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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33055/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di anni mesi 1 e giorni 10 di arresto, per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 9 del d.

Igs. n. 26 del 2013 (in relazione all'art. 1, n. 7 Regolamento CE n. 842/2006 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio), per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a immettere in commercio, in territorio europeo, bombole di gas fluorurati ad effetto serra, sottoposti a restrizioni.

Il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di perizia tecnica sulle bombole oggetto di sequestro ed in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

La prima doglianza è manifestamente infondata tenuto conto della applicabilità del termine di sospensione di cui alla L. n. 103 del 2017, ormai riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c/ Polichetti, Rv. 288175 - 01).

Nel caso di specie, si osserva che il reato non è prescritto in quanto, essendo stato commesso il 14 luglio 2019, all'ordinario termine di prescrizione massimo di cinque anni si deve aggiungere il periodo intercorrente fra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di secondo grado, ex art. 157 comma 8 cod. pen come modificato dalla L. 103/217 in vigore dal 4 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, va osservato che la doglianza avanzata dal ricorrente in relazione all'omesso espletamento di una perizia ai fini dell'accertamento sul contenuto e sulla riutilizzabilità delle bombole di gas fluorurati, è comunque manifestamente infondata atteso che la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi, in realtà, di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.

Il giudice a quo, nel caso di specie, con motivazione2 ([01\priva di contraddittorietà o illogicità, ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato in ragione dell'accertamento effettuato dagli agenti della Dogana sulle etichette apposte su ciascuna delle confezioni, sulle quali risultavano riportati il tipo di gas, la miscela, il peso, il lotto di produzione nonché l'indicazione di non riutilizzabilità.

Si osserva, poi, che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l'intensità del dolo ed il quantitativo di gas refrigerante contenuto nelle bombole non possano qualificarsi di particolare tenuità, anche in considerazione all'impatto per l' ambientale.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di anni mesi 1 e giorni 10 di arresto, per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 9 del d. Igs. n. 26 del 2013 (in relazione all'art. 1, n. 7 Regolamento CE n. 842/2006 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio), per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a immettere in commercio, in territorio europeo, bombole di gas fluorurati ad effetto serra, sottoposti a restrizioni. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di perizia tecnica sulle bombole oggetto di sequestro ed in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza è manifestamente infondata tenuto conto della applicabilità del termine di sospensione di cui alla L. n. 103 del 2017, ormai riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c/ Polichetti, Rv. 288175 - 01). Nel caso di specie, si osserva che il reato non è prescritto in quanto, essendo stato commesso il 14 luglio 2019, all'ordinario termine di prescrizione massimo di cinque anni si deve aggiungere il periodo intercorrente fra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di secondo grado, ex art. 157 comma 8 cod. pen come modificato dalla L. 103/217 in vigore dal 4 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Il secondo e il terzo motivo di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, va osservato che la doglianza avanzata dal ricorrente in relazione all'omesso espletamento di una perizia ai fini dell'accertamento sul contenuto e sulla riutilizzabilità delle bombole di gas fluorurati, è comunque manifestamente infondata atteso che la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi, in realtà, di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice. Il giudice a quo, nel caso di specie, con motivazione2 ([01\priva di contraddittorietà o illogicità, ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato in ragione dell'accertamento effettuato dagli agenti della Dogana sulle etichette apposte su ciascuna delle confezioni, sulle quali risultavano riportati il tipo di gas, la miscela, il peso, il lotto di produzione nonché l'indicazione di non riutilizzabilità. Si osserva, poi, che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l'intensità del dolo ed il quantitativo di gas refrigerante contenuto nelle bombole non possano qualificarsi di particolare tenuità, anche in considerazione all'impatto per l' ambientale. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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