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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2018

Cassazione n. 27914/2021

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te Rep.

ORDINANZA e/u)1,_ 2, (3 fr sul ricorso iscritto al numero 2443 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da A.S.P. - [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (P.I.: 01426410880), in persona del [OSCURATO:PERSONA]- rio, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F..: [OSCURATO:PERSONA] 52R05 H163I) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33D27 L845U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B48 162 5K) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33D27 L845U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B48 162 5K) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. — [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentan- te pro tempore Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 14 MODICA Società consortile a r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (C.F.: non indi- cato), in persona del Curatore fallimentare, legale rap- presentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca- tania n. 2335/2018, pubblicata in data 6 novembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della A.S.P. di Ragusa, in virtù di un credito avente titolo in un contratto di appalto, originariamente spet- tante alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed oggetto di cessione in suo favore.

Su opposizione dell'ente debitore, il Tribunale di Milano ha re- vocato il decreto ingiuntivo e dichiarato l'incompetenza per territorio sulla domanda proposta, in favore del Tribunale di Ragusa.

Il Tribunale di Ragusa, adito in riassunzione, ha condannato la A.S.P. al pagamento dell'importo di C 399.122,58 in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oltre accessori.

La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza la A.S.P. di Ragusa ha proposto do- manda di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., oltre che ri- corso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è stato accolto (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 9801 del 20/04/2018) e la sentenza impugnata è sta- ta quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione.

Sulla domanda di revocazione della medesima sentenza, la Corte di Appello di Catania ha, di conseguenza, dichiarato ces- sata la materia del contendere, condannando peraltro, in virtù Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 14 del principio della soccombenza virtuale, la A.S.P. di Ragusa al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Contro tale ultima decisione ricorre la A.S.P. di Ragusa, sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che ha frattanto incorporato per fusione l'altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c. p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 14 una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo.

La A.S.P. ricorrente si limita, in sostanza, a trascrivere lo "svolgimento del processo" contenuto nella sentenza impu- gnata (aggiungendo solo alcune precisazioni sugli esatti ter- mini della richiesta di compensazione delle spese operata in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di revoca- zione).

Tale esposizione non è sufficiente a consentire di intendere adeguatamente l'oggetto della domanda originaria, le recipro- che difese delle parti, le ragioni per cui tale domanda è stata accolta in sede di merito e quelle per cui la relativa sentenza è stata poi cassata con rinvio, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di revocazione.

Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 14 Emerge, in sostanza, esclusivamente che la A.S.P. di Ragusa avrebbe pagato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un credito derivante da un contratto di appalto, dopo la notificazione della cessione di ta- le credito a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e quest'ultima avreb- be ottenuto un decreto ingiuntivo per il medesimo credito, as- sumendo l'inefficacia del pagamento in favore della cedente.

Non vengono però adeguatamente chiariti, nel ricorso, i motivi dell'opposizione al decreto monitorio e, tanto meno, le ragioni per cui la domanda della cessionaria (dopo l'annullamento del decreto ingiuntivo, per ragioni di competenza territoriale) è stata accolta in primo grado, i motivi posti a base del gravame avverso la relativa sentenza del Tribunale di Ragusa e le ra- gioni del rigetto del gravame; non risultano indicate nel ricor- so neanche le ragioni per cui la sentenza cili appello è stata in- fine cassata (anche se queste ultime sono ricavabili dall'esame diretto della sentenza di questa Corte n. 9801 del 2018).

Nel ricorso non è adeguatamente chiarito, inoltre, da chi e per quali motivi sono state evocate in giudizio le società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e Modica s.c. a r.I., e a che titolo queste ultime sono quindi parti del giudizio stesso.

È poi appena il caso di osservare che i precisi termini della vi- cenda processuale relativa alla controversia di merito hanno rilievo ai fini del giudizio sulla fondatezza (virtuale) della do- manda di revocazione: per valutare il carattere controverso e decisivo dei fatti che si assumono oggetto di errore percettivo da parte della corte di appello è infatti necessario averne pie- na contezza.

Il difetto di esposizione del fatto costituisce ragione assorben- te di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Per completezza espositiva, è peraltro opportuno precisare che il ricorso stesso, almeno per quello che è possibile stabili- re sulla base della lacunosa esposizione dei fatti di causa in Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 14 esso contenuta, non avrebbe in nessun caso potuto trovare accoglimento nel merito.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione art. 395, n. 4, c.p.c., art. 398 c.p.c., art.1362, 1363, 1364, 1367 cod. civ., art. 2697 cod. civ., art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.».

La censura ha ad oggetto il primo profilo del primo motivo della domanda di revocazione, con il quale la A.S.P. aveva so- stenuto che la corte di appello avrebbe erroneamente affer- mato, nel giudizio di merito, che non era stata proposta do- manda di risoluzione del contratto di appalto.

La corte di appello ha ritenuto infondato tale profilo della do- manda di revocazione, ritenendo il fatto non decisivo, avendo la stessa A.S.P. allegato di avere avanzato la domanda di riso- luzione del contratto di appalto con gli scritti conclusionali, quindi tardivamente, il che rendeva del tutto irrilevante il suo omesso esame nel giudizio di merito.

Secondo la A.S.P. ricorrente, la corte di appello avrebbe però erroneamente interpretato l'atto introduttivo del giudizio di revocazione, ritenendo che in esso si era fatto riferimento alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto di ap- palto esclusivamente con gli scritti conclusionali; al contrario, in tale atto in realtà era testualmente affermato che la do- manda di risoluzione era stata proposta «,.. in ultimo, al p. 3 della comparsa conclusionale ...» e « nella memoria di repli- ca ...», espressioni che - contenendo comunque la domanda di revocazione anche il richiamo agli scritti difensivi del giudizio di primo grado - avrebbero dovuto essere, a suo dire, intese come riferimento ad una domanda già proposta con le prece- denti difese e solo "da ultimo" nuovamente ribadita con la comparsa conclusionale e la memoria di replica.

La A.S.P. richiama poi una parte del contenuto della comparsa di risposta depositata dopo la riassunzione del giudizio di pri- Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 14 mo grado davanti al Tribunale di Ragusa, in cui vi è un riferi- mento alla violazione di obblighi negoziali che avrebbero com- portato la risoluzione del contratto di appalto.

Orbene, in proposito è sufficiente rilevare che, per valutare se era stata effettivamente e tempestivamente proposta doman- da di risoluzione del contratto di appalto, sarebbe stato neces- sario un puntuale riferimento al contenuto dell'originario atto di citazione in opposizione, il quale invece non è adeguata- mente richiamato nel ricorso, in violazione dell'art. 366, com- ma 1, n. 6, c.p.c..

D'altra parte, il mero richiamo al contenuto della comparsa di risposta nel giudizio riassunto davanti al tribunale di Ragusa non è assolutamente sufficiente a far ritenere che fosse stata proposta dalla A.S.P. una vera e propria domanda di risoluzio- ne del contratto di appalto con l'atto di opposizione.

Dunque, il fatto di cui era stata dedotta dalla ricorrente l'errata percezione finisce per rivelarsi effettivamente comun- que privo di decisività, con conseguente correttezza della de- cisione impugnata sul punto, anche eventualmente con corre- zione della relativa motivazione, nel senso appena chiarito.

3. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione art. 395, n. 4, c.p.c., art. 398 art. 1362 e 1363 cod. civ., art. 2697 cod. civ., art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.».

Il motivo riguarda il secondo profilo del primo motivo della domanda di revocazione, con il quale la A.S.P. ricorrente ave- va sostenuto che la corte di appello avrebbe erroneamente af- fermato, nel giudizio di merito, che non vi era prova che le parti avessero convenuto la non cedibilità del credito derivan- te dal contratto di appalto.

La corte di appello ha ritenuto infondato anche tale profilo del- la domanda di revocazione, affermando che nel giudizio di merito era stata in realtà effettuata una valutazione della pro- Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 14 va documentale con riguardo ad un fatto oggetto di discussio- ne e controverso tra le parti.

Ha aggiunto che, d'altra parte, non era stato specificamente allegato e dimostrato, in sede di revocazione, «quando o con quale atto il Capitolato speciale era stato prodotto» nel giudizio di merito.

Le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame risulta- no in primo luogo inammissibili, per violazione dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti di cui si assume l'omessa o erronea valutazione, ma nemmeno sono localizzati i relativi documenti nell'ambito del fascicolo proces- suale.

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 - 01; Sez.

U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 - 01; Sez. 5, Sentenza n.

Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 14 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 - 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 - 1; Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 - 2; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).

D'altronde, secondo la A.S.P. ricorrente, la corte di appello, nel giudizio di merito, non avrebbe deciso la questione contro- versa tra le parti ma avrebbe commesso un mero errore per- cettivo, essendosi limitata ad affermare (a suo dire erronea- mente) che mancava la prova della pattuizione della non cedi- bilità del credito; di conseguenza, la decisione sulla revocazio- ne, che ha affermato il contrario, sarebbe erronea per non avere colto il senso della sentenza revocanda.

Ma le stesse società controricorrenti fanno correttamente pre- sente, in proposito, che, in realtà, l'esclusione della sussisten- za di una pattuizione di incedibilità del credito per cui è causa - fatto controverso tra le parti, anche con riguardo alle previ- sioni del capitolato speciale di appalto, nonché alla completez- za ed alla idoneità probatoria dell'estratto dello stesso prodot- to in giudizio - è stata argomentata dai giudici del merito sulla base di una serie di ragioni e di elementi probatori emergenti dagli atti (tra cui un riconoscimento di debito e una delibera- zione dell'ente in cui si riconosceva l'errore consistito nel pa- gamento alla cedente invece che alla cessionaria), non mera- mente ed apoditticamente affermata sulla base della mancata produzione in atti del capitolato speciale di appalto, come so- stiene la ricorrente.

Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 14 In tale situazione, risulta decisiva la considerazione che l'oggetto della censura di cui al motivo di ricorso in esame ri- guarda una questione (l'esistenza di un divieto negoziale di cedibilità del credito derivante dall'appalto) che era effettiva- mente controversa tra le parti nel giudizio di merito e la cui ri- soluzione dipendeva dalla valutazione delle prove acquisite agli atti in proposito, ivi inclusa la idoneità probatoria di alcuni dei documenti prodotti dalle parti e la stessa completezza di tali documenti.

Deve ritenersi, pertanto, correttamente esclu- sa la sussistenza di un mero errore percettivo da parte della corte di appello nel giudizio di merito: come ritenuto dalla stessa corte di appello in sede di revocazione, potrebbe al più parlarsi di un errore nella valutazione delle prove, in proposi- to; comunque, la questione della sussistenza di una efficace pattuizione di non cedibilità del credito costituisce fatto con- troverso su cui la sentenza di merito ha pronunciato, con con- seguente insussistenza dei presupposti per la richiesta revo- cazione.

4. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione art. 163 c.p.c., 167 c.p.c., 50 c.p.c., art. 125 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.».

La censura riguarda il secondo ed il terzo motivo della do- manda di revocazione, con i quali la A.S.P. aveva sostenuto che la corte di appello, nel giudizio di merito, avrebbe erro- neamente ritenuto proposte tardivamente„ solo con la com- parsa conclusionale, due eccezioni (la prima relativa alla natu- ra liberatoria del pagamento effettuato alla società cedente, la seconda relativa alla mancata prova della titolarità del credito da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per avere anticipa- to alla cedente l'importo della fattura per cui è causa), ecce- zioni che in realtà sarebbero state proposte con la comparsa di risposta depositata dopo la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente per territorio.

Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 10 di 14 La corte di appello ha ritenuto infondati tali motivi di revoca- zione, osservando che effettivamente le eccezioni in questione erano state proposte con la comparsa di risposta depositata dopo la riassunzione del giudizio davanti al giudice competen- te per territorio (Tribunale di Ragusa) ma che esse dovevano ritenersi, ciò nonostante, comunque tardive, in quanto il the- ma decidendum si era definitivamente formato davanti al giu- dice originariamente adito (Tribunale di Ivllilano) e davanti al Tribunale di Ragusa il giudizio era solo proseguito, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., ferme restando le decadenze già maturate.

Secondo la A.S.P. ricorrente la decisione sarebbe erronea, perché dopo la revoca del decreto ingiuntivo il giudizio prose- gue davanti al giudice competente come un ordinario giudizio di cognizione relativo alla sussistenza del credito e, dunque, al giudice davanti al quale esso è riassunto possono essere pro- poste anche ulteriori domande, ciò che, a suo avviso, giustifi- cherebbe anche la proposizione di nuove eccezioni.

Va premesso che la mancanza di una adeguata esposizione delle questioni di diritto poste nel giudizio di merito, alla base delle eccezioni di cui si discute, costituisce di per sé una ra- gione di inammissibilità delle censure in esame, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..

Non risulta infatti chiarito in modo adeguato, nel ricorso, né su quale ragione di fatto e/o di diritto sia fondata l'eccezione relativa alla "natura liberatoria" del pagamento effettuato in favore della società cedente, né, in presenza di una cessione del credito notificata al debitore ceduto, che rilievo possa ave- re l'avvenuta anticipazione o meno, in concreto, da parte del cessionario, dell'importo della fattura in favore del cedente.

In mancanza di adeguata indicazione dei termini di fatto e di diritto posti alla base delle eccezioni di cui si discute non è possibile valutare l'effettiva rilevanza dei motivi di revocazione Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 11 di 14 proposti contro la sentenza di merito e, quindi, quella delle censure di cui al motivo di ricorso in esame.

È comunque opportuno sottolineare che la corte di appello ha ritenuto, implicitamente ma inequivocabilmente, che si tratta- va di eccezioni in senso stretto, senza che sul punto siano sta- te sollevate specifiche censure; da ciò ha fatto discendere che tali eccezioni erano da ritenersi precluse se non proposte dalla parte interessata all'atto della sua tempestiva costituzione in giudizio e, quindi, con l'atto di opposizione a decreto ingiunti- vo.

La decisione risulta, sul punto, conforme ai principi di diritto che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

I precedenti richiamati dalla ricorrente a sostegno del suo contrario assunto non possono ritenersi pertinenti: non vi so- no dubbi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo la revoca del decreto emesso da giudice incompetente per territorio, prosegue, in caso di riassunzione davanti al giu- dice competente, come un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la sussistenza del credito originariamente fatto valere in sede monitoria, e neanche che in sede di rias- sunzione è eventualmente possibile proporre anche nuove domande, diverse da quella originaria.

Ciò, però, non compor- ta, come pretenderebbe la ricorrente, che dopo la riassunzio- ne sia possibile proporre nuove eccezioni in senso stretto, ove le stesse siano già precluse, in quanto non proposte con l'opposizione o la comparsa di risposta nel giudizio di opposi- zione, in relazione alla domanda proposta con il ricorso moni- toro.

Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il giudizio iniziato davanti a giudice incompetente prosegue davanti al giudice competente per ter- ritorio: di conseguenza, anche dopo la riassunzione restano ferme le preclusioni e le decadenze già maturate in relazione alla domanda originaria (cfr. ad es., con riguardo al rito del Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 12 di 14 lavoro: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 1076 del 08/02/1999, Rv. 523051 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 13924 del 09/11/2001, Rv. 550147 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 7392 del 19/03/2008, Rv. 602438 - 01).

Tali principi valgono anche in caso di giudizio iniziato con ri- corso monitorio: in tal caso l'opposizione tiene luogo della comparsa di risposta ai fini della individuazione del termine per la proposizione delle eccezioni in senso stretto.

La revoca del decreto ingiuntivo, a causa del difetto di compe- tenza per territorio del giudice adito in sede monitoria, non muta la situazione: anche se il decreto ingiuntivo viene revo- cato, con dichiarazione di competenza di un diverso ufficio giudiziario, una volta riassunta la causa davanti al giudice competente, l'opponente non sarà rimesso in termini per pro- porre le eccezioni in senso stretto non avanzate tempestiva- mente con l'atto di opposizione.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Poiché la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha incorpo- rato per fusione l'altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la condanna al pagamento delle spese andrà effettuata esclusivamente in favore della società incorporante, anche se, nella liquidazione, si terrà conto dell'attività processuale svolta separatamente dalle due società controricorrenti prima della fusione.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 13 di 14 - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente incor- porante ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), liquidandole in com- plessivi C 5.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell'ente ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Rep. ORDINANZA e/u)1,_ 2, (3 fr sul ricorso iscritto al numero 2443 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da A.S.P. - [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (P.I.: 01426410880), in persona del [OSCURATO:PERSONA]- rio, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F..: [OSCURATO:PERSONA] 52R05 H163I) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33D27 L845U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B48 162 5K) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33D27 L845U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B48 162 5K) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. — [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentan- te pro tempore Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 14 MODICA Società consortile a r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (C.F.: non indi- cato), in persona del Curatore fallimentare, legale rap- presentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca- tania n. 2335/2018, pubblicata in data 6 novembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della A.S.P. di Ragusa, in virtù di un credito avente titolo in un contratto di appalto, originariamente spet- tante alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed oggetto di cessione in suo favore. Su opposizione dell'ente debitore, il Tribunale di Milano ha re- vocato il decreto ingiuntivo e dichiarato l'incompetenza per territorio sulla domanda proposta, in favore del Tribunale di Ragusa. Il Tribunale di Ragusa, adito in riassunzione, ha condannato la A.S.P. al pagamento dell'importo di C 399.122,58 in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oltre accessori. La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la A.S.P. di Ragusa ha proposto do- manda di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., oltre che ri- corso per cassazione. Il ricorso per cassazione è stato accolto (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 9801 del 20/04/2018) e la sentenza impugnata è sta- ta quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione. Sulla domanda di revocazione della medesima sentenza, la Corte di Appello di Catania ha, di conseguenza, dichiarato ces- sata la materia del contendere, condannando peraltro, in virtù Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 14 del principio della soccombenza virtuale, la A.S.P. di Ragusa al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Contro tale ultima decisione ricorre la A.S.P. di Ragusa, sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che ha frattanto incorporato per fusione l'altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c. p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 14 una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. La A.S.P. ricorrente si limita, in sostanza, a trascrivere lo "svolgimento del processo" contenuto nella sentenza impu- gnata (aggiungendo solo alcune precisazioni sugli esatti ter- mini della richiesta di compensazione delle spese operata in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di revoca- zione). Tale esposizione non è sufficiente a consentire di intendere adeguatamente l'oggetto della domanda originaria, le recipro- che difese delle parti, le ragioni per cui tale domanda è stata accolta in sede di merito e quelle per cui la relativa sentenza è stata poi cassata con rinvio, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di revocazione. Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 14 Emerge, in sostanza, esclusivamente che la A.S.P. di Ragusa avrebbe pagato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un credito derivante da un contratto di appalto, dopo la notificazione della cessione di ta- le credito a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e quest'ultima avreb- be ottenuto un decreto ingiuntivo per il medesimo credito, as- sumendo l'inefficacia del pagamento in favore della cedente. Non vengono però adeguatamente chiariti, nel ricorso, i motivi dell'opposizione al decreto monitorio e, tanto meno, le ragioni per cui la domanda della cessionaria (dopo l'annullamento del decreto ingiuntivo, per ragioni di competenza territoriale) è stata accolta in primo grado, i motivi posti a base del gravame avverso la relativa sentenza del Tribunale di Ragusa e le ra- gioni del rigetto del gravame; non risultano indicate nel ricor- so neanche le ragioni per cui la sentenza cili appello è stata in- fine cassata (anche se queste ultime sono ricavabili dall'esame diretto della sentenza di questa Corte n. 9801 del 2018). Nel ricorso non è adeguatamente chiarito, inoltre, da chi e per quali motivi sono state evocate in giudizio le società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e Modica s.c. a r.I., e a che titolo queste ultime sono quindi parti del giudizio stesso. È poi appena il caso di osservare che i precisi termini della vi- cenda processuale relativa alla controversia di merito hanno rilievo ai fini del giudizio sulla fondatezza (virtuale) della do- manda di revocazione: per valutare il carattere controverso e decisivo dei fatti che si assumono oggetto di errore percettivo da parte della corte di appello è infatti necessario averne pie- na contezza. Il difetto di esposizione del fatto costituisce ragione assorben- te di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Per completezza espositiva, è peraltro opportuno precisare che il ricorso stesso, almeno per quello che è possibile stabili- re sulla base della lacunosa esposizione dei fatti di causa in Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 14 esso contenuta, non avrebbe in nessun caso potuto trovare accoglimento nel merito. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione art. 395, n. 4, c.p.c., art. 398 c.p.c., art.1362, 1363, 1364, 1367 cod. civ., art. 2697 cod. civ., art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.». La censura ha ad oggetto il primo profilo del primo motivo della domanda di revocazione, con il quale la A.S.P. aveva so- stenuto che la corte di appello avrebbe erroneamente affer- mato, nel giudizio di merito, che non era stata proposta do- manda di risoluzione del contratto di appalto. La corte di appello ha ritenuto infondato tale profilo della do- manda di revocazione, ritenendo il fatto non decisivo, avendo la stessa A.S.P. allegato di avere avanzato la domanda di riso- luzione del contratto di appalto con gli scritti conclusionali, quindi tardivamente, il che rendeva del tutto irrilevante il suo omesso esame nel giudizio di merito. Secondo la A.S.P. ricorrente, la corte di appello avrebbe però erroneamente interpretato l'atto introduttivo del giudizio di revocazione, ritenendo che in esso si era fatto riferimento alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto di ap- palto esclusivamente con gli scritti conclusionali; al contrario, in tale atto in realtà era testualmente affermato che la do- manda di risoluzione era stata proposta «,.. in ultimo, al p. 3 della comparsa conclusionale ...» e « nella memoria di repli- ca ...», espressioni che - contenendo comunque la domanda di revocazione anche il richiamo agli scritti difensivi del giudizio di primo grado - avrebbero dovuto essere, a suo dire, intese come riferimento ad una domanda già proposta con le prece- denti difese e solo "da ultimo" nuovamente ribadita con la comparsa conclusionale e la memoria di replica. La A.S.P. richiama poi una parte del contenuto della comparsa di risposta depositata dopo la riassunzione del giudizio di pri- Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 14 mo grado davanti al Tribunale di Ragusa, in cui vi è un riferi- mento alla violazione di obblighi negoziali che avrebbero com- portato la risoluzione del contratto di appalto. Orbene, in proposito è sufficiente rilevare che, per valutare se era stata effettivamente e tempestivamente proposta doman- da di risoluzione del contratto di appalto, sarebbe stato neces- sario un puntuale riferimento al contenuto dell'originario atto di citazione in opposizione, il quale invece non è adeguata- mente richiamato nel ricorso, in violazione dell'art. 366, com- ma 1, n. 6, c.p.c.. D'altra parte, il mero richiamo al contenuto della comparsa di risposta nel giudizio riassunto davanti al tribunale di Ragusa non è assolutamente sufficiente a far ritenere che fosse stata proposta dalla A.S.P. una vera e propria domanda di risoluzio- ne del contratto di appalto con l'atto di opposizione. Dunque, il fatto di cui era stata dedotta dalla ricorrente l'errata percezione finisce per rivelarsi effettivamente comun- que privo di decisività, con conseguente correttezza della de- cisione impugnata sul punto, anche eventualmente con corre- zione della relativa motivazione, nel senso appena chiarito. 3. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione art. 395, n. 4, c.p.c., art. 398 art. 1362 e 1363 cod. civ., art. 2697 cod. civ., art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.». Il motivo riguarda il secondo profilo del primo motivo della domanda di revocazione, con il quale la A.S.P. ricorrente ave- va sostenuto che la corte di appello avrebbe erroneamente af- fermato, nel giudizio di merito, che non vi era prova che le parti avessero convenuto la non cedibilità del credito derivan- te dal contratto di appalto. La corte di appello ha ritenuto infondato anche tale profilo del- la domanda di revocazione, affermando che nel giudizio di merito era stata in realtà effettuata una valutazione della pro- Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 14 va documentale con riguardo ad un fatto oggetto di discussio- ne e controverso tra le parti. Ha aggiunto che, d'altra parte, non era stato specificamente allegato e dimostrato, in sede di revocazione, «quando o con quale atto il Capitolato speciale era stato prodotto» nel giudizio di merito. Le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame risulta- no in primo luogo inammissibili, per violazione dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti di cui si assume l'omessa o erronea valutazione, ma nemmeno sono localizzati i relativi documenti nell'ambito del fascicolo proces- suale. Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 - 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 - 01; Sez. 5, Sentenza n. Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 14 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 - 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 - 1; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 - 2; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01). D'altronde, secondo la A.S.P. ricorrente, la corte di appello, nel giudizio di merito, non avrebbe deciso la questione contro- versa tra le parti ma avrebbe commesso un mero errore per- cettivo, essendosi limitata ad affermare (a suo dire erronea- mente) che mancava la prova della pattuizione della non cedi- bilità del credito; di conseguenza, la decisione sulla revocazio- ne, che ha affermato il contrario, sarebbe erronea per non avere colto il senso della sentenza revocanda. Ma le stesse società controricorrenti fanno correttamente pre- sente, in proposito, che, in realtà, l'esclusione della sussisten- za di una pattuizione di incedibilità del credito per cui è causa - fatto controverso tra le parti, anche con riguardo alle previ- sioni del capitolato speciale di appalto, nonché alla completez- za ed alla idoneità probatoria dell'estratto dello stesso prodot- to in giudizio - è stata argomentata dai giudici del merito sulla base di una serie di ragioni e di elementi probatori emergenti dagli atti (tra cui un riconoscimento di debito e una delibera- zione dell'ente in cui si riconosceva l'errore consistito nel pa- gamento alla cedente invece che alla cessionaria), non mera- mente ed apoditticamente affermata sulla base della mancata produzione in atti del capitolato speciale di appalto, come so- stiene la ricorrente. Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 14 In tale situazione, risulta decisiva la considerazione che l'oggetto della censura di cui al motivo di ricorso in esame ri- guarda una questione (l'esistenza di un divieto negoziale di cedibilità del credito derivante dall'appalto) che era effettiva- mente controversa tra le parti nel giudizio di merito e la cui ri- soluzione dipendeva dalla valutazione delle prove acquisite agli atti in proposito, ivi inclusa la idoneità probatoria di alcuni dei documenti prodotti dalle parti e la stessa completezza di tali documenti. Deve ritenersi, pertanto, correttamente esclu- sa la sussistenza di un mero errore percettivo da parte della corte di appello nel giudizio di merito: come ritenuto dalla stessa corte di appello in sede di revocazione, potrebbe al più parlarsi di un errore nella valutazione delle prove, in proposi- to; comunque, la questione della sussistenza di una efficace pattuizione di non cedibilità del credito costituisce fatto con- troverso su cui la sentenza di merito ha pronunciato, con con- seguente insussistenza dei presupposti per la richiesta revo- cazione. 4. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione art. 163 c.p.c., 167 c.p.c., 50 c.p.c., art. 125 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.». La censura riguarda il secondo ed il terzo motivo della do- manda di revocazione, con i quali la A.S.P. aveva sostenuto che la corte di appello, nel giudizio di merito, avrebbe erro- neamente ritenuto proposte tardivamente„ solo con la com- parsa conclusionale, due eccezioni (la prima relativa alla natu- ra liberatoria del pagamento effettuato alla società cedente, la seconda relativa alla mancata prova della titolarità del credito da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per avere anticipa- to alla cedente l'importo della fattura per cui è causa), ecce- zioni che in realtà sarebbero state proposte con la comparsa di risposta depositata dopo la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente per territorio. Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 10 di 14 La corte di appello ha ritenuto infondati tali motivi di revoca- zione, osservando che effettivamente le eccezioni in questione erano state proposte con la comparsa di risposta depositata dopo la riassunzione del giudizio davanti al giudice competen- te per territorio (Tribunale di Ragusa) ma che esse dovevano ritenersi, ciò nonostante, comunque tardive, in quanto il the- ma decidendum si era definitivamente formato davanti al giu- dice originariamente adito (Tribunale di Ivllilano) e davanti al Tribunale di Ragusa il giudizio era solo proseguito, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., ferme restando le decadenze già maturate. Secondo la A.S.P. ricorrente la decisione sarebbe erronea, perché dopo la revoca del decreto ingiuntivo il giudizio prose- gue davanti al giudice competente come un ordinario giudizio di cognizione relativo alla sussistenza del credito e, dunque, al giudice davanti al quale esso è riassunto possono essere pro- poste anche ulteriori domande, ciò che, a suo avviso, giustifi- cherebbe anche la proposizione di nuove eccezioni. Va premesso che la mancanza di una adeguata esposizione delle questioni di diritto poste nel giudizio di merito, alla base delle eccezioni di cui si discute, costituisce di per sé una ra- gione di inammissibilità delle censure in esame, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. Non risulta infatti chiarito in modo adeguato, nel ricorso, né su quale ragione di fatto e/o di diritto sia fondata l'eccezione relativa alla "natura liberatoria" del pagamento effettuato in favore della società cedente, né, in presenza di una cessione del credito notificata al debitore ceduto, che rilievo possa ave- re l'avvenuta anticipazione o meno, in concreto, da parte del cessionario, dell'importo della fattura in favore del cedente. In mancanza di adeguata indicazione dei termini di fatto e di diritto posti alla base delle eccezioni di cui si discute non è possibile valutare l'effettiva rilevanza dei motivi di revocazione Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 11 di 14 proposti contro la sentenza di merito e, quindi, quella delle censure di cui al motivo di ricorso in esame. È comunque opportuno sottolineare che la corte di appello ha ritenuto, implicitamente ma inequivocabilmente, che si tratta- va di eccezioni in senso stretto, senza che sul punto siano sta- te sollevate specifiche censure; da ciò ha fatto discendere che tali eccezioni erano da ritenersi precluse se non proposte dalla parte interessata all'atto della sua tempestiva costituzione in giudizio e, quindi, con l'atto di opposizione a decreto ingiunti- vo. La decisione risulta, sul punto, conforme ai principi di diritto che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. I precedenti richiamati dalla ricorrente a sostegno del suo contrario assunto non possono ritenersi pertinenti: non vi so- no dubbi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo la revoca del decreto emesso da giudice incompetente per territorio, prosegue, in caso di riassunzione davanti al giu- dice competente, come un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la sussistenza del credito originariamente fatto valere in sede monitoria, e neanche che in sede di rias- sunzione è eventualmente possibile proporre anche nuove domande, diverse da quella originaria. Ciò, però, non compor- ta, come pretenderebbe la ricorrente, che dopo la riassunzio- ne sia possibile proporre nuove eccezioni in senso stretto, ove le stesse siano già precluse, in quanto non proposte con l'opposizione o la comparsa di risposta nel giudizio di opposi- zione, in relazione alla domanda proposta con il ricorso moni- toro. Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il giudizio iniziato davanti a giudice incompetente prosegue davanti al giudice competente per ter- ritorio: di conseguenza, anche dopo la riassunzione restano ferme le preclusioni e le decadenze già maturate in relazione alla domanda originaria (cfr. ad es., con riguardo al rito del Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 12 di 14 lavoro: Cass., Sez. L, Sentenza n. 1076 del 08/02/1999, Rv. 523051 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13924 del 09/11/2001, Rv. 550147 - 01; Sez. L, Sentenza n. 7392 del 19/03/2008, Rv. 602438 - 01). Tali principi valgono anche in caso di giudizio iniziato con ri- corso monitorio: in tal caso l'opposizione tiene luogo della comparsa di risposta ai fini della individuazione del termine per la proposizione delle eccezioni in senso stretto. La revoca del decreto ingiuntivo, a causa del difetto di compe- tenza per territorio del giudice adito in sede monitoria, non muta la situazione: anche se il decreto ingiuntivo viene revo- cato, con dichiarazione di competenza di un diverso ufficio giudiziario, una volta riassunta la causa davanti al giudice competente, l'opponente non sarà rimesso in termini per pro- porre le eccezioni in senso stretto non avanzate tempestiva- mente con l'atto di opposizione. 5. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Poiché la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha incorpo- rato per fusione l'altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la condanna al pagamento delle spese andrà effettuata esclusivamente in favore della società incorporante, anche se, nella liquidazione, si terrà conto dell'attività processuale svolta separatamente dalle due società controricorrenti prima della fusione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: Ric. n. 2443/2019 - Sez. 3 - Ad. 12 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 13 di 14 - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente incor- porante ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), liquidandole in com- plessivi C 5.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell'ente ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 27914/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris