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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 28348/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] E C [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore f [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Macerata ha, tra l'altro, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81- 473, 474-ter, cod. pen. condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione e di euro 5000,00 di multa. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria, dal / momento che operandosi il ragguaglio della pena pecuniaria ex art. 135 cod. pen. è superato il limite dei due anni della pena detentiva condizionalmente sospendibile.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'unico ad aver visto riconosciuto nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena.

A fronte di una pena detentiva pari ad anni due, la congiunta pena pecuniaria di euro 5000,00 di multa importa, secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 comma 1 c.p. per concedere la sospensione condizionale della pena, salva la possibilità, non adottata nel caso di specie, di limitare la sospensione alla sola pena detentiva.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale concessa anche in relazione alla multa, limitando il predetto beneficio alla sola pena detentiva.

Nel resto, ovvero riguardo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] non beneficiario di alcuna sospensione condizionale della pena, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] E C [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore f [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Macerata ha, tra l'altro, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81- 473, 474-ter, cod. pen. condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione e di euro 5000,00 di multa. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria, dal / momento che operandosi il ragguaglio della pena pecuniaria ex art. 135 cod. pen. è superato il limite dei due anni della pena detentiva condizionalmente sospendibile. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'unico ad aver visto riconosciuto nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena. A fronte di una pena detentiva pari ad anni due, la congiunta pena pecuniaria di euro 5000,00 di multa importa, secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 comma 1 c.p. per concedere la sospensione condizionale della pena, salva la possibilità, non adottata nel caso di specie, di limitare la sospensione alla sola pena detentiva. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale concessa anche in relazione alla multa, limitando il predetto beneficio alla sola pena detentiva. Nel resto, ovvero riguardo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] non beneficiario di alcuna sospensione condizionale della pena, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il r
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