CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 32789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27613-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Mmicilinto RnmA, puzzA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso congiuntamente dagli [OSCURATO:PERSONA] BARONE e Guglielmo BARONE; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; Y-ce4 - intimata - avverso la sentenza n. 709/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 709/21, del 31 marzo 2021, della Corte di Appello di Catania, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 535/19, del 4 giugno 2019, del Tribunale di Ragusa — ha confermato raccoglimento dell'azione revocatoria esperita da [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio — unitamente a [OSCURATO:PERSONA] — dal [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva nei loro confronti perché fosse dichiarata l'inefficacia, a norma dell'art. 2901 cod. civ., ovvero la simulazione, dell'atto di compravendita immobiliare del 12 ottobre 2009, in quanto avvenuto in danno delle proprie ragioni di credito nei confronti della Digrandi (come risultanti da sentenza resa il 28 luglio 2009 dal Tribunale di Ragusa); - che accolta dal primo giudice l'azione revocatoria, la decisione veniva confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame esperito dal solo Baglieri; - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione il Baglieri, sulla base — come detto — di tre motivi; Ftic. 2021 n. 27613 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., anche in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.; - che esso censura la sentenza impugnata per aver ritenuto raggiunta la prova del fatto che la debitrice Digrandi avesse alienato il suo unico bene (rilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza della "scientia damm" in capo al terzo acquirente) dalla non contestazione del fatto stesso; - che, tuttavia, quanto alla posizione del terzo acquirente, siffatta conclusione sarebbe in contrasto con il principio secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte; - che il secondo motivo denuncia — sempre ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 2729 cod. civ.; - che si censura la sentenza impugnata per aver considerato presunzioni gravi, precise e concordanti — sempre ai fini della prova del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria — fatti privi di queste caratteristiche, in particolare dando rilievo all'esistenza, sulla "res emptd', di tre ipoteche definite dalla stessa sentenza meramente cartolari e, comunque, suscettibili di pronta cancellazione; - che il terzo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando l'esistenza di un "non sequitu?' logico tra la premessa costituita dalle medesime circostanze testé riferite (vale a dire, l'esistenza sul bene compravenduto di ipoteche meramente cartolari e suscettibili di pronta cancellazione) e il corollario costituito dalla possibile insufficienza di altri beni della debitrice a soddisfare le pretese del creditore; Ric. 2021 n. 27613 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022; - che sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo 60 llegio di non condividere le diverse conclusioni rassegnate — nel senso dell'accoglimento — nella proposta del consigliere relatore; - che nello scrutinare i tre motivi di ricorso occorre muovere dal rilievo che la sentenza impugnata ha ritenuto provata l'esistenza della _ scientia damm", in capo al terzo acquirente Baglieri, sulla base di due elementi; - che essa ha dato rilievo, in primo luogo, alla non contestazione del fatto (e dunque al suo carattere pacifico) che quello alienato dalla debitrice Digrandi fosse l'unico bene di proprietà della stessa, nonché, in secondo luogo, all'esistenza di tre ipoteche sulla "res mota"; - che la prima di tali affermazioni è contestata dal ricorrente con il primo motivo della sua impugnazione, con argomenti che — sebbene corretti, come appena di seguito si dirà — non giovano, tuttavia, allo stesso; - che va, infatti, ribadito — secondo quanto assume il primo motivo di ricorso — che "l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il Ric. 2021 n. 27613 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -4- fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 10 febbraio 2020, n. 2174, Rv. 660331-01), tra i quali non può includersi, per il Baglieri, l'unicità, nel patrimonio della D4,Yrandi, dell'immobile oggetto della compravendita tra essi intervenuta; - che, tuttavia, non essendo gli altri due motivi di ricorso idonei a scalfire la seconda ragione in virtù della quale la sentenza impugnata ha ritenuto provata la "scientia darnm" in capo al terzo acquirente, deve farsi applicazione del principio secondo cui, "allorché il provvedimento impugnato si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa" (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); - che il primo motivo è, dunque, inammissibile; - che il secondo e il terzo motivo di ricorso, come detto, censurano — da complementari angoli visuali, ovvero la falsa applicazione dell'art. 2727 cod. civ. e la sussistenza di motivazione apparente — la seconda "ratio decidendi" relativa alla prova del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, quella basato sull'esistenza delle ipoteche; - che essi, tuttavia, non sono fondati; Ric. 2021 n. 27613 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -5- - che, difatti, va dato ulteriore seguito al principio — dal quale non vi è ragione di discostarsi — secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, "quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a rttlia- i quella del debitore", potendo la relativa''essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318- 02; Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2016, n. 5618, Rv. 639362-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27546, Rv. 633992-01); - che, pertanto, il solo sindacato ammissibile da parte di questa Corte attiene alla motivazione, da compiersi nei ristetti limiti in cui esso è ormai consentito; - che sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporú" al presente giudizio) — il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multi", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); - che il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", Ric. 2021 n. 27613 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -6- evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01); - che, nella specie, in assenza di profili di irriducibile contraddittorietà, o inconciliabilità logica, delle affermazioni contenute in sentenza (che ne rendano imperscrutabile la "ratio decidena5"), proprio un sindacato sulla motivazione della sentenza quello che viene ad essere sollecitato; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 27613 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -7- unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], o meglio, per esso, all'[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi distrattario, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess