CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 33785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del l.r.p.t. , rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di V icenza , pec: [OSCURATO:EMAIL], elett ivamente domiciliat a pressoil suo studio, in Vicenza, Piazza delle Biade n.5, come da procura allegata in calce all’atto; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione inpersona del curatore p.t. ,rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]13219/2019-g.est. m.ferro Pag. 2 di 5 [OSCURATO:EMAIL]. , elett. dom. presso la corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour -controricorrente- letta la memoria del controricorrente; per la cassazione della sentenza App. Napoli 20/02/2019 , n.907/2019, in R.G. n. 2438/2018, rep. 1058/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno10 novembre 2022 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la sentenza App. Napoli 20/02/2019, n.907/2019, in R.G. n. 2438/2018, rep. 1058/2019che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 1522/2018, con cui il Tribunale di Napoli dichiaraval’inefficacia nei confronti della curatela del pagamento ricevuto dalla società convenuta in data 27.04.2015 e conseguentemente condannava quest’ultima alla restituzione in favore dell’attrice dell’importo di euro 36.964,19, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 2. l a c orte ha ri levato che : a) gli elementi di fatto addotti dalla curatela e valorizzati dal tribunale risultavano idonei a fornire la prova presuntiva della scientia decoctionis in capo ad Eleber , nonostante la sua operatività in altro ambito territoriale; b) le vicende della società debitrice, monitorate attentamente da parte ricorrente(già con azione monitoria del 2012, accordo transattivo solo in parte onorato ed infine precetto e poi esecuzione), l’avevano condotta ad intraprendere attività di recupero coattivo dei propri crediti, con assegnazione in apposita espropriazione presso terzi dal terzo pignorato Banco di Napoli; c) l’accredito a fine aprile 2015 delle somme di cui all a conseguente ordinanza di assegnazione risaliva a pochi mesi prima del fallimento(di RG13219/2019-g.est. m.ferro Pag. 3 di 5 fine luglio 2015), comunque entro il semestre di cui all’art.67 co. 2 l.f., allorché l’insolvenza era ormai conclamata e di pubblico dominio; d) alla stregua degli atti non poteva dubitarsi che parte ricorrente, società commerciale,fosse stata a conoscenza dell’insolvenza, non solo prima (per via di protesti sin dal gennaio 2013, incapacità di ottemperare al rientro concordato, altre istanze di fallimento) ma anche al momento dei pagamenti e nell’imminenza del fallimento; 3. i l ricorso è su un unico motiv o e ad esso resiste con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 4. con il ricorso si deduce: la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, secondo comma, l.f., degli artt. 2727 e 2729 c.c.; nonché la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 116 c.p.c.; si sostiene invero che il giudice dell’appello, come quello di prime cure, dopo aver inquadrato correttamente la fattispecie astratta della cd. azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, secondo comma, l.f. , ne avrebbe fatt o falsa o errata applicazione nel passaggio di sussunzione, mal applicandoal caso la norma previamente individuata; infatti, la mera levata dei protesti, parametrata alle sole caratteristiche del soggetto creditore, non sarebbeidonea - salvo che riguardi titoli di credito con beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria, assumendo allora la levata possibile valore di prova diretta – ad offrire riscontro dell’elemento soggettivo, atteso che le menzionate caratteristiche del creditore sono invece, a loro volta, un semplice elemento indiziante; inoltre, al momento dell’azione esecutiva Eleber non poteva desumere da alcun altro fattore la insolvenza della debitrice, mentre al momento del pagamento erano già passati due annie delle istanze di fallimento nulla poteva sapere, perché non pubblicizzate. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: RG13219/2019-g.est. m.ferro Pag. 4 di 5 1. l’unico motivo è in ammissibile ; è principio consolidato presso questa Corte che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraenteo accipiens rispetto ad un’attribuzione patrimoniale – come nella vicenda – pacificamente depauperatrice , pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività; 2. il giudice, conseguentemente, « prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva» (Cass. 29257/2019); a propria volta, «la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità» (Cass. 3854/2019); 3. nella specie, la corte ha posto in evidente rete relazion al e cognitiva una pluralità di fattori economici e temporali, tutti propri del risalente rapporto commerciale tra le parti, evoluto daun insoluto alla via giudiziaria del suo accertamento, passando per un accordo di rateazione, con pagamenti parziali e poi di nuovo inadempimento, così sfociando in esecuzione forzata presso terzi ed infine soddisfacimento coattivo; in pari tempo, hanno trovato esaltazione altri elementi, come i protesti, analogamente indizianti, nell’osservazione della vicenda già in sé critica del mancato adempimento, di una reale e grave difficoltà finanziaria del debitore, non in grado di pagare in altro modo il debito oramai cristallizzato; si tratta di circostanze per le quali il vizio dedotto, al di là della denominazione formale, rivela il proposito di un sovvertimento, in questa sede inammissibile, dell’apprezzamento di fatto cui è pervenuto il giudice di merito (Cass. s.u. 8053/2014); RG13219/2019-g.est. m.ferro Pag. 5 di 5 il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 5.800, nonché 200 euro per esborsi, oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi