CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1977
Cassazione n. 15325/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1977 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39397/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessi dalla Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva cDndannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen. Premesso che l'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e illogicità della motivazione perché si ritiene che la Corte di appello abbia erroneamente valut, to sussistente l'elemento integrativo del reato di furto consumato, senza valorizzare la circos:anza secondo cui la persona offesa, rincorrendo l'imputato, non lo aveva mai perso di vista, I che avrebbe impedito l'effettivo impossessamento della cosa. Considerato che la doglianza è inammissibile in quanto fondata su motivi c le si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto api' arenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers ) la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; SE z. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, rnone e altri, Rv. 243838). Considerato, inoltre, che il ricorso è manifestamente infondato nella misur i in cui coltiva una tesi che non si concilia con la ricostruzione fattuale che emerge dalla decisi ne avversata, laddove si evince che l'imputato, dopo aver sottratto il borsello alla vitt ma, se n'era appropriato per una significativo, anche se non prolungato, periodo di tempo e te, solo dopo detto impossessamento e per una scelta del prevenuto stesso legata alle circost anze del caso, egli se n'era disfatto gettandolo via durante la fuga. Si tratta di una condizioir e fattuale del tutto diversa da quella dell'azione furtiva monitorata costantemente dalla persor a offesa, dalle forze dell'ordine o da un terzo, il che rende improprio il richiamo a Sezioni Unite I 'revete. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila .uro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spE se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere est so, e [OSCURATO:PERSONA]