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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07410/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n.4028/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoEmiliano [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7581/2024 depositatail 02/12/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, visto l’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sulle spesequanto al rapporto processuale fra i ricorrenti e la resistente e le stessepossono compensarsi stante la desistenza dal giudizio e le ragioni allegate,non contraddette dalla resistente, mentre l’indefensio della parte rimastaintimata esclude che si possa provvedere sulle spese quanto al relativorapporto processuale.Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.4028/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoEmiliano [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7581/2024 depositatail 02/12/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, visto l’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sulle spesequanto al rapporto processuale fra i ricorrenti e la resistente e le stessepossono compensarsi stante la desistenza dal giudizio e le ragioni allegate,non contraddette dalla resistente, mentre l’indefensio della parte rimastaintimata esclude che si possa provvedere sulle spese quanto al relativorapporto processuale.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese fra iricorrenti e la parte resistente.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese fra iricorrenti e la parte resistente.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n.4028/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoEmiliano [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7581/2024 depositatail 02/12/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197  del 2016;Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, visto l’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sulle spesequanto al rapporto processuale fra i ricorrenti e la resistente e le stessepossono compensarsi stante la desistenza dal giudizio e le ragioni allegate,non contraddette dalla resistente, mentre l’indefensio della parte rimastaintimata esclude che si possa provvedere sulle spese quanto al relativorapporto processuale.Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.4028/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoEmiliano [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7581/2024 depositatail 02/12/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197  del 2016;Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, visto l’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sulle spesequanto al rapporto processuale fra i ricorrenti e la resistente e le stessepossono compensarsi stante la desistenza dal giudizio e le ragioni allegate,non contraddette dalla resistente, mentre l’indefensio della parte rimastaintimata esclude che si possa provvedere sulle spese quanto al relativorapporto processuale. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese fra iricorrenti e la parte resistente.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese fra iricorrenti e la parte resistente.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
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