CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 2 febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 15 settembre 2020 con cui TIZZANO [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'affermazione della responsabilità. 3. E' pervenuta memoria nell'interesse della parte civile. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 La doglianza relativa all'affermazione della responsabilità è priva di specificità, essendosi la ricorrente limitata a ricordare come deve svolgersi il controllo demandato al Giudice della legittimità, senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. 4.2 La censura sulla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondata a fronte dell'avvenuta concessione delle stesse già in primo grado. Ed invero, come ampiamente chiarito dalla Corte territoriale, il primo giudice, partendo dalla pena base individuata nel minimo edittale, aveva già applicato la riduzione di un terzo (e, dunque, nella massima estensione) per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Deve precisarsi che si disattende la richiesta di liquidazione delle spese, avanzata dalla parte civile con la memoria depositata. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 2, n. 12784 del 23/1/2020, Rv. 278834) che, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.Nel caso in esame, tuttavia, la memoria, inoltrata dalla parte civile, è generica e non ha arrecato un contributo utile, risolvendosi sostanzialmente nell'affermazione che la motivazione della sentenza impugnata è valida ed efficace. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente '- [OSCURATO:PERSONA] i Paola - i [OSCURATO:PERSONA]