CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31977/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il viziodi illogicità della motivazione, in ordine, rispettivamente, al giudizio diresponsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen., e alla mancatariqualificazione del fatto in termini di furto, non superano la soglia diammissibilità perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita inquesta sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01);rilevato che, per quanto concerne in particolare il secondo motivo di ricorso,esso è è inammissibile tenuto conto del fatto che la derubricazione era statagenericamente richiesta con la prima impugnazione, in assenza di indicazionicircostanziate dimostrative della riconducibilità del possesso del bene allaprecedente commissione del delitto di furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023,Mauro, Rv. 285313 - 01);rilevato che la Corte d’appello ha articolato la motivazione in modologicamente lineare ed ineccepibile rilevando la scarsa plausibilità della tesidifensiva, per lo più in assenza di espresse dichiarazioni del ricorrente di essereautore del furto del motociclo (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]