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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 28490/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20445/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio fiscale come in atti –ricorrente – contro G.V.C.

S .

R .

L . , in persona del legale rappresentante in carica [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio fiscale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di CATANZARO n. 658/2022depositata il 11/06/2022 .

R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/07/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] I fatti, per come risultanti dalla sentenza impugnata e ancora rilevanti in questa sede sono i seguenti: [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., azienda operante nel settore dei lavori pubblici e titolare di un appalto pubblico da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale di [OSCURATO:PERSONA], sporse denunzia, in data 3/12/2008, nei confronti dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile unico del procedimento (RUP) , per presunte malversazioni, consistenti nel mancato pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori.

Il procedimento penale instaurato nei confronti del Valotta, per il reato di truffa, venne archiviato, su richiesta del P.M., m a la prima archiviazione venne annullata da questa Corte di Cassazione per vizi procedimentali.

La seconda richiesta di archiviazione venne confermata , per intervenuta prescrizionedel reato. [OSCURATO:PERSONA] instaurò, con citazione del 16/10/2014, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], una causa civile di danno e il Tribunale, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dal Valli, all’esito dell’istruttoria, ritenuto sussistente il delitto di calunnia, di cui all’art. 368 cod. pen., condannò il Valli al risarcimento dei danni, liquidandoli in diecimila euro (€ 10.000,00). [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., propose appello e la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 658 del 11/06/2022, ha accolto l’impugnazione e ha rigettato la domanda proposta in primo grado.

Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione, con tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Risponde con un unico controricorso Giuseppe V alli in proprio ed in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato conclusioni.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi proposti dal ricorrente sono i seguenti: primo motivo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale travisato e, comunq ue , omesso di esaminare le deduzioni difensive del Valotta e in particolare le circostanze emergenti dagli accertamenti eseguiti, n el procedimento penale , dalla Guardia di Finanza.

Secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 368 cod. pen. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la falsità delle dichiarazioni rese dal Valli in relazione al certificato di pagamento, che, alla data della denunzia, come risultava dalle indagini della Guardia di Finanza,non era ancora stato redatto .

Terzo motivo omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 2 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ.

Il primo motivo e la parte del terzo motivo relativa alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. pur non incorrendo nell’inammissibilità da cd doppia conforme di cui all’art. 348 ter, commi 4 e 5 cod. proc. civ. (e ci cui ora all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., come risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022), posto che diversi sono stati gli opinamenti dei giudici di primo e secondo grado di merito, sono, nondimeno, inammissibili in quanto non censurano R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. Valle l’omesso esame di un singolo fatto storico, ma si limitano a chiedere una diversa lettura e interpretazione di una serie articolata di circostanze e documenti, come fatto palese dall’espresso richiamo, al fine di sostenere la censura, degli atti di indagine della Guardia di Finanza, delegata dal Pubblico Ministero per le indagini.

L’inammissibilità delle censura mosse si appalesa pure avuto riguardo al richiamo, in ricorso, del bran o della motivazione della sentenza d’appello in cui la Corte distrettuale ha richiamato il rilievo eminentemente civilistico della causa intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la stazione appaltante: anche in questo caso viene chiesta surrettiziamente, una diversa (e più favorevole al ricorrente) lettura degli atti di causa.

Il secondo motivo è incentrato sulla norma incriminatrice penale, l’art. 368 cod. pen. e con esso s’imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della falsa dichiarazione del Valli circa un certificato di pagamento, che al momento della denuncia da quegli sporta non esisteva e, secondo il ricorrente , dalla effettiva considerazione della circostanza sarebbe conseguita la calunnia,nelle forme della simulazione, a carico del Valotta , delle tracce di un reato.

Il motivo è inammissibile, sia per carenza di specificità , non risultando riportato l’esatto tenore della denunzia del Valli, sia in quanto il motivo non censura un’inadeguata o erronea interpretazione della norma penale, ossia dell’art. 368 cod. pen., ma richiede un diverso apprezzamento di circostanze di fatto, e in specie di quella relativa al mancato pagamento da parte della stazione appaltante, di quanto dovuto in relazione al SAL ([OSCURATO:PERSONA]) n. 8.

La Corte d’appello, peraltro, e con riferimento alla norma incriminatricedi cui all’art. 368 cod. pen., ha affermato che il dolo di calunnia in capo al Valli era da escludersi in quanto questi non R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. Valle dubitava della colpevolezza del Valotta, poiché gli attribuiva una serie di comportamenti pregiudizievoli alla propria impresa, come confermato dall’essere pendente, ancora alla data della pronuncia d’appello, un contenzioso tra la società G.V.C. e la stazione appaltante (i giudizi R.G. nn. 1117 del 2014 e 2191 del 2010 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]).

L’esclusione del dolo tipico della calunnia è stata correttamente argomentata dalla Corte territoriale, in quanto nel Valli vi era la consapevolezza della colpevolezza, o quanto meno dell’illegittimità, del comportamento del Valotta, così come ritiene la oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. n. 37654 de p. 19/06/2014 Rv. 261648 –01; Cass. pen. n. 22922 del 23/05/2013 dep. 27/05/2013 Rv. 256628 -01 ) , secondo cui non sussiste il dolo di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata.

Difettando la componente soggettivo del delitto di cui all’art.368 cod. pen., la domanda è stata, pertanto, correttamente disattesa dalla Corte territoriale, che ha richiamato coerentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11898 del 10/06/2016 Rv. 640203 -01).

Il vizio di cui al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.,sul quale si incentra la seconda parte del terzo motivo di ricorso, è insussistente, in quanto non viene individuato, nella minima parte di ricorso ad esso dedicata, alcuna nullità della sentenza o del procedimento, limitandosi, ancora una volta, la difesa del ricorrente alla critica apodittica della motivazione dei giudici d’appello, secondo il vecchio schema della denuncia di omessa, carente o insufficiente motivazione, non più ammessa dal codice di rito civile a far tempo dall’entrata in vigore deld.lgs . 40 del 2/02/2006 e con R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. Valle riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Quanto alla censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 360 n. 5 cod. p roc . c iv ., pure riproposta dal terzo motivo, osserva, infine, il Collegio che, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014 (secondo cui: «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, conv. in legge n. 134 del 7 /08/ 2012 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”»).

Nella specie la motivazione della sentenza impugnata si pone ampiamente al di sopra del «minimo costituzionale» di cui è cenno nelle ricordate pronunce, né risulta affetta da insanabili vizi logici o inemendabili contraddizioni, di tal che il motivo , con riferimento alla detta parte, non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili ricorso per cassazione.

Il ricorso, in conclusione, è infondato.

Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore della parte R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. Valle controricorrente, come da dispositivo, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia e sono, altresì, distratte in favore del difensore del controricorrente, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.

La decisione di rigetto del l’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20445/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio fiscale come in atti –ricorrente – contro G.V.C. S . R . L . , in persona del legale rappresentante in carica [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio fiscale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di CATANZARO n. 658/2022depositata il 11/06/2022 . R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/07/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] I fatti, per come risultanti dalla sentenza impugnata e ancora rilevanti in questa sede sono i seguenti: [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., azienda operante nel settore dei lavori pubblici e titolare di un appalto pubblico da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale di [OSCURATO:PERSONA], sporse denunzia, in data 3/12/2008, nei confronti dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile unico del procedimento (RUP) , per presunte malversazioni, consistenti nel mancato pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori. Il procedimento penale instaurato nei confronti del Valotta, per il reato di truffa, venne archiviato, su richiesta del P.M., m a la prima archiviazione venne annullata da questa Corte di Cassazione per vizi procedimentali. La seconda richiesta di archiviazione venne confermata , per intervenuta prescrizionedel reato. [OSCURATO:PERSONA] instaurò, con citazione del 16/10/2014, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], una causa civile di danno e il Tribunale, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dal Valli, all’esito dell’istruttoria, ritenuto sussistente il delitto di calunnia, di cui all’art. 368 cod. pen., condannò il Valli al risarcimento dei danni, liquidandoli in diecimila euro (€ 10.000,00). [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., propose appello e la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 658 del 11/06/2022, ha accolto l’impugnazione e ha rigettato la domanda proposta in primo grado. Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione, con tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Risponde con un unico controricorso Giuseppe V alli in proprio ed in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi proposti dal ricorrente sono i seguenti: primo motivo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale travisato e, comunq ue , omesso di esaminare le deduzioni difensive del Valotta e in particolare le circostanze emergenti dagli accertamenti eseguiti, n el procedimento penale , dalla Guardia di Finanza. Secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 368 cod. pen. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la falsità delle dichiarazioni rese dal Valli in relazione al certificato di pagamento, che, alla data della denunzia, come risultava dalle indagini della Guardia di Finanza,non era ancora stato redatto . Terzo motivo omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 2 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. Il primo motivo e la parte del terzo motivo relativa alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. pur non incorrendo nell’inammissibilità da cd doppia conforme di cui all’art. 348 ter, commi 4 e 5 cod. proc. civ. (e ci cui ora all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., come risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022), posto che diversi sono stati gli opinamenti dei giudici di primo e secondo grado di merito, sono, nondimeno, inammissibili in quanto non censurano R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. Valle l’omesso esame di un singolo fatto storico, ma si limitano a chiedere una diversa lettura e interpretazione di una serie articolata di circostanze e documenti, come fatto palese dall’espresso richiamo, al fine di sostenere la censura, degli atti di indagine della Guardia di Finanza, delegata dal Pubblico Ministero per le indagini. L’inammissibilità delle censura mosse si appalesa pure avuto riguardo al richiamo, in ricorso, del bran o della motivazione della sentenza d’appello in cui la Corte distrettuale ha richiamato il rilievo eminentemente civilistico della causa intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la stazione appaltante: anche in questo caso viene chiesta surrettiziamente, una diversa (e più favorevole al ricorrente) lettura degli atti di causa. Il secondo motivo è incentrato sulla norma incriminatrice penale, l’art. 368 cod. pen. e con esso s’imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della falsa dichiarazione del Valli circa un certificato di pagamento, che al momento della denuncia da quegli sporta non esisteva e, secondo il ricorrente , dalla effettiva considerazione della circostanza sarebbe conseguita la calunnia,nelle forme della simulazione, a carico del Valotta , delle tracce di un reato. Il motivo è inammissibile, sia per carenza di specificità , non risultando riportato l’esatto tenore della denunzia del Valli, sia in quanto il motivo non censura un’inadeguata o erronea interpretazione della norma penale, ossia dell’art. 368 cod. pen., ma richiede un diverso apprezzamento di circostanze di fatto, e in specie di quella relativa al mancato pagamento da parte della stazione appaltante, di quanto dovuto in relazione al SAL ([OSCURATO:PERSONA]) n. 8. La Corte d’appello, peraltro, e con riferimento alla norma incriminatricedi cui all’art. 368 cod. pen., ha affermato che il dolo di calunnia in capo al Valli era da escludersi in quanto questi non R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. Valle dubitava della colpevolezza del Valotta, poiché gli attribuiva una serie di comportamenti pregiudizievoli alla propria impresa, come confermato dall’essere pendente, ancora alla data della pronuncia d’appello, un contenzioso tra la società G.V.C. e la stazione appaltante (i giudizi R.G. nn. 1117 del 2014 e 2191 del 2010 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). L’esclusione del dolo tipico della calunnia è stata correttamente argomentata dalla Corte territoriale, in quanto nel Valli vi era la consapevolezza della colpevolezza, o quanto meno dell’illegittimità, del comportamento del Valotta, così come ritiene la oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. n. 37654 de p. 19/06/2014 Rv. 261648 –01; Cass. pen. n. 22922 del 23/05/2013 dep. 27/05/2013 Rv. 256628 -01 ) , secondo cui non sussiste il dolo di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. Difettando la componente soggettivo del delitto di cui all’art.368 cod. pen., la domanda è stata, pertanto, correttamente disattesa dalla Corte territoriale, che ha richiamato coerentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11898 del 10/06/2016 Rv. 640203 -01). Il vizio di cui al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.,sul quale si incentra la seconda parte del terzo motivo di ricorso, è insussistente, in quanto non viene individuato, nella minima parte di ricorso ad esso dedicata, alcuna nullità della sentenza o del procedimento, limitandosi, ancora una volta, la difesa del ricorrente alla critica apodittica della motivazione dei giudici d’appello, secondo il vecchio schema della denuncia di omessa, carente o insufficiente motivazione, non più ammessa dal codice di rito civile a far tempo dall’entrata in vigore deld.lgs . 40 del 2/02/2006 e con R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. Valle riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Quanto alla censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 360 n. 5 cod. p roc . c iv ., pure riproposta dal terzo motivo, osserva, infine, il Collegio che, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014 (secondo cui: «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, conv. in legge n. 134 del 7 /08/ 2012 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”»). Nella specie la motivazione della sentenza impugnata si pone ampiamente al di sopra del «minimo costituzionale» di cui è cenno nelle ricordate pronunce, né risulta affetta da insanabili vizi logici o inemendabili contraddizioni, di tal che il motivo , con riferimento alla detta parte, non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili ricorso per cassazione. Il ricorso, in conclusione, è infondato. Il ricorso è rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore della parte R.g. n. 20445 del 2022; Ad. 8/07/2024; estensore: C. Valle controricorrente, come da dispositivo, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia e sono, altresì, distratte in favore del difensore del controricorrente, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. La decisione di rigetto del l’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma d
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