. Pure in questa sede i ricorrenti, che ne hanno comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod.. proc. pen.), hanno omesso ogni allegazione, limitandosi al mero richiamo degli indici previsti dalla norma. Ed allora, occorre ribadire il principio secondo il quale la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, dovendo anche in questo caso trovare applicazione il generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500). Nel caso di specie, la Corte ha motivato sulla particolare accuratezza dell'impianto abusivamente realizzato per portare energia elettrica ed acqua in tutti gli appartamenti del complesso immobiliare che era privo di allaccio e sul numero notevole di persone coinvolte (cfr. pagine 4-5 della sentenza impugnata), elementi rilevanti ai fini della formulazione di un giudizio di non particolare tenuità del fatto, con i quali i ricorrenti non si confrontano. 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266), come richiesto nel terzo motivo di ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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