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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07581/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15608 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in Messina, [OSCURATO:PERSONA] n. 49 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’am- ministratore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L22 H501W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M06 E107Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D10 C351K) -controricorrente- nonché PAJNO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Mes- sina n. 74/2020, pubblicata in data 10 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 15608/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15608/2020 Numero sezionale 233/2022 [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titoli esecutivi di for-Numero di raccolta generale 7581/2022Data pubblicazione 08/03/2022 mazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dalla sua de- bitrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Essendo insorte contestazioni sulla dichiarazione di quantità resa dalla società terza pignorata, il condominio pro- cedente ha instaurato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (secondo le forme vigenti per le procedure instaurate anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative intervenute nel 2012).

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Mes- sina, il quale ha dichiarato che, alla data della notificazione dell’atto di pignoramento, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era debitrice nei confronti della Pajno per la sola somma di € 1,55.

La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 546 c.p.c., nonché degli artt.2740, 2910 e 2917 c.c., motivazione apparente e, quindi, so- stanzialmente omessa su un punto decisivo del giudizio (e Ric. n. 15608/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15608/2020 Numero sezionale 233/2022 conseguente violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.

Numero di raccolta generale 7581/2022Data pubblicazione 08/03/2022 c.p.c.), in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.».

Secondo il condominio ricorrente, sia il giudice dell’esecuzione, sia lo stesso giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo, avrebbero dovuto tener conto non solo delle disponibilità esi- stenti sul conto corrente intrattenuto dalla debitrice presso Po- ste [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della notificazione dell’atto di pignoramento, ma altresì di quelle pervenute successivamente, quanto meno fino al momento in cui era stata resa definitiva- mente la dichiarazione di quantità.

Il ricorso è manifestamente fondato.

In fatto, è pacifico ed incontroverso che, alla data della notifi- cazione dell’atto di pignoramento (30 settembre 2010), sul conto corrente intrattenuto dalla debitrice Pajno presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sussisteva una disponibilità di soli € 1,55, men- tre alla data in cui era stata resa la dichiarazione di quantità (6 novembre 2012), in virtù di successivi accrediti, tale disponibi- lità ammontava a € 21.292,60 (cfr. a pag. 3 della sentenza im- pugnata, primi sette righi).

La corte di appello ha ritenuto che, in siffatta situazione, l’ac- certamento dell’obbligo del terzo dovrebbe avvenire esclusiva- mente con riguardo alla data della notificazione dell’atto di pi- gnoramento, senza tenersi conto delle successive disponibilità affluite sul conto corrente del debitore esecutato.

La decisione non è conforme all’indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale «nell’espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo ob- bligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e Ric. n. 15608/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15608/2020 dovendosi escludere che l’inesistenza del credito in quel mo-Numero sezionale 233/2022Numero di raccolta generale 7581/2022 mento possa determinare una nullità del processo esecutivo; Data pubblicazione 08/03/2022 tanto si desume, sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tu- tela giurisdizionale, sia in relazione ad un indice normativo, emergente dall’art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della no- tificazione dell’atto di pignoramento» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15615 del 26/07/2005, Rv. 583130 – 01; Sez.

L, Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021, Rv.; nel medesimo senso, cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 5529 del 09/03/2011, Rv. 617032 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 27/01/2009, Rv. 606615 – 01; di recente, nella motivazione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36066 del 23/11/2021, viene espressamente precisato che, sebbene in caso di insussistenza di un credito del cliente nei confronti della banca, cioè di saldo negativo del conto al momento della notificazione del pignoramento, il pignoramento stesso non possa di regola ritenersi perfezionato, le rimesse operate sul conto dopo il pignoramento stesso possono ritenersi idonee a determinarne il posteriore perfezionamento, anche se esclusi- vamente nella misura in cui rendano il saldo del rapporto posi- tivo, cioè nella misura in cui comportino l’effettiva insorgenza di un credito del correntista verso la banca, come del resto pa- cificamente avvenuto nella specie).

Solo apparentemente potrebbe, poi, apparire espressione di un diverso indirizzo il precedente richiamato nella decisione impu- gnata a sostegno della contraria soluzione adottata (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 12602 del 29/05/2007, Rv. 597212 – 01), in cui però la fattispecie esaminata era del tutto differente, trattan- dosi di un caso in cui al momento della notificazione dell’atto di pignoramento esisteva certamente il credito oggetto dello stesso, estinto solo in data successiva mediante pagamento dal Ric. n. 15608/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15608/2020 Numero sezionale 233/2022 terzo, pagamento effettuato in violazione degli obblighi di cu-Numero di raccolta generale 7581/2022Data pubblicazione 08/03/2022 stodia di cui all’art. 546 c.p.c. e di certo non opponibile al cre- ditore ai sensi dell’art. 2917 c.c..

La decisione impugnata deve in definitiva essere cassata: la fattispecie oggetto del presente giudizio dovrà essere nuova- mente esaminata in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto sopra esposti.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la decisione impu- gnata, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di le- gittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 15608/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15608 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in Messina, [OSCURATO:PERSONA] n. 49 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’am- ministratore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L22 H501W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M06 E107Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D10 C351K) -controricorrente- nonché PAJNO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Mes- sina n. 74/2020, pubblicata in data 10 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 15608/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15608/2020 Numero sezionale 233/2022 [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titoli esecutivi di for-Numero di raccolta generale 7581/2022Data pubblicazione 08/03/2022 mazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dalla sua de- bitrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Essendo insorte contestazioni sulla dichiarazione di quantità resa dalla società terza pignorata, il condominio pro- cedente ha instaurato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (secondo le forme vigenti per le procedure instaurate anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative intervenute nel 2012). La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Mes- sina, il quale ha dichiarato che, alla data della notificazione dell’atto di pignoramento, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era debitrice nei confronti della Pajno per la sola somma di € 1,55. La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 546 c.p.c., nonché degli artt.2740, 2910 e 2917 c.c., motivazione apparente e, quindi, so- stanzialmente omessa su un punto decisivo del giudizio (e Ric. n. 15608/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15608/2020 Numero sezionale 233/2022 conseguente violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. Numero di raccolta generale 7581/2022Data pubblicazione 08/03/2022 c.p.c.), in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.». Secondo il condominio ricorrente, sia il giudice dell’esecuzione, sia lo stesso giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo, avrebbero dovuto tener conto non solo delle disponibilità esi- stenti sul conto corrente intrattenuto dalla debitrice presso Po- ste [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della notificazione dell’atto di pignoramento, ma altresì di quelle pervenute successivamente, quanto meno fino al momento in cui era stata resa definitiva- mente la dichiarazione di quantità. Il ricorso è manifestamente fondato. In fatto, è pacifico ed incontroverso che, alla data della notifi- cazione dell’atto di pignoramento (30 settembre 2010), sul conto corrente intrattenuto dalla debitrice Pajno presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sussisteva una disponibilità di soli € 1,55, men- tre alla data in cui era stata resa la dichiarazione di quantità (6 novembre 2012), in virtù di successivi accrediti, tale disponibi- lità ammontava a € 21.292,60 (cfr. a pag. 3 della sentenza im- pugnata, primi sette righi). La corte di appello ha ritenuto che, in siffatta situazione, l’ac- certamento dell’obbligo del terzo dovrebbe avvenire esclusiva- mente con riguardo alla data della notificazione dell’atto di pi- gnoramento, senza tenersi conto delle successive disponibilità affluite sul conto corrente del debitore esecutato. La decisione non è conforme all’indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale «nell’espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo ob- bligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e Ric. n. 15608/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15608/2020 dovendosi escludere che l’inesistenza del credito in quel mo-Numero sezionale 233/2022Numero di raccolta generale 7581/2022 mento possa determinare una nullità del processo esecutivo; Data pubblicazione 08/03/2022 tanto si desume, sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tu- tela giurisdizionale, sia in relazione ad un indice normativo, emergente dall’art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della no- tificazione dell’atto di pignoramento» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15615 del 26/07/2005, Rv. 583130 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021, Rv.; nel medesimo senso, cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 5529 del 09/03/2011, Rv. 617032 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 27/01/2009, Rv. 606615 – 01; di recente, nella motivazione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36066 del 23/11/2021, viene espressamente precisato che, sebbene in caso di insussistenza di un credito del cliente nei confronti della banca, cioè di saldo negativo del conto al momento della notificazione del pignoramento, il pignoramento stesso non possa di regola ritenersi perfezionato, le rimesse operate sul conto dopo il pignoramento stesso possono ritenersi idonee a determinarne il posteriore perfezionamento, anche se esclusi- vamente nella misura in cui rendano il saldo del rapporto posi- tivo, cioè nella misura in cui comportino l’effettiva insorgenza di un credito del correntista verso la banca, come del resto pa- cificamente avvenuto nella specie). Solo apparentemente potrebbe, poi, apparire espressione di un diverso indirizzo il precedente richiamato nella decisione impu- gnata a sostegno della contraria soluzione adottata (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12602 del 29/05/2007, Rv. 597212 – 01), in cui però la fattispecie esaminata era del tutto differente, trattan- dosi di un caso in cui al momento della notificazione dell’atto di pignoramento esisteva certamente il credito oggetto dello stesso, estinto solo in data successiva mediante pagamento dal Ric. n. 15608/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15608/2020 Numero sezionale 233/2022 terzo, pagamento effettuato in violazione degli obblighi di cu-Numero di raccolta generale 7581/2022Data pubblicazione 08/03/2022 stodia di cui all’art. 546 c.p.c. e di certo non opponibile al cre- ditore ai sensi dell’art. 2917 c.c.. La decisione impugnata deve in definitiva essere cassata: la fattispecie oggetto del presente giudizio dovrà essere nuova- mente esaminata in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto sopra esposti. 2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la decisione impu- gnata, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 15608/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P
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