CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 gennaio 2024
Cassazione n. 07158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], Gianluca, Franco e Biagio, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia e quali successori a titolo universale e/o particolare del dante causa [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto della Corte di appello di Napoli del 22/09/2023, con il quale è stato confermato il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato la richiesta di revoca della confisca dei beni ivi indicati. In particolare, si premette che la revoca era stata fondata su due prove nuove consistenti nelle dichiarazioni dell'allora custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA], raccolte successivamente al giudizio di prevenzione e da una relazione tecnica di accertamento dello stato dei luoghi dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte di appello ha ritenuto la prima prova ammissibile, ma priva di efficacia decisiva a sovvertire il giudicato, mentre ha ritenuto la seconda prova inammissibile poiché priva della qualità di «prova nuova». 1.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 7 I. n. 1423/56 e 2-ter, comma 11, I. n. 575/65, nonché dei criteri di valutazione della prova. Si lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto la consulenza tecnica della difesa priva del carattere di prova nuova, in quanto avrebbe dato una diversa valutazione tecnica scientifica di dati già valutati, a fronte, invece, di accertamenti tecnici mai in precedenza effettuati, volti a dimostrare che i beni in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assoggettati a sequestro sebbene acquistati dal dante causa in un periodo antecedente alla pericolosità qualificata (1988) sul rilievo che fossero stati oggetto di successiva cospicua attività edilizia, in realtà non lo erano affatto, aspetto mai affrontato nelle relazioni degli amministratori giudiziari. Si era, quindi, al cospetto di una prova preesistente, ma scoperta solo in seguito al procedimento di prevenzione, posto che il novum della revocazione è rappresentato dal mezzo istruttorio e non dall'argomento di prova. Peraltro, la Corte di merito aveva anche errato nello stabilire il perimetro del concetto di prova nuova, dovendosi fare riferimento - ratione temporis - ai presupposti riferibili all'istanza di revoca di cui all'art. 7 I. n. 1423 del 1956 che ha portata più ampia dell'incidente di esecuzione e della revocazione di cui all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011. 1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 7 I. n. 1423/56 e 2-ter, comma 11, I. n. 575/65, nonché la violazione dei criteri di valutazione della prova.Si lamenta l'apparenza della motivazione in ordine all'efficacia dimostrativa della prova nuova costituita dalle dichiarazioni del custode Cassella, le quali avevano la doppia funzione di provare che il proposto, poi deceduto, non aveva la disponibilità delle società (IPAM s.r.I., tenuta agricola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), essendo invece controllate dai figli che si occupavano della gestione e dell'amministrazione e che le società avessero origine lecita. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 3. Con memoria del 13/01/2024, la difesa dei ricorrenti ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, il profilo di inammissibilità si coglie nella stessa prospettazione dei ricorrenti. Anche laddove, infatti, si fosse pervenuto alla confisca dei beni in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull'errato rilievo che fossero stati oggetto di cospicua attività edilizia, si tratta di questione che, attenendo direttamente al merito del provvedimento di prevenzione reale, doveva essere dedotta per tempo nel corso di quei giudizi e non attraverso il meccanismo della "prova nuova" che, a prescindere dall'individuazione degli esatti ambiti definitori in ragione delle modifiche normative succedutesi nel tempo, non può mai assurgere a strumento "recuperatorio" di un'attività che doveva essere svolta e dedotta per tempo, soprattutto allorché si tende ad introdurre con la consulenza la rappresentazione di una situazione di fatto esistente all'epoca dell'accertamento, in assenza, peraltro, di significativi elementi dimostrativi di un'incolpevole successiva scoperta. In tema di confisca di prevenzione, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della confisca, la revoca "ex tune, a norma dell'art. 7, comma 2, I., n. 1423 del 1956, del provvedimento deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, I. n. 575 del 1975, costituisce un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame dei medesimi elementi fattuali che hanno portato a disporre la misura (Sez. 1, n. 29990 del 07/06/2023, Mizzi, Rv. 284973 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In particolare, il provvedimento impugnato ha precisato come proprio dai convergenti e molteplici elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione si ricavi che le società sono state create con denaro posseduto esclusivamente dal padre degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], soggetto pericoloso e nel periodo di pericolosità qualificata. Pertanto, nessuna illogicità e tantomeno apparenza sconta la motivazione del decreto impugnato laddove - a fronte di un'iniziale e fittizia intestazione delle quote delle varie società ai figli, privi di capacità economica - ha ritenuto ininfluenti i riferimenti ad una successiva implementazione di quell'iniziale investimento e la presenza di una gestione caratterizzata da regolarità, economicità e, poi, condotta a regola d'arte dai ricorrenti, per come constatato da chi ne fu anche per un lungo periodo amministratore giudiziario. Con la conseguenza che la prova nuova costituita dalle successive dichiarazioni acquisite dal difensore dall'amministratore giudiziario dal 1995 al 2002 [OSCURATO:PERSONA] non risulta decisiva in ordine alla riferibilità delle attività in questione al proposto piuttosto che ai figli, indicati come privi di capacità economica e, dunque, solo fittizi intestatari delle quote delle varie società, per come affermato nel decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione proposti dagli odierni ricorrenti (unitamente allo stesso Casella quale liquidatore della Ipam s.r.I.) avverso il provvedimento del 17/03/2015 della Corte di appello di Napoli (v. sentenza Sez. 6, n. 31504 del 24/05/2017, in atti). 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de