CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14288/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digita-le [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] N 1 di [OSCURATO:PERSONA] l'Aquila in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] uni-tamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 687/2022depositata il 10/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 29980/2022Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14288/2026Data pubblicazione 14/05/20261. La [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria dell'INI – [OSCURATO:PERSONA]) attivava un procedimento monitorio per alcuni crediti van-tati nei confronti della Asl 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila (d'ora in poisolo Asl), riferiti a prestazioni sanitarie di assistenza svolte in regime diconvenzione con l'ingiunta.2. Il Tribunale di L'Aquila accoglieva la domanda e ingiungeva alla Asl ilpagamento di euro 60.507,26, oltre interessi e spese del procedimento.3. Contro tale decisione proponeva opposizione la Asl. In particolare,l'opponente deduceva il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA], inconseguenza della mancata notifica ed accettazione della cessione, nonchél'avvenuto pagamento nelle more dell'80% delle fatture emesse dall'INI infavore di quest'ultima e la non debenza della differenza per avvenuto su-peramento del budget fissato per l'anno 2010 nell'importo massimo di eu-ro 581.345,01.4. Con la sentenza di primo grado, dichiarato il difetto di legittimazionepassiva dell'INI, in ragione dell'opponibilità della cessione del credito allaAsl, il decreto ingiuntivo veniva confermato limitatamente alla somma dieuro 17.862,06 (le spese venivano compensate).5. Avverso tale statuizione proponeva appello l'Asl. Inoltre, UBI Factorspiegava appello incidentale.6. La Corte d'Appello di L'Aquila rigettava il gravame, ritenendo la ces-sione opponibile alla Asl, pur in assenza di formale accettazione della stes-sa, per effetto dell'avvenuta effettuazione di pagamenti in favore dell'UBIincidentale proposto da quest'ultima e le spese di lite venivano compensa-7. Avverso detta decisione del Giudice di seconde cure, l'Asl proponevaimpugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.,sostenendo che la Corte d'appello aveva dato per certo un fatto (l'interve-nuto pagamento di parte del credito in favore della cessionaria) invece delNumero registro generale 29980/2022Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14288/2026Data pubblicazione 14/05/2026tutto smentito nella ricostruzione della vicenda effettuata da tutte le partinel corso del giudizio, essendo pacifico che il pagamento era avvenuto infavore dell'INI, anziché della [OSCURATO:PERSONA].8. La Corte d'appello di L'Aquila accertava la sussistenza dell'errore re-vocatorio e accoglieva la domanda di revocazione; pronunciando nel meri-to, dichiarava la cessione inopponibile all'Asl, in virtù della clausola con-trattuale che richiamava i requisiti previsti dalla legge per la cessione el'accettazione, e revocava il decreto ingiuntivo.9. Contro quest'ultima sentenza, pubblicata il 10/5/2022, ricorre percassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in qualità di società incorporante dellaUbi [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 12/12/2022 ed affidato ad ununico motivo, illustrato da memoria, cui resiste l'Asl con controricorso.CONSIDERATO CHE10. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., cen-surandosi l'affermazione della Corte di appello secondo cui la sentenzaimpugnata per revocazione era frutto di una produzione non rispondentead una realtà oggettiva, in quanto non oggetto di dibattito processuale, edanche espressamente riconosciuta già in primo grado dalla UBI FactorS.p.A., in relazione al pagamento eseguito dalla Asl in favore di UBI FactorS.p.A. anziché in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Ad avviso della ricorrente, inoltre, lasentenza impugnata per revocazione si fondava su due rationes decidendi,una sola delle quali era interessata dall'errore revocatorio, che pertantonon poteva considerarsi decisivo, atteso che l'esito della controversia, an-che in assenza dell'errore revocatorio, consistito nell'avere ritenuto i pa-gamenti effettuati a favore di [OSCURATO:SOCIETA] anziché nei confronti di INI, sa-rebbe stato il medesimo di cui alla sentenza oggetto di revocazione.11. La censura è infondata.Numero registro generale 29980/2022Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14288/2026Data pubblicazione 14/05/202612. Invero, il motivo non si confronta efficacemente con l'accertamen-to effettuato nella sentenza impugnata circa l'intervenuto errore revocato-rio, avente ad oggetto un elemento di fatto, quale l'identificazione docu-mentale del soggetto destinatario dei pagamenti effettuati dall'Asl, chenon aveva costituito oggetto del dibattito processuale, il quale, contraria-mente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non aveva riguardato specifi-camente l'individuazione del soggetto che aveva ricevuto i pagamenti ef-fettuati dall'Asl, ma solo l'avvenuta effettuazione di tali pagamenti, neiquali la sentenza di primo grado e quella di appello avevano ravvisato l'ac-cettazione della cessione, ai fini della dichiarazione di opponibilità dellastessa alla debitrice.Come accertato dalla sentenza impugnata, i pagamenti risultano esse-re avvenuti in favore della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. anziché della cessionaria UBIdendi della statuizione adottata in appello era da individuarsi nella ritenutalegittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento monitoriamente ri-chiesto in forza di cessione accettata per facta concludentia, e cioè in virtùdell'asserito pagamento effettuato in suo favore dall'Asl.Solo una volta accertata la sussistenza del vizio dedotto, e quindi a se-guito del passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, la sentenzaimpugnata ha preso in esame la questione concernente l'individuazionedella forma richiesta per l'accettazione, dichiarando fondata la censuramossa dall'Asl alla sentenza di primo grado, secondo cui la disciplina patti-zia intercorsa tra le parti richiamava i requisiti formali prescritti da quellalegale, rimasti inosservati.13. La censura non offre quindi argomenti per smentire la conclusionesulla natura revocatoria dell'errore, ma nega, infondatamente, la rilevanzadello stesso, senza però cogliere la portata decisiva dell'errore ai fini dellastatuizione originariamente adottata in ordine all'efficacia inter partes del-la cessione.Numero registro generale 29980/2022Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14288/2026Data pubblicazione 14/05/202614. Il ricorso va quindi respinto e, in applicazione del principio dellasoccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di litenella misura liquidata in dispositivo.15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 6.000,00per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso delle spe-se generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri-to dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino