CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38180/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova in data 28/04/2025 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Genova ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 635 c.p. (capo b) e ridotto la pena ad mesi otto di reclusione ed euro 70,00 di multa per il residuo reato ( più grave) di cui all’art. 633, 639 bis c.p. ( capo 1.1. Deduce con un unico motivo l’omessa ed illogica motivazione della sentenza di appello in punto di pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo proposto, generico oltre che manifestamente infondato. 2. Il giudice di appello ha valutato la doglianza difensiva con la quale si contestava l’entità della pena e si denunciava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice (cfr. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) evidenziando, da un lato, che l’imputato aveva precedenti penali da valutare negativamente, dall’altro che l’imputato non aveva addotto circostanze suscettibili di positiva valutazione pertanto la decisione di primo grado appariva corretta e la deduzione difensiva ab origine generica ( il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di gravame, aveva giustificato la misura della pena (lievemente superiore al minimo edittale) avuto riguardo “all’elemento soggettivo particolarmente intenso”), con la conseguenza che il motivo di ricorso si profila oggi parimenti generico. Va ribadito che il motivo, ab origine generico, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec