Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 32930/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2477/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Sabotino n. 2; - ricorrente - contro A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura su atto allegato al controricorso, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - con troricorrenti - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1836/2018, pubblicata il 23 ottobre 2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, ha rigettato l'appello in riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato a rifondere le spese del grado di appello e di quelle del giudizio di legittimità in favore delle parti appellate. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Cosenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione immobiliare disposta dal suo debitore, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle sue figlie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda, ritenuta la preesistenza dell'atto dispositivo compiuto dal debitore rispetto al sorgere del credito e sul presupposto della mancata dimostrazione della preordinazione dell'atto in vista del pregiudizio delle ragioni creditorie del Mazzucca.

Su appello del Mazzucca, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di prime cure, ha rilevato che il credito di Mazzucca - pur non consistendo nel pagamento di una somma di denaro, quanto invece in una prestazione di fare, nella specie di indole restitutoria, siccome derivante A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dalla violazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di un diritto di natura reale dell'appellante, da questi denunziato in sede giudiziale - fosse anteriore al compimento della disposizione patrimoniale da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e rilevata la sussistenza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia fraudis di quest'ultimo, ha accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto impugnato nei confronti dell'originario attore.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], accolto dalla Suprema Corte con sentenza 10/11/2016 n. 22915 che ha cassato con rinvio la decisione impugnata e osservato che «l'azione pauliana non risulta strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie» e che l'esame dei termini di priorità dell'esistenza del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo deve «necessariamente ricondursi con riferimento a un credito avente necessariamente a oggetto una somma di denaro».

Conseguentemente, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, statuendo che il giudice del rinvio provveda «ai fini della valutazione della fondatezza dell'azione revocatoria esperita:

1. all'identificazione del credito di natura pecuniaria eventualmente vantato dal Mazzuca (in ipotesi anche relativo a spese processuali e/o all'eventuale risarcimento dei danni);

2. alla relativa anteriorità o meno al compimento dell'atto dispositivo impugnato;

3. alla corrispondente verifica degli stati soggettivi a tal fine rilevanti secondo le indicazioni di cui all'art.2901 c.c.».

Il giudizio veniva riassunto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio.

Per quel che qui ancora interessa, la Corte di appello, con la decisione impugnata, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte: 1) ha identificato i crediti di natura pecuniaria vantati dal Mazzuca nell'atto di citazione: a) nella somma di C 5.778,00 (oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge) liquidata - con sentenza A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi n. 1306/2004 del Tribunale di Cosenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spese processuali; b) nella somma di C 1.000,00, oltre IVA e CPA e nell'ulteriore somma di C 1.500,00 liquidata - con sentenza n. 749/2005 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 15.12.2005 - a carico di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, a titolo di spese processuali e di provvisionale; c) ha inoltre osservato «Non risultano neppure allegati altri crediti del Mazzuca aventi ad oggetto una somma di denaro a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]»; 2) ha accertato che «I crediti sopra indicati - come correttamente rilevato dal primo Giudice - sono sorti in data successiva rispetto all'atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del quale viene chiesta la revocatoria»; 3) ha osservato che «neppure in questa sede il Mazzuca è stato in grado di indicare concreti elementi dai quali questa Corte dovrebbe trarre la prova di tale "dolosa preordinazione"».

Avverso tale decisione resa in sede di rinvio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi.

Hanno resistito con controricorso Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA].

Sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte resistente ha deposito memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo "violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c. c. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 612 e 614 c.p.c. (art 360 n.3 c.p.c.)", il ricorrente lamenta che la Corte territoriale quale giudice del rinvio non abbia indicato, come imposto dalla Corte di Cassazione «le altre ipotesi di credito legittimanti l'azione revocatoria con particolare riferimento a quelle eventualmente sorte prima dell'atto dispositivo» e si sia limitata a identificare il credito vantato dal Mazzuca nelle sole spese legali liquidate successivamente all'atto di disposizione del debitore, senza identificarle anche con riferimento all'eventuale risarcimento dei danni costituito, nella specie, dal risarcimento in forma specifica (riduzione in pristino e A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi demolizione delle opere edilizie, oltre le spese tecniche per la presentazione al Comune competente il progetto di demolizione e ripristino delle stato dei luoghi) ammontante ad una spesa complessiva di Euro 10.420,13.

Osserva al riguardo che la causa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era iniziata nel 1997 dinanzi al Tribunale di Cosenza con cui l'attore Mazzucca lamentava la violazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] delle distanze nella realizzazione di opere edilizie e domandava la loro riduzione in ripristino con ordine di demolizione, quindi con risarcimento in forma specifica, come poi statuito dalla sentenza del tribunale di Cosenza n. 1306/2004, allegata in atti (doc. n. 3 fasc.

Mazzucca).

Insiste nel ritenere che anche tale credito, derivante da fatto illecito, inteso in senso lato secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. Sez. 3 15.05.2018, n. 11755), abilita all'esperimento dell'azione revocatoria.

Sostiene che il titolo per fare valere il proprio credito se lo sarebbe potuto procurare con la domanda di ingiunzione ex art. 614 c.p.c. e di aver comunque allegato la spesa necessaria nell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, ricavabile dalla relazione tecnica a firma dell'arch.

Luciani ritualmente prodotta in giudizio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la "violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c. c. - violazione e/o falsa applicazione degli artt.872 e 873 c.c. e dell'art. 2043 c.c. (art 360 n.3 c.p.c.)" e insiste nel ritenere che il risarcimento in forma specifica, se non attuabile, può tramutarsi in risarcimento per equivalente, cioè in un debito pecuniario.

L'avere costruito l'[OSCURATO:PERSONA] le sue opere in violazione degli artt. 872 e 873 c.c., per come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1306 del 2004 (fasc. di parte di prime cure n. 3), attribuirebbe al Mazzacca il diritto ad essere risarcito, anche in ipotesi in cui le opere abusive non potessero o non dovessero poter essere demolite a causa di diniego della P.A.

Ribadisce che le ragioni del credito risalgono all'anno 1997 con l'instaurazione del presente giudizio, prima che l'[OSCURATO:PERSONA] donasse nel 2001 il terreno alle figlie, che la situazione patrimoniale dell'[OSCURATO:PERSONA] era segnata da una serie cospicua di A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi vincoli e procedimenti esecutivi su tutti gli altri beni e che quanto all'elemento del consilium fraudis del terzo non occorre nel caso di atto gratuito per il quale è sufficiente che il pregiudizio sia conosciuto oltre che dal debitore anche dal terzo beneficiario.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile rispetto alla dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt.612 e 614 c.p.c. perché volto, nella sostanza, ad una rivalutazione dei fatti nel senso di pretendere la considerazione di altre ipotesi di credito legittimanti l'azione revocatoria da individuarsi secondo quanto dettato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, ma senza farsi carico di contrastare il rilievo formulato dalla Corte di appello che, quale giudice di rinvio, -in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte - ha ritenuto che il credito del Mazzucca ammontasse «a Euro 8.278,00, oltre accessori» e che «non risultavano neppure allegati altri crediti del predetto aventi ad oggetto una somma di denaro a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]».

Nello specifico, il giudice di appello del rinvio osserva che i crediti di natura pecuniaria vantati dal Mazzuca nell'atto di citazione, possono essere così individuati «a) nella somma di C 5.778,00 (oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge) liquidata - con sentenza n. 1306/2004 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 16.8.2004 (cfr. doc. 3 di parte attrice) - a carico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spese processuali; b) nella somma di C 1.000,00, oltre IVA e CPA e nell'ulteriore somma di C 1.500,00 liquidate - con sentenza n. 749/2005 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 15.12.2005 - a carico di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente a titolo di spese processuali e di provvisionale (cfr. doc. 4 di parte attrice).» (pagg. 3 e 4 nei motivi della decisione della sentenza impugnata). il motivo è anche generico e non deducente quanto all'art. 2901 c.c., tenuto conto che la Corte territoriale ha pure rilevato che il credito sopraindicato - come correttamente aveva già osservato il giudice di prime cure - era sorto in data successiva rispetto all'atto di donazione del 17 ottobre 2001 del quale viene chiesta la revocatoria (pag. 3 della sentenza A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi impugnata) e che per poter essere dichiarato inefficace, deve essere stato "dolosamente preordinato" al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, circostanza non provata dal Mazzucca.

In proposito, è sufficiente richiamare testualmente quanto osservato dalla Corte di appello: «Il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse donato alle figlie, all'epoca studentesse, un bene acquistato un anno prima, rimanendo, così, privo di altri beni liberi, non implica, per ciò solo, che egli, in tal modo, avesse voluto pregiudicare il soddisfacimento di alcuni crediti pecuniari che, anni dopo, sarebbero stati riconosciuti al Mazzuca per effetto dei sopra richiamati provvedimenti giudiziali.

Si tratta di crediti che, al momento in cui è stata compiuta la donazione, non erano neppure concretamente prevedibili da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], posto che il primo si riferisce alle spese giudiziali liquidate all'esito di una causa civile che, nel 2001, era ancora in corso; il secondo, invece, attiene alle spese giudiziali e alla provvisionale liquidate con una sentenza penale di condanna per un fatto di reato commesso nel 2003» (pag. 4 della sentenza impugnata).

Va osservato ancora che è lo stesso ricorrente che ammette che il titolo per fare valere il proprio credito "se lo procurerebbe con la domanda di ingiunzione ex art. 614 c.p.c." (pag. 9 del ricorso) al termine della procedura dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare, ma di aver comunque allegato nel giudizio di appello di rinvio sull'azione revocatoria "la spesa necessaria" (pag. 9 del ricorso); con ciò, dunque, avvalorando di essere in possesso della sentenza di condanna al risarcimento in forma specifica n. 1306 del 2004 e di non averla posta in esecuzione.

Infine, il richiamo alla pronuncia di questa Corte, Sez. 3 15/05/2018 n. 11755, sulla nozione lata di credito ai sensi dell'art. 2901 c.c. non è pertinente rispetto alla fattispecie in esame, atteso che il fatto-reato denunziato risale ad epoca successiva (2003) rispetto allo stesso atto di disposizione (2001).

Viceversa, il richiamato precedente si riferisce ad una fattispecie diversa nella quale l'atto di costituzione del fondo patrimoniale era stato costituito successivamente proprio al fine di ovviare alle possibili conseguenze risarcitorie derivanti da una serie di illeciti posti in essere sin A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

L Ambrosi dal quinquennio precedente dal convenuto contro gli attori (e consistenti in minacce, insulti, aggressioni e danneggiamenti dei beni dì loro proprietà).

4. Inammissibile è anche il secondo motivo quanto alla dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. degli artt. 872 e 873 c.c. e dell'art. 2043 c.c. con cui il ricorrente insiste nel ritenere la sussistenza di una ipotesi di credito anteriore all'atto di donazione e consistente nel risarcimento in forma specifica che, se non attuabile, può tramutarsi in risarcimento per equivalente.

Questa Corte ha già e ripetutamente affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge miri, in realtà, inammissibilmente, ad una rivalutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, sui predetti punti, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale (Cass. Sez.

U - 27/12/2019 n. 34476).

La Corte di appello nella decisione impugnata, come già ricordato, ha ritenuto che «non risultavano neppure allegati altri crediti del predetto aventi ad oggetto una somma di denaro a carico dell'Intrierí» ed è sufficiente osservare che l'azione revocatoria - così come prospettata dal ricorrente - si è fondata sulla liquidazione delle spese legali e non già sulle spese anticipate dal ricorrente per "attuare" l'obbligo dì facere imposto dalla sentenza del tribunale di Cosenza n. 1306 del 2004 per la demolizione e il ripristino.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Le spese del giudizio dì legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese di [OSCURATO:PERSONA] che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato a norma A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte cont:roricorrente che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.fNulta spesedifiJessandr Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 giugno 2022.

IL pRESIDEMT DEPOSITATI71N CANCELLERIA ogt, 4)-9 1i0V. 2022 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] riU CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Plibblico L az „Coje, /Com C''` ekkit-T) o C I Diut-,7\roivu. /CR ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2477/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Sabotino n. 2; - ricorrente - contro A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura su atto allegato al controricorso, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - con troricorrenti - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1836/2018, pubblicata il 23 ottobre 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, ha rigettato l'appello in riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato a rifondere le spese del grado di appello e di quelle del giudizio di legittimità in favore delle parti appellate. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Cosenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione immobiliare disposta dal suo debitore, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle sue figlie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda, ritenuta la preesistenza dell'atto dispositivo compiuto dal debitore rispetto al sorgere del credito e sul presupposto della mancata dimostrazione della preordinazione dell'atto in vista del pregiudizio delle ragioni creditorie del Mazzucca. Su appello del Mazzucca, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di prime cure, ha rilevato che il credito di Mazzucca - pur non consistendo nel pagamento di una somma di denaro, quanto invece in una prestazione di fare, nella specie di indole restitutoria, siccome derivante A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dalla violazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di un diritto di natura reale dell'appellante, da questi denunziato in sede giudiziale - fosse anteriore al compimento della disposizione patrimoniale da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e rilevata la sussistenza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia fraudis di quest'ultimo, ha accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto impugnato nei confronti dell'originario attore. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], accolto dalla Suprema Corte con sentenza 10/11/2016 n. 22915 che ha cassato con rinvio la decisione impugnata e osservato che «l'azione pauliana non risulta strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie» e che l'esame dei termini di priorità dell'esistenza del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo deve «necessariamente ricondursi con riferimento a un credito avente necessariamente a oggetto una somma di denaro». Conseguentemente, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, statuendo che il giudice del rinvio provveda «ai fini della valutazione della fondatezza dell'azione revocatoria esperita: 1. all'identificazione del credito di natura pecuniaria eventualmente vantato dal Mazzuca (in ipotesi anche relativo a spese processuali e/o all'eventuale risarcimento dei danni); 2. alla relativa anteriorità o meno al compimento dell'atto dispositivo impugnato; 3. alla corrispondente verifica degli stati soggettivi a tal fine rilevanti secondo le indicazioni di cui all'art.2901 c.c.». Il giudizio veniva riassunto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio. Per quel che qui ancora interessa, la Corte di appello, con la decisione impugnata, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte: 1) ha identificato i crediti di natura pecuniaria vantati dal Mazzuca nell'atto di citazione: a) nella somma di C 5.778,00 (oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge) liquidata - con sentenza A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi n. 1306/2004 del Tribunale di Cosenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spese processuali; b) nella somma di C 1.000,00, oltre IVA e CPA e nell'ulteriore somma di C 1.500,00 liquidata - con sentenza n. 749/2005 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 15.12.2005 - a carico di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, a titolo di spese processuali e di provvisionale; c) ha inoltre osservato «Non risultano neppure allegati altri crediti del Mazzuca aventi ad oggetto una somma di denaro a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]»; 2) ha accertato che «I crediti sopra indicati - come correttamente rilevato dal primo Giudice - sono sorti in data successiva rispetto all'atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del quale viene chiesta la revocatoria»; 3) ha osservato che «neppure in questa sede il Mazzuca è stato in grado di indicare concreti elementi dai quali questa Corte dovrebbe trarre la prova di tale "dolosa preordinazione"». Avverso tale decisione resa in sede di rinvio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi. Hanno resistito con controricorso Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha deposito memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo "violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c. c. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 612 e 614 c.p.c. (art 360 n.3 c.p.c.)", il ricorrente lamenta che la Corte territoriale quale giudice del rinvio non abbia indicato, come imposto dalla Corte di Cassazione «le altre ipotesi di credito legittimanti l'azione revocatoria con particolare riferimento a quelle eventualmente sorte prima dell'atto dispositivo» e si sia limitata a identificare il credito vantato dal Mazzuca nelle sole spese legali liquidate successivamente all'atto di disposizione del debitore, senza identificarle anche con riferimento all'eventuale risarcimento dei danni costituito, nella specie, dal risarcimento in forma specifica (riduzione in pristino e A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi demolizione delle opere edilizie, oltre le spese tecniche per la presentazione al Comune competente il progetto di demolizione e ripristino delle stato dei luoghi) ammontante ad una spesa complessiva di Euro 10.420,13. Osserva al riguardo che la causa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era iniziata nel 1997 dinanzi al Tribunale di Cosenza con cui l'attore Mazzucca lamentava la violazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] delle distanze nella realizzazione di opere edilizie e domandava la loro riduzione in ripristino con ordine di demolizione, quindi con risarcimento in forma specifica, come poi statuito dalla sentenza del tribunale di Cosenza n. 1306/2004, allegata in atti (doc. n. 3 fasc. Mazzucca). Insiste nel ritenere che anche tale credito, derivante da fatto illecito, inteso in senso lato secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. Sez. 3 15.05.2018, n. 11755), abilita all'esperimento dell'azione revocatoria. Sostiene che il titolo per fare valere il proprio credito se lo sarebbe potuto procurare con la domanda di ingiunzione ex art. 614 c.p.c. e di aver comunque allegato la spesa necessaria nell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, ricavabile dalla relazione tecnica a firma dell'arch. Luciani ritualmente prodotta in giudizio. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la "violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c. c. - violazione e/o falsa applicazione degli artt.872 e 873 c.c. e dell'art. 2043 c.c. (art 360 n.3 c.p.c.)" e insiste nel ritenere che il risarcimento in forma specifica, se non attuabile, può tramutarsi in risarcimento per equivalente, cioè in un debito pecuniario. L'avere costruito l'[OSCURATO:PERSONA] le sue opere in violazione degli artt. 872 e 873 c.c., per come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1306 del 2004 (fasc. di parte di prime cure n. 3), attribuirebbe al Mazzacca il diritto ad essere risarcito, anche in ipotesi in cui le opere abusive non potessero o non dovessero poter essere demolite a causa di diniego della P.A. Ribadisce che le ragioni del credito risalgono all'anno 1997 con l'instaurazione del presente giudizio, prima che l'[OSCURATO:PERSONA] donasse nel 2001 il terreno alle figlie, che la situazione patrimoniale dell'[OSCURATO:PERSONA] era segnata da una serie cospicua di A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi vincoli e procedimenti esecutivi su tutti gli altri beni e che quanto all'elemento del consilium fraudis del terzo non occorre nel caso di atto gratuito per il quale è sufficiente che il pregiudizio sia conosciuto oltre che dal debitore anche dal terzo beneficiario. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile rispetto alla dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt.612 e 614 c.p.c. perché volto, nella sostanza, ad una rivalutazione dei fatti nel senso di pretendere la considerazione di altre ipotesi di credito legittimanti l'azione revocatoria da individuarsi secondo quanto dettato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, ma senza farsi carico di contrastare il rilievo formulato dalla Corte di appello che, quale giudice di rinvio, -in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte - ha ritenuto che il credito del Mazzucca ammontasse «a Euro 8.278,00, oltre accessori» e che «non risultavano neppure allegati altri crediti del predetto aventi ad oggetto una somma di denaro a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]». Nello specifico, il giudice di appello del rinvio osserva che i crediti di natura pecuniaria vantati dal Mazzuca nell'atto di citazione, possono essere così individuati «a) nella somma di C 5.778,00 (oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge) liquidata - con sentenza n. 1306/2004 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 16.8.2004 (cfr. doc. 3 di parte attrice) - a carico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spese processuali; b) nella somma di C 1.000,00, oltre IVA e CPA e nell'ulteriore somma di C 1.500,00 liquidate - con sentenza n. 749/2005 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 15.12.2005 - a carico di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente a titolo di spese processuali e di provvisionale (cfr. doc. 4 di parte attrice).» (pagg. 3 e 4 nei motivi della decisione della sentenza impugnata). il motivo è anche generico e non deducente quanto all'art. 2901 c.c., tenuto conto che la Corte territoriale ha pure rilevato che il credito sopraindicato - come correttamente aveva già osservato il giudice di prime cure - era sorto in data successiva rispetto all'atto di donazione del 17 ottobre 2001 del quale viene chiesta la revocatoria (pag. 3 della sentenza A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi impugnata) e che per poter essere dichiarato inefficace, deve essere stato "dolosamente preordinato" al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, circostanza non provata dal Mazzucca. In proposito, è sufficiente richiamare testualmente quanto osservato dalla Corte di appello: «Il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse donato alle figlie, all'epoca studentesse, un bene acquistato un anno prima, rimanendo, così, privo di altri beni liberi, non implica, per ciò solo, che egli, in tal modo, avesse voluto pregiudicare il soddisfacimento di alcuni crediti pecuniari che, anni dopo, sarebbero stati riconosciuti al Mazzuca per effetto dei sopra richiamati provvedimenti giudiziali. Si tratta di crediti che, al momento in cui è stata compiuta la donazione, non erano neppure concretamente prevedibili da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], posto che il primo si riferisce alle spese giudiziali liquidate all'esito di una causa civile che, nel 2001, era ancora in corso; il secondo, invece, attiene alle spese giudiziali e alla provvisionale liquidate con una sentenza penale di condanna per un fatto di reato commesso nel 2003» (pag. 4 della sentenza impugnata). Va osservato ancora che è lo stesso ricorrente che ammette che il titolo per fare valere il proprio credito "se lo procurerebbe con la domanda di ingiunzione ex art. 614 c.p.c." (pag. 9 del ricorso) al termine della procedura dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare, ma di aver comunque allegato nel giudizio di appello di rinvio sull'azione revocatoria "la spesa necessaria" (pag. 9 del ricorso); con ciò, dunque, avvalorando di essere in possesso della sentenza di condanna al risarcimento in forma specifica n. 1306 del 2004 e di non averla posta in esecuzione. Infine, il richiamo alla pronuncia di questa Corte, Sez. 3 15/05/2018 n. 11755, sulla nozione lata di credito ai sensi dell'art. 2901 c.c. non è pertinente rispetto alla fattispecie in esame, atteso che il fatto-reato denunziato risale ad epoca successiva (2003) rispetto allo stesso atto di disposizione (2001). Viceversa, il richiamato precedente si riferisce ad una fattispecie diversa nella quale l'atto di costituzione del fondo patrimoniale era stato costituito successivamente proprio al fine di ovviare alle possibili conseguenze risarcitorie derivanti da una serie di illeciti posti in essere sin A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. L Ambrosi dal quinquennio precedente dal convenuto contro gli attori (e consistenti in minacce, insulti, aggressioni e danneggiamenti dei beni dì loro proprietà). 4. Inammissibile è anche il secondo motivo quanto alla dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. degli artt. 872 e 873 c.c. e dell'art. 2043 c.c. con cui il ricorrente insiste nel ritenere la sussistenza di una ipotesi di credito anteriore all'atto di donazione e consistente nel risarcimento in forma specifica che, se non attuabile, può tramutarsi in risarcimento per equivalente. Questa Corte ha già e ripetutamente affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge miri, in realtà, inammissibilmente, ad una rivalutazione di circostanze fattuali e di elementi istruttori al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, sui predetti punti, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte territoriale (Cass. Sez. U - 27/12/2019 n. 34476). La Corte di appello nella decisione impugnata, come già ricordato, ha ritenuto che «non risultavano neppure allegati altri crediti del predetto aventi ad oggetto una somma di denaro a carico dell'Intrierí» ed è sufficiente osservare che l'azione revocatoria - così come prospettata dal ricorrente - si è fondata sulla liquidazione delle spese legali e non già sulle spese anticipate dal ricorrente per "attuare" l'obbligo dì facere imposto dalla sentenza del tribunale di Cosenza n. 1306 del 2004 per la demolizione e il ripristino. 5. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 6. Le spese del giudizio dì legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di [OSCURATO:PERSONA] che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato a norma A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 2477/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte cont:roricorrente che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.fNulta spesedifiJessandr Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 giugno 2022. IL pRESIDEMT DEPOSITATI71N CANCELLERIA ogt, 4)-9 1i0V. 2022 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] riU CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Plibblico L az „Coje, /Com C''` ekkit-T) o C I Diut-,7\roivu. /CR ,
Sentenza Cassazione n. 32930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris