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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 30426/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3571-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 3571/2020 Cron.

Rep.

Ud. 04/10/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1088/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2019 R.G.N. 1092/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Milano, esclusa la nullità del ricorso introduttivo di primo grado, invece dichiarata dal Tribunale, ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e volte all’accertamento del demansionamento dal medesimo subito nel ruolo di vicedirettore generale commerciale della [OSCURATO:PERSONA] e alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (del giugno 2016), invocata sul presupposto della qualifica di pseudo dirigente dallo stesso assunta o, in subordine, alla declaratoria di ingiustificatezza del recesso sul presupposto del ruolo dirigenziale affidatogli.

2. La Corte d'appello ha premesso che il Gabrielli, quale vicedirettore generale commerciale della [OSCURATO:PERSONA], doveva contribuire alla definizione degli obiettivi strategici della [OSCURATO:PERSONA] fornendo elementi utili a valorizzare i ricavi pubblicitari di nuove iniziative editoriali; garantire il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e redditività attraverso il coordinamento delle reti di vendita e la definizione delle politiche commerciali nei confronti dei clienti e dei centri media; assicurare l'evoluzione della rete commerciale e dei relativi meccanismi di remunerazione.

Ha riportato le allegazioni del lavoratore che, fin dall’ingresso nella società, aveva avvertito un clima conflittuale nei suoi confronti da parte del direttore della [OSCURATO:PERSONA] (dott. [OSCURATO:PERSONA]) e del direttore delle [OSCURATO:PERSONA]; la situazione era degenerata in una sua crescente delegittimazione e marginalizzazione, fino a che era stato collocato in una condizione di totale inattività; il direttore della [OSCURATO:PERSONA] aveva avocato a sé le attività a lui affidate, intromettendosi anche nella definizione dei meccanismi di incentivazione della rete di vendita di sua competenza; egli non veniva invitato alle riunioni preparatorie delle business review e non era inserito tra i destinatari di numerose comunicazioni inviate da direttore ai responsabili delle altre Direzioni.

Ha ritenuto che le allegazioni del Gabrielli, in buona parte generiche e contenenti una descrizione sommaria e prettamente valutativa degli episodi di dequalificazione ed emarginazione, nonché prive di precisi riferimenti temporali, non avessero, comunque, trovato conferma nell’istruttoria svolta; che il teste [OSCURATO:PERSONA], direttore del personale dell'organizzazione del Gruppo RCS e indicato dal ricorrente, aveva dimostrato di non avere conoscenza diretta delle modalità operative del lavoro del medesimo e di buona parte delle circostanze rappresentate in ricorso; che la tesi attorea, dello svuotamento dei poteri e dell'impossibilità di dirigere e coordinare il settore di competenza, era stata in buona parte smentita dalla teste Ditaranto; che la documentazione prodotta dalla società confermava, in contrasto con le allegazioni del ricorrente, la presenza del medesimo ai sales meeting, agli incontri mensili e settimanali, cosi come la gestione e il coordinamento delle persone che a lui facevano riferimento.

3. La sentenza d’appello ha poi accertato come il Gabrielli avesse operato quale dirigente apicale all'interno della [OSCURATO:PERSONA], svolgendo, nell'arco dei tre anni di durata del rapporto, i compiti ed il ruolo affidatigli; che il rapporto era stato effettivamente contrassegnato da una profonda conflittualità con il direttore della [OSCURATO:PERSONA], il quale si era ingerito nella gestione dei rapporti con i dirigenti delle Direzioni commerciali facenti capo al Gabrielli, con modalità tali da creare occasioni di scontro con il medesimo; che le mail prodotte, se pure confermavano tale conflittualità, tuttavia, anche per il loro numero esiguo (limitato al periodo dal 2015 al 2016), rivelavano come il Gabrielli avesse comunque svolto le funzioni e i poteri conferitigli, che gli episodi erano contenuti e non tali da comportare uno svuotamento di ruolo e di posizione.

4. Quanto al licenziamento, la sentenza ha appurato che nel piano industriale 2016-2018 era stata inserita una riorganizzazione della Direzione affidata al direttore [OSCURATO:PERSONA], attraverso una semplificazione ed un accorciamento della linea gerarchica di vertice, così da consentire una più rapida impostazione e lo sviluppo delle nuove strategie; che era stata creata la nuova struttura organizzativa “[OSCURATO:PERSONA]” affidata al dott. [OSCURATO:PERSONA], con soppressione dell’unità organizzativa e delle posizioni di vicedirettore commerciale, tra cui quella già assegnata al Gabrielli; che il licenziamento intimato al predetto era risultato concretamente assistito dalle ragioni addotte dalla società e quindi munito di giustificatezza.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La società [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., assumendosi che le allegazioni in fatto contenute nel ricorso di primo grado integrano perfettamente gli estremi di un'illecita dequalificazione professionale, con svuotamento delle mansioni tale da impedire al ricorrente di svolgere l'incarico pattuito; che le circostanze allegate nel ricorso di primo grado sono risultate nella maggior parte provate all'esito dell'istruttoria svolta in appello; che la Corte di merito ha male valutato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, invece, confermato le principali deduzioni del Gabrielli sulla dequalificazione; che non ha tenuto in considerazione lo scambio di mail del 23-26 febbraio (doc. 1-bis allegato al ricorso di primo grado) attestante l'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella definizione dei meccanismi di incentivazione della rete di vendita, di competenza del ricorrente.

7. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043 e 2059 c.c. per avere la sentenza d’appello errato nell’interpretazione di tali disposizioni e per avere escluso l’esistenza di un danno da dequalificazione professionale.

8. Con il terzo motivo la medesima censura è formulata in riferimento al danno alla salute.

9. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 10, legge 604 del 1966 e dell’art. 18, legge 300 del 1970, per avere la sentenza escluso l'illegittimità del licenziamento del ricorrente quale dirigente apparente o pseudo-dirigente, sebbene l’istruttoria svolta avesse dimostrato come il predetto, a causa del demansionamento, non era stato posto in condizioni di esercitare i poteri e le mansioni formalmente affidatigli e di gestire i rapporti con i clienti; che per la figura dello pseudo-dirigente, divenuto tale a seguito di demansionamento, trova applicazione la disciplina limitativa del licenziamento valida per i lavoratori non dirigenziali; che nella specie il giustificato motivo oggettivo di recesso addotto dal datore di lavoro era manifestamente insussistente per essere pretestuosa la prospettazione di riorganizzazione addotta dalla società e il rapporto di causalità della stessa con la soppressione del posto di lavoro del ricorrente; che è violato l'obbligo di repêchage atteso che la lettera di licenziamento non fa alcun cenno all’impossibilità di utile reimpiego del dipendente.

10. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 23 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamato dal contratto individuale, e degli artt.19 e 23 del rinnovo c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non avere la Corte di merito colto la pretestuosità e l'arbitrarietà del licenziamento, che trova la sua ragione giustificatrice proprio nella vicenda di illegittima dequalificazione professionale e nella situazione di conflittualità che si era venuta a creare tra il ricorrente e il suo diretto superiore.

11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

12. Questa Corte (v.

Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016) ha più volte definito i confini in cui si articola il giudizio che l’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. descrive attraverso le espressioni di violazione o falsa applicazione di legge; il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; si è parallelamente precisato che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità; il discrimine tra la violazione o falsa applicazione di norme e l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

13. Il motivo in esame insiste unicamente sulle allegazioni contenute nel ricorso e sulle prove raccolte, assumendone l’idoneità e la sufficienza a comprovare la dequalificazione e il demansionamento, fino al completo svuotamento delle mansioni che si assume subito dal ricorrente, in tal modo opponendo alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’appello una diversa ricostruzione, fondata su una lettura alternativa dei medesimi dati probatori.

Un simile approccio non solo è estraneo all’ambito della violazione di legge ma neppure sarebbe utile ai fini della denuncia del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., incentrato sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, là dove nel caso di specie ciò che la parte ricorrente richiede è un nuovo giudizio sulla quaestio facti, precluso in sede di legittimità (v. anche Cass.

S.U. n. 34476 del 2019).

14. L’inammissibilità del primo motivo porta a ritenere assorbite le censure oggetto del secondo e del terzo motivo, concernenti il mancato riconoscimento del danno alla professionalità e alla salute, in mancanza di un accertamento positivo sull’esistenza di una condotta illegittima imputabile a parte datoriale (nella specie, di demansionamento, in violazione dell’art. 2103 c.c.).

15. Parimenti assorbito è il quarto motivo di ricorso, atteso che la qualifica del ricorrente quale pseudo-dirigente (con conseguente applicabilità della disciplina limitativa del licenziamento) è pretesa e argomentata sul presupposto di un demansionamento, che avrebbe impedito in fatto lo svolgimento delle funzioni dirigenziali formalmente assegnategli, escluso dalla sentenza impugnata e per effetto della dichiarata inammissibilità del primo motivo di ricorso.

16. Identiche considerazioni possono ripetersi a proposito del quinto motivo, posto che la pretestuosità e l’arbitrarietà del recesso sono affermate, ancora una volta, come originate “proprio dalla vicenda di dequalificazione subita dal ricorrente” (ricorso, pag. 28) e la giustificatezza accertata, invece, dalla Corte di merito è considerata inconcepibile “per un licenziamento che trova la sua ragione giustificatrice in una vicenda di illegittima dequalificazione” (ricorso, pag. 29).

Il motivo è, comunque, inammissibile in quanto si appunta sulla errata ricostruzione in fatto eseguita dai giudici di merito, con particolare riguardo alla effettività della riorganizzazione.

La sentenza si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente” (Cass. n. 6110 del 2014; n. 34736 del 2019).

17. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

18. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

19. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3571-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 3571/2020 Cron. Rep. Ud. 04/10/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1088/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2019 R.G.N. 1092/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Milano, esclusa la nullità del ricorso introduttivo di primo grado, invece dichiarata dal Tribunale, ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e volte all’accertamento del demansionamento dal medesimo subito nel ruolo di vicedirettore generale commerciale della [OSCURATO:PERSONA] e alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (del giugno 2016), invocata sul presupposto della qualifica di pseudo dirigente dallo stesso assunta o, in subordine, alla declaratoria di ingiustificatezza del recesso sul presupposto del ruolo dirigenziale affidatogli. 2. La Corte d'appello ha premesso che il Gabrielli, quale vicedirettore generale commerciale della [OSCURATO:PERSONA], doveva contribuire alla definizione degli obiettivi strategici della [OSCURATO:PERSONA] fornendo elementi utili a valorizzare i ricavi pubblicitari di nuove iniziative editoriali; garantire il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e redditività attraverso il coordinamento delle reti di vendita e la definizione delle politiche commerciali nei confronti dei clienti e dei centri media; assicurare l'evoluzione della rete commerciale e dei relativi meccanismi di remunerazione. Ha riportato le allegazioni del lavoratore che, fin dall’ingresso nella società, aveva avvertito un clima conflittuale nei suoi confronti da parte del direttore della [OSCURATO:PERSONA] (dott. [OSCURATO:PERSONA]) e del direttore delle [OSCURATO:PERSONA]; la situazione era degenerata in una sua crescente delegittimazione e marginalizzazione, fino a che era stato collocato in una condizione di totale inattività; il direttore della [OSCURATO:PERSONA] aveva avocato a sé le attività a lui affidate, intromettendosi anche nella definizione dei meccanismi di incentivazione della rete di vendita di sua competenza; egli non veniva invitato alle riunioni preparatorie delle business review e non era inserito tra i destinatari di numerose comunicazioni inviate da direttore ai responsabili delle altre Direzioni. Ha ritenuto che le allegazioni del Gabrielli, in buona parte generiche e contenenti una descrizione sommaria e prettamente valutativa degli episodi di dequalificazione ed emarginazione, nonché prive di precisi riferimenti temporali, non avessero, comunque, trovato conferma nell’istruttoria svolta; che il teste [OSCURATO:PERSONA], direttore del personale dell'organizzazione del Gruppo RCS e indicato dal ricorrente, aveva dimostrato di non avere conoscenza diretta delle modalità operative del lavoro del medesimo e di buona parte delle circostanze rappresentate in ricorso; che la tesi attorea, dello svuotamento dei poteri e dell'impossibilità di dirigere e coordinare il settore di competenza, era stata in buona parte smentita dalla teste Ditaranto; che la documentazione prodotta dalla società confermava, in contrasto con le allegazioni del ricorrente, la presenza del medesimo ai sales meeting, agli incontri mensili e settimanali, cosi come la gestione e il coordinamento delle persone che a lui facevano riferimento. 3. La sentenza d’appello ha poi accertato come il Gabrielli avesse operato quale dirigente apicale all'interno della [OSCURATO:PERSONA], svolgendo, nell'arco dei tre anni di durata del rapporto, i compiti ed il ruolo affidatigli; che il rapporto era stato effettivamente contrassegnato da una profonda conflittualità con il direttore della [OSCURATO:PERSONA], il quale si era ingerito nella gestione dei rapporti con i dirigenti delle Direzioni commerciali facenti capo al Gabrielli, con modalità tali da creare occasioni di scontro con il medesimo; che le mail prodotte, se pure confermavano tale conflittualità, tuttavia, anche per il loro numero esiguo (limitato al periodo dal 2015 al 2016), rivelavano come il Gabrielli avesse comunque svolto le funzioni e i poteri conferitigli, che gli episodi erano contenuti e non tali da comportare uno svuotamento di ruolo e di posizione. 4. Quanto al licenziamento, la sentenza ha appurato che nel piano industriale 2016-2018 era stata inserita una riorganizzazione della Direzione affidata al direttore [OSCURATO:PERSONA], attraverso una semplificazione ed un accorciamento della linea gerarchica di vertice, così da consentire una più rapida impostazione e lo sviluppo delle nuove strategie; che era stata creata la nuova struttura organizzativa “[OSCURATO:PERSONA]” affidata al dott. [OSCURATO:PERSONA], con soppressione dell’unità organizzativa e delle posizioni di vicedirettore commerciale, tra cui quella già assegnata al Gabrielli; che il licenziamento intimato al predetto era risultato concretamente assistito dalle ragioni addotte dalla società e quindi munito di giustificatezza. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., assumendosi che le allegazioni in fatto contenute nel ricorso di primo grado integrano perfettamente gli estremi di un'illecita dequalificazione professionale, con svuotamento delle mansioni tale da impedire al ricorrente di svolgere l'incarico pattuito; che le circostanze allegate nel ricorso di primo grado sono risultate nella maggior parte provate all'esito dell'istruttoria svolta in appello; che la Corte di merito ha male valutato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, invece, confermato le principali deduzioni del Gabrielli sulla dequalificazione; che non ha tenuto in considerazione lo scambio di mail del 23-26 febbraio (doc. 1-bis allegato al ricorso di primo grado) attestante l'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella definizione dei meccanismi di incentivazione della rete di vendita, di competenza del ricorrente. 7. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043 e 2059 c.c. per avere la sentenza d’appello errato nell’interpretazione di tali disposizioni e per avere escluso l’esistenza di un danno da dequalificazione professionale. 8. Con il terzo motivo la medesima censura è formulata in riferimento al danno alla salute. 9. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 10, legge 604 del 1966 e dell’art. 18, legge 300 del 1970, per avere la sentenza escluso l'illegittimità del licenziamento del ricorrente quale dirigente apparente o pseudo-dirigente, sebbene l’istruttoria svolta avesse dimostrato come il predetto, a causa del demansionamento, non era stato posto in condizioni di esercitare i poteri e le mansioni formalmente affidatigli e di gestire i rapporti con i clienti; che per la figura dello pseudo-dirigente, divenuto tale a seguito di demansionamento, trova applicazione la disciplina limitativa del licenziamento valida per i lavoratori non dirigenziali; che nella specie il giustificato motivo oggettivo di recesso addotto dal datore di lavoro era manifestamente insussistente per essere pretestuosa la prospettazione di riorganizzazione addotta dalla società e il rapporto di causalità della stessa con la soppressione del posto di lavoro del ricorrente; che è violato l'obbligo di repêchage atteso che la lettera di licenziamento non fa alcun cenno all’impossibilità di utile reimpiego del dipendente. 10. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 23 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamato dal contratto individuale, e degli artt.19 e 23 del rinnovo c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non avere la Corte di merito colto la pretestuosità e l'arbitrarietà del licenziamento, che trova la sua ragione giustificatrice proprio nella vicenda di illegittima dequalificazione professionale e nella situazione di conflittualità che si era venuta a creare tra il ricorrente e il suo diretto superiore. 11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 12. Questa Corte (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016) ha più volte definito i confini in cui si articola il giudizio che l’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. descrive attraverso le espressioni di violazione o falsa applicazione di legge; il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; si è parallelamente precisato che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità; il discrimine tra la violazione o falsa applicazione di norme e l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. 13. Il motivo in esame insiste unicamente sulle allegazioni contenute nel ricorso e sulle prove raccolte, assumendone l’idoneità e la sufficienza a comprovare la dequalificazione e il demansionamento, fino al completo svuotamento delle mansioni che si assume subito dal ricorrente, in tal modo opponendo alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’appello una diversa ricostruzione, fondata su una lettura alternativa dei medesimi dati probatori. Un simile approccio non solo è estraneo all’ambito della violazione di legge ma neppure sarebbe utile ai fini della denuncia del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., incentrato sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, là dove nel caso di specie ciò che la parte ricorrente richiede è un nuovo giudizio sulla quaestio facti, precluso in sede di legittimità (v. anche Cass. S.U. n. 34476 del 2019). 14. L’inammissibilità del primo motivo porta a ritenere assorbite le censure oggetto del secondo e del terzo motivo, concernenti il mancato riconoscimento del danno alla professionalità e alla salute, in mancanza di un accertamento positivo sull’esistenza di una condotta illegittima imputabile a parte datoriale (nella specie, di demansionamento, in violazione dell’art. 2103 c.c.). 15. Parimenti assorbito è il quarto motivo di ricorso, atteso che la qualifica del ricorrente quale pseudo-dirigente (con conseguente applicabilità della disciplina limitativa del licenziamento) è pretesa e argomentata sul presupposto di un demansionamento, che avrebbe impedito in fatto lo svolgimento delle funzioni dirigenziali formalmente assegnategli, escluso dalla sentenza impugnata e per effetto della dichiarata inammissibilità del primo motivo di ricorso. 16. Identiche considerazioni possono ripetersi a proposito del quinto motivo, posto che la pretestuosità e l’arbitrarietà del recesso sono affermate, ancora una volta, come originate “proprio dalla vicenda di dequalificazione subita dal ricorrente” (ricorso, pag. 28) e la giustificatezza accertata, invece, dalla Corte di merito è considerata inconcepibile “per un licenziamento che trova la sua ragione giustificatrice in una vicenda di illegittima dequalificazione” (ricorso, pag. 29). Il motivo è, comunque, inammissibile in quanto si appunta sulla errata ricostruzione in fatto eseguita dai giudici di merito, con particolare riguardo alla effettività della riorganizzazione. La sentenza si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente” (Cass. n. 6110 del 2014; n. 34736 del 2019). 17. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 18. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 19. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
Sentenza Cassazione n. 30426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris