CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10724/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che, in data 07/02/2023, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del reato di cui all'art.650 cod. pen., così riqualificato il fatto contestato ex art. 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena di giorni 10 di arresto. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta genericità ed aspecificità dei motivi di gravame. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi declinati da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01, secondo cui l'impugnante incorre in difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto posti a fondamento della decisione impugnata. Nella specie, i giudici d'appello hanno ritenuto inammissibile il gravame, argomentando in relazione ai tre motivi di appello proposti, risultando gli stessi privi di una critica puntuale e mirata delle argomentazioni svolte dal primo giudice. Le argomentazione svolte in sede di ricorso avverso la citata decisione della Corte palermitana appaiono del tutto generiche ed aspecifiche, limitandosi ad esporre una generica censura alla decisione della Corte, senza tuttavia operare una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de