CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22934-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI, 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 520/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22934/2020 1. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ha proposto Numero sezionale 10370/2021Numero di raccolta generale 15630/2022 ricorso per la cassazione della sentenza n. 520/2019, con cui laData pubblicazione 16/05/2022 Corte d'Appello di Lecce (quale giudice di rinvio a seguito di sentenza n. 143/2017 di questa Corte) ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Fasano, con sentenza n. 49/07 del 14/3/2007, rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, aveva dichiarato la inefficacia del contratto di compravendita di un'autovettura modello Smart, stipulato con [OSCURATO:PERSONA], sedicente rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], condannando la Savarese a restituire il mezzo. 3. La Corte d'appello di Lecce, con una prima sentenza depositata il 21/4/2011, in accoglimento dell’impugnazione della Savarese dichiarò l’efficacia del contratto e in accoglimento dell’impugnazione incidentale della società convenuta, per quanto stimato di ragione, condannava la Savarese a versare alla controparte la somma di 1.426 euro. 4. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi contrastati con controricorso dalla Savarese. 5. Questa Corte, con la citata sentenza n. 143/2017, accoglieva i primi due motivi del ricorso con assorbimento delle restanti otto censure. In particolare, riteneva fondato il motivo con il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di mutamento della domanda, per avere la controparte, solo in sede di "conclusionali” indicato come proprio contraente, per conto della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e non più [OSCURATO:PERSONA]: su tale eccezione la Corte territoriale non si era pronunziata, così violando l'art. 112, cod. proc. civ.F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22934/2020 Numero sezionale 10370/2021 6 [OSCURATO:PERSONA] riassumeva quindi il giudizio dinanzi la Numero di raccolta generale 15630/2022Data pubblicazione 16/05/2022 Corte d’Appello di Lecce riproponendo tutti i motivi di appello incidentale originariamente proposti e, in particolare, quello relativo al risarcimento del danno. 7. La Corte d'Appello di Lecce, pronunciando in sede di rinvio, con la sentenza del 27.5.2019 ha ritenuto che la Savarese non avesse dimostrato la sussistenza di un potere di rappresentanza della Cam da parte di Francesco o [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di rinvio, l’attrice, infatti, aveva dedotto di aver trattato l’acquisto esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], inizialmente erroneamente indicato come Francesco, e aveva allegato che questi si fosse dichiarato rappresentante della CAM Ventura, ma nessun elemento lasciava supporre la sussistenza di un collegamento tra questi e la CAM Ventura. [OSCURATO:PERSONA] aveva trattato in locali non riferibili alla CAM Ventura e il fatto che avesse interloquito anche con tale Errichi, asseritamente dipendente della CAM Ventura, non era elemento sufficiente a fondare la prova della sussistenza del potere di rappresentanza. Anche la circostanza che ebbe ricevere il mezzo da una bisarca con la scritta CAM Ventura non era stata provata. 8. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 9. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. 10. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso principale e la manifesta inammissibilità del motivo proposto con il ricorso incidentale, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Sono state depositate memorie. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22934/2020 [OSCURATO:PERSONA]: Numero sezionale 10370/2021Numero di raccolta generale 15630/2022 1.La proposta del relatore è la seguente: ai sensi dell’art. 380Data pubblicazione 16/05/2022- bis cod. proc. civ.: Manifesta fondatezza di ricorso avverso sentenza Corte d'Appello di Lecce di conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi. Manifesta inammissibilità del motivo proposto con il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di una sentenza di cassazione con rinvio per omessa pronuncia. La Corte d'Appello in sede di rinvio ha confermato la sentenza di primo grado omettendo di esaminare i motivi di appello incidentale e poi di ricorso per cassazione che erano stati dichiarati assorbiti da questa Corte con la sentenza di cassazione con rinvio. In sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione qualora le stesse siano state espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione (Sez. 3, Ord. n. 30184 del 2018). Nel giudizio di rinvio, le questioni che non sono state investite dalla pronuncia della Cassazione, anche qualora dichiarate soltanto assorbite, devono essere specificamente riproposte dalle parti, restando altrimenti coperte da giudicato (Sez. L, Sent. n. 24093 del 2013). Il motivo proposto con il ricorso incidentale è manifestamente inammissibile risolvendosi in una richiesta di rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provato il collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] che trattò con la Savarese e la [OSCURATO:PERSONA] srl. 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. In particolare, la Corte d’Appello in sede di rinvio ha esaminato il motivo trascurato e ha ritenuto infondata l’eccezione di mutamento della domanda sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22934/2020 Numero sezionale 10370/2021 originariamente indicato come referente per l’acquisto Numero di raccolta generale 15630/2022Data pubblicazione 16/05/2022 dell’autovettura. Il giudice del rinvio, tuttavia, ha ritenuto che il contratto fosse stato concluso con un falsus procurator (ed ha rigettato l’appello della Savarese) ma non ha esaminato le questioni poste con i restanti otto motivi dichiarati assorbiti a seguito della cassazione con rinvio con riferimento all’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del restante. 3. Il motivo proposto con il ricorso incidentale, invece, è inammissibile perché, come indicato nella proposta, pur essendo rubricato come omesso esame di punti decisivi e violazione falsa applicazione dell’art. 1393 c.c. esso si fonda su una presunta erronea ricostruzione in fatto della vicenda e sulla richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie. In tal modo il ricorrente vuole ottenere una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili, giacché - a fronte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell'iter logico e deduttivo seguito. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22934/2020 fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la Numero sezionale 10370/2021Numero di raccolta generale 15630/2022 propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del Data pubblicazione 16/05/2022 merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 4. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, del doppio contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 18 novembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I