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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 1968

Cassazione n. 22837/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COSIMO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6/7/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare, respingendo l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa che non è stata ritenuta adeguata alla condizione dell'istante, dato che l'Uepe non aveva potuto sondare l'impresa presso cui lavora il condannato per scelta di quest'ultimo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivo di impugnazione la carenza o comunque la illogicità della motivazione: segnala il ricorrente che è mancato un ragionamento stringente e rafforzato per far transitare il condannato dalla libertà al regime inframurario, anche in considerazione del fatto che lo Spanò ha smesso di delinquere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Non sussiste il dedotto vizio di motivazione, emergendo con evidenza dall'impugnato provvedimento le ragioni che hanno impedito di accogliere l'istanza diretta alla più ampia misura alternativa, in carenza di elementi adeguati a dimostrare l'avvio effettivo del necessario percorso risocializzante: infatti lo Sparlò, oltre a contestare in termini vittimistici l'accertata responsa- bilità per i reati in espiazione, ha impedito all'Uepe di svolgere la necessaria indagine finalizzata a verificare le condizioni per l'ammissione all'affidamento in prova, per non svelare al suo datore di lavoro la sua condizione di condannato.

1.2. L'esegesi di questa Corte ha precisato che il giudizio prognostico, largamente discrezionale, nella scelta della misura alternativa più adeguata è correttamente eseguito anche quando venga indicata una sola ragione, purché plausibile, atta a far ritenere la scarsa probabilità di successo dell'esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell'istituto (Sez. 1, n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, Rv. 192368).

In tale prospettiva, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, con una motivazione congrua e priva di errori nell'applicazione della legge penitenziaria.

Di contro, il ricorrente si limita ad opporre censure di natura fattuale, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza impugnata, che, in un'ottica di gradualità delle misure alternative, ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti per la concessione della sola misura della detenzione domiciliare.

1.3. Va poi ribadito che «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

Indicazione ermeneutica che il Tribunale di sorveglianza ha rettamente seguito nella vicenda in esame.

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 17 febbraio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COSIMO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6/7/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare, respingendo l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa che non è stata ritenuta adeguata alla condizione dell'istante, dato che l'Uepe non aveva potuto sondare l'impresa presso cui lavora il condannato per scelta di quest'ultimo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivo di impugnazione la carenza o comunque la illogicità della motivazione: segnala il ricorrente che è mancato un ragionamento stringente e rafforzato per far transitare il condannato dalla libertà al regime inframurario, anche in considerazione del fatto che lo Spanò ha smesso di delinquere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Non sussiste il dedotto vizio di motivazione, emergendo con evidenza dall'impugnato provvedimento le ragioni che hanno impedito di accogliere l'istanza diretta alla più ampia misura alternativa, in carenza di elementi adeguati a dimostrare l'avvio effettivo del necessario percorso risocializzante: infatti lo Sparlò, oltre a contestare in termini vittimistici l'accertata responsa- bilità per i reati in espiazione, ha impedito all'Uepe di svolgere la necessaria indagine finalizzata a verificare le condizioni per l'ammissione all'affidamento in prova, per non svelare al suo datore di lavoro la sua condizione di condannato. 1.2. L'esegesi di questa Corte ha precisato che il giudizio prognostico, largamente discrezionale, nella scelta della misura alternativa più adeguata è correttamente eseguito anche quando venga indicata una sola ragione, purché plausibile, atta a far ritenere la scarsa probabilità di successo dell'esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell'istituto (Sez. 1, n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, Rv. 192368). In tale prospettiva, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, con una motivazione congrua e priva di errori nell'applicazione della legge penitenziaria. Di contro, il ricorrente si limita ad opporre censure di natura fattuale, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza impugnata, che, in un'ottica di gradualità delle misure alternative, ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti per la concessione della sola misura della detenzione domiciliare. 1.3. Va poi ribadito che «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). Indicazione ermeneutica che il Tribunale di sorveglianza ha rettamente seguito nella vicenda in esame. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 17 febbraio 2022 I
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