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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08820/2026

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rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 848/2024depositata il 24/06/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 13/02/2026;Considerato che la ricorrente non ha chiesto la decisione del ricorso entroil termine di giorni quaranta dalla comunicazione della detta proposta;Numero registro generale 1787/2025Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 8820/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 848/2024depositata il 24/06/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 13/02/2026;Considerato che la ricorrente non ha chiesto la decisione del ricorso entroil termine di giorni quaranta dalla comunicazione della detta proposta;Numero registro generale 1787/2025Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 8820/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08820/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris