CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19426/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Cagliari, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ./.. che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Cagliari, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pana di sei mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309 (avente a oggetto circa 55,02 g di hashish). 2. È stato proposto nell'interesse dell'imputato ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). La Corte territoriale avrebbe effettuato una valutazione prognostica negativa circa la ricaduta nel reato argomentando dalle plurime condanne definitive già riportate dall'imputato ma sostanzialmente travisando il certificato del casellario giudiziale agli atti. Da esso emergerebbe un'unica condanna per fatto specifico a pena sospesa che, cumulata a quella irrogata per la fattispecie sub iudice, non sarebbe ostativa alla concessione del beneficio. Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza sul punto ovvero la concessione del detto beneficio in sede di legittimità. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe (con deposito di memoria nell'interesse del ricorrente). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. I giudici di secondo grado, per quanto ancora rileva in questa sede, in considerazione di specifico motivo d'appello, hanno negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non concesso in primo grado in assenza di supporto motivazionale, in ragione di una prognosi negativa di ricaduta nel reato a cui è stata sottesa, in termini determinanti, la pluralità delle condanne definitive già riportate dall'imputato anche per delitti della medesima indole. Per converso, dal certificato del Casellario giudiziale allegato al ricorso e presente nel fascicolo processuale emerge, come evidenziato dal ricorrente, una sola condanna, per reato della stesa indole, a pena sospesa in astratto non ostativa alla concessine una seconda volta del beneficio in oggetto (quattro mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa). 3. Ne conseguono quindi tanto il travisamento sostanzialmente denunciato, in ragione dell'erronea percezione del significante, il contenuto del certificato del casellario giudiziale, quanto la sua decisività in ragione del rilievo pregnante e sostanzialmente assorbente dato dalla stessa Corte d'appello alla pluralità delle condanne ai fini del giudizio prognostico negativo (in merito ai termini del travisamento rilevante si vedano, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti decisioni: Sez. 4, n. 41197 del 09/07/2024, Cassottana, in motivazione; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al giudizio in merito al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo esame, necessitando valutazioni di merito in ordine alla concedibilità del beneficio in oggetto, dovendosi dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabili