CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 42253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. / / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 23 marzo 2023 del medesimo Tribunale che, quale giudice dell'esecuzione, ha sospeso l'ordine emesso dal suo Ufficio che intimava a [OSCURATO:PERSONA] di demolire l'opera abusivamente realizzata oggetto di sentenza irrevocabile di condanna del 6 luglio 1994 della Corte di appello di Napoli. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso dal giudice penale, lamenta la carenza di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice dell'esecuzione a sospendere tale ordine a fronte dalla sola presentazione di due domande di condono di cui non si conoscono i possibili esiti, né i relativi tempi. Le due istanze, aggiunge, sono riconducibili ad un unico centro di interessi e riguardano parti distinte del medesimo immobile la cui consistenza unitaria è superiore a 750 mc., in quanto tale non condonabile ai sensi dell'art. 39, legge n. 724 del 1994. 2.11 Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 3.11 ricorso è fondato. 4.0sserva il Collegio: 4.1.secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, sicché il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, solo ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Petrone, Rv. 247791 - 01; Sez. 3, n. 23992 del 16/04/2004, Cena, Rv. 228691 - 01); 4.2.occorre, a tal fine, che sussista un'incompatibilità insanabile e non meramente futura o eventuale con i concorrenti provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato la abusività (Sez. 3, n. 37120 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Morelli, Rv. 232173 - 01), fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135 - 01; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972 - 01; Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Brasiello, Rv. 256679 - 01); 4.3.inoltre, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145 - 01; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062 - 01; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Rv. 230308 - 01; Sez. 7, n. 40175 del 17/09/2021, n.m.; Sez. 3, n. 33817 del 03/06/2021, n.m); 4.4.a tal fine è necessario, in caso di presentazione di domanda di condono, che il giudice accerti la sussistenza delle condizioni, di fatto e di diritto, che rendono "sanabile" dell'opera, non essendo vincolato al fatto che il richiedente abbia versato gli oneri dovuti; 4.5.al riguardo, giova ricordare che non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 - 01; Sez. 3, n. 33796 del 23/06/2005, Brigante, Rv. 232481 - 01; Sez. 3, n. 10500 del 02/07/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211856 - 01; Sez. 3, n. 9635 del 07/03/1988, Giordano, Rv. 179319 - 01); 4.6.nel caso di specie, il Tribunale ha sospeso l'ordine di demolizione sulla scorta della mera presentazione della domanda di condono e del contestuale versamento degli oneri dovuti, senza effettuare alcuna valutazione circa la oggettiva sanabilità dell'opera (nella sua interezza) e sui tempi di definizione della relativa domanda; 4.7.ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale