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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26527/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04YLVXP ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04VUSZD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Livorno del 2 dicembre 2020, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa nonché, sull'accordo delle parti, la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, nel resto confermando la decisione con cui, in primo grado, i due imputati erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, con due distinti atti, proponendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con un'unica censura, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 133, 163, 164 cod. pen., per avere la sentenza impugnata omesso di motivare sul mancato riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena, come richiesto dall'imputato con memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. e conclusioni scritte ex art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con un'unica doglianza, violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando che la Corte di appello, pur ratificando l'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avrebbe omesso di rilevare la nullità, o comunque l'inutilizzabilità, di una prova testimoniale.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, comportando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena all'imputato, mentre è manifestamente infondato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2.

Con riguardo, infatti, al motivo eccepito dall'Ayadi, deve essere osservato come la Corte territoriale non abbia, in effetti, espresso motivazione alcuna in ordine alla richiesta, avanzata dal difensore con memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. e conclusioni scritte ex art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, di concessione della sospensione condizionale della pena, senza, peraltro, effettuare riferimento alcuno a valutazioni, neanche implicite, riguardanti ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio.

Conseguentemente, il Collegio ritiene di dare applicazione al principio, espresso dall'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, per il quale l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio - e non già, come ritenuto da altro orientamento, senza rinvio - non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562-01; Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519-01; Sez. 1, n. 37631 del 30/09/2020, Monteu, Rv. 280210-02; Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marrocu, Rv. 278285-01).

3. Invece inammissibile è la doglianza eccepita da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposta con motivo non consentito.

E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca Motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche 02k)- per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

4. In conclusione, quindi, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra Sezione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04YLVXP ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04VUSZD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Livorno del 2 dicembre 2020, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa nonché, sull'accordo delle parti, la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, nel resto confermando la decisione con cui, in primo grado, i due imputati erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, con due distinti atti, proponendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con un'unica censura, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 133, 163, 164 cod. pen., per avere la sentenza impugnata omesso di motivare sul mancato riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena, come richiesto dall'imputato con memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. e conclusioni scritte ex art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con un'unica doglianza, violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando che la Corte di appello, pur ratificando l'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avrebbe omesso di rilevare la nullità, o comunque l'inutilizzabilità, di una prova testimoniale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, comportando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena all'imputato, mentre è manifestamente infondato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2. Con riguardo, infatti, al motivo eccepito dall'Ayadi, deve essere osservato come la Corte territoriale non abbia, in effetti, espresso motivazione alcuna in ordine alla richiesta, avanzata dal difensore con memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. e conclusioni scritte ex art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, di concessione della sospensione condizionale della pena, senza, peraltro, effettuare riferimento alcuno a valutazioni, neanche implicite, riguardanti ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio. Conseguentemente, il Collegio ritiene di dare applicazione al principio, espresso dall'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, per il quale l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio - e non già, come ritenuto da altro orientamento, senza rinvio - non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562-01; Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519-01; Sez. 1, n. 37631 del 30/09/2020, Monteu, Rv. 280210-02; Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marrocu, Rv. 278285-01). 3. Invece inammissibile è la doglianza eccepita da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposta con motivo non consentito. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca Motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche 02k)- per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01). 4. In conclusione, quindi, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra Sezione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass