CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39242/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (il L 7/ RG 18751 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo del motivo di ricorso esaminato dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo declinato in fatto non è, comunque, consentito in sede di legittimità. Il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, l'assenza di prove circa la sua corretta identificazione, quale persona che aveva ceduto in cambio di danaro sostanza stupefacente, e circa l'avvenuta cessione di droga. Nondimeno, la Corte di appello ha fondato la responsabilità del ricorrente sulla scorta degli univoci elementi probatori costituiti dagli esiti dei servizi di osservazione da parte della Pg e dai filmati estrapolati dalle telecamere installate sul posto: detti elementi avevano consentito di registrare, in una determinata zona del centro storico di Sassari, il via vai di numerosi tossicodipendenti e di fotografare in diretta la vendita di sostanze stupefacenti da parte di vari pregiudicati; l'imputato nello specifico veniva ritratto nel mentre, dopo avere brevemente interloquito con un giovane non meglio identificato, gli cedeva alcuni involucri di piccole dimensioni in cambio di banconote. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec