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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21311/2026

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l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 908/2020 della Corte d’appello di Torino,depositata il 17-9-2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17-6-2026 dalla dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza impugnata, n. 908/2020 pubblicata il 17-9-2020, la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primogrado n. 127/2019 del Tribunale di Aosta e in parziale accoglimentodella domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato risolto perinadempimento della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. il contrattoNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026sottoscritto tra [OSCURATO:PERSONA] e la società il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e avente a oggettola vettura usata [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]; per l’effetto, hacondannato la società venditrice a pagare all’acquirente euro 5.500,00,oltre interessi legali dal 14-7-2014 ed euro 471,00; ha rigettato ladomanda riconvenzionale proposta dalla società al fine di ottenere ilcorrispettivo per la custodia del mezzo dopo che l’acquirente si erarifiutato di ritirarlo; l’ha condannata alla rifusione a favore dell’attoredelle spese di lite di entrambi i gradi, escluso il contributo unificato delgiudizio di primo grado, in quanto non ne era provato il pagamento.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, con il quale haproposto anche ricorso incidentale affidato a tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito al ricorso incidentale concontroricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 17-6-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce l’omesso esamedi fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., con riguardo all’omessaconsiderazione dell’assenza di interventi di riparazione e sostituzionedi pezzi meccanici e quindi dell’assenza di vizi di funzionamento delmotore.

La ricorrente sostiene che l’unico intervento eseguito eraquello del controllo della resa del motore e aggiunge che il legalerappresentante della società, nel rendere l’interrogatorio formale,aveva dichiarato che il veicolo non aveva veri e propri difetti e il clientenon era mai rimasto a piedi; evidenzia che il fatto era stato oggetto diNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026discussione tra le parti e che già la sentenza di primo grado avevaaccertato che gli interventi non erano stati determinati dall’esigenza diconsentire la marcia del veicolo, ma erano stati eseguiti per migliorarele prestazioni e l’efficienza del mezzo, rispetto allo stato di usura nelquale versava al momento della vendita.2.

Con il secondo motivo la società ricorrente deduce l’omessoesame di fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., conriguardo all’omessa considerazione che gli unici interventi eseguiti sulmezzo riguardavano la revisione e la pulizia della pompa di iniezione edella turbina e non erano dovuti a malfunzionamenti del mezzo, nonessendo mai emerso che il veicolo non fosse in grado di circolare insicurezza.

La ricorrente evidenzia che già la sentenza di primo gradoaveva ritenuto che gli interventi erano stati eseguiti per migliorare leprestazioni e l’efficienza del mezzo, rispetto allo stato di usura in cui sitrovava al momento della vendita.3.

Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente stante lacontinuità di argomentazioni, sono infondati, in quanto non sussistel’omesso esame di fatti decisivi lamentato dalla ricorrente, ma soltantoun apprezzamento delle risultanze istruttorie eseguito dalla Corted’appello diverso da quello eseguito dal giudice di primo grado.La sentenza impugnata (pag. 6) ha accertato che la vettura eraaffetta dai problemi di funzionamento al motore lamentatidall’acquirente, e cioè da vizi; tale dato la sentenza ha tratto dal fattoche, diversamente, la società acquirente non avrebbe trattenuto lavettura presso di sé per circa sette mesi, da inizio marzo 2013 alladiffida dell’ottobre successivo e perché, diversamente, non avrebbeeseguito gli interventi di riparazione e di revisione sulla pompa e sullaturbina, confermati in sede di interpello e di cui ai capitoli 3, 4 e 5dell’acquirente.

A fronte di questo accertamento in fatto,sull’esecuzione di interventi anche di riparazione, tutte le affermazioniNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026della ricorrente volte a sostenere che le problematiche della vetturaerano riferite soltanto all’usura e la venditrice l’aveva trattenuta pressodi sé per ragioni di cortesia non possono trovare ingresso in questasede: l’esistenza di vizi è stata accertata dalla Corte territoriale sullabase delle dichiarazioni di contenuto confessorio rese dal legalerappresentante della società venditrice nell’interrogatorio formale,valutate unitamente al dato del trattenimento della vettura presso lavenditrice per sette mesi, fino a ottobre 2013.

Il tentativo dellaricorrente di leggere le dichiarazioni del legale rappresentante dellasocietà, in ordine all’esecuzione di riparazioni, e il dato oggettivo deltempo in cui la vettura è stata trattenuta presso la venditrice in terminidiversi da quelli eseguiti dalla Corte territoriale si risolve nella richiestadi un diverso apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie,estraneo al sindacato di legittimità.

Né il contenuto dei motivi di ricorsopuò essere integrato con le deduzioni svolte nella memoria illustrativadepositata ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., in quanto la memoria nonpuò integrare i motivi del ricorso per cassazione, assolvendoall’esclusiva funzione di chiarire e illustrare i motivi che sono già statiritualmente -cioè in maniera completa, compiuta e definitiva –enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale siesaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. Sez. 2 30-3-2023 n.8949, Cass. Sez. 1 20-12-2016 n. 26332, Cass. Sez.

L 8-8-1986 n.5000).4.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1490, 1492e 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello abbia posto a caricodella venditrice l’onere di provare l’assenza di malfunzionamenti almotore relativi ai vizi dedotti dal compratore, laddove ha dichiarato chela società non aveva provato che gli interventi riparatori avesseroeliminato i malfunzionamenti; ciò in quanto Cass., Sez.

Un., n.Numero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/202611748/2019 ha enunciato il principio secondo il quale è il compratoreche esercita l’azione di risoluzione ad avere l’onere di provarel’esistenza dei vizi.4.1.

Il motivo è infondato.Come esposto nella disamina del primo e del secondo motivo, lasentenza ha ritenuto raggiunta la prova sull’esistenza dei vizi delveicolo sulla base della considerazione dell’esecuzione di interventi diriparazione e revisione sulla pompa di iniezione e sulla turbina, damarzo a ottobre 2013, confermati in sede di interpello e acquisiti incausa.

Quindi, non si pone questione di onere della prova sull’esistenzadei vizi, perché i vizi sono stati accertati in causa.La sentenza di seguito ha dichiarato che la società acquirente nonaveva dimostrato che gli interventi riparatori e di revisione avesseroeliminato i malfunzionamenti al motore.

All’evidenza, tale affermazioneè riferita solo all’esecuzione dell’attività posta in essere dalla venditriceper riparare i vizi, già accertati, e non ha comportato alcuna erroneainversione dell’onere della prova, perché era la venditrice che avevaeseguito le riparazioni ad avere l’onere di dimostrare i risultati dellasua attività.

In mancanza della prova che gli interventi fossero statirisolutivi, e quindi avessero eliminato i vizi già accertati,legittimamente la sentenza ha ritenuto l’inadempimento in capo allasocietà venditrice e ha dichiarato la risoluzione del contratto per il suoinadempimento.5.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2729 cod.civ. ed evidenzia che la presunzione giuridicamente valida non puòfondarsi su dati meramente ipotetici ma, trattandosi di deduzionelogica, deve essere desunta da fatti certi; perciò lamenta che lasentenza impugnata abbia fatto discendere la prova dell’esistenza deivizi dedotti dall’acquirente solo dal tempo trascorso presso il venditoreNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026della vettura, nonostante abbia anche dato atto che il compratore nonaveva giustificato le ragioni del mancato ritiro della vettura dopol’intimazione di cui alla lettera del 21-10-2013; evidenzia che, a frontedi questo dato, la motivazione non è né logica né rispettosa dei principisulla prova per presunzioni.5.1.

Il motivo è infondato.Si premette che la denuncia in cassazione di violazione o falsaapplicazione dell’art. 2729 cod. civ. può prospettarsi solo quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi lapresunzione su fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e nonanche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione dellecircostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenzaprobabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito(Cass. Sez. 2 21-3-2022 n. 9054); infatti, la valutazione dellaricorrenza della precisione, gravità e concordanza e dell’idoneità deglielementi presuntivi aventi tale carattere a dimostrare i fatti ignoti daprovare costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 1 25-9-2023 n. 27266).Nella fattispecie nessuno degli argomenti della ricorrente è svoltoin tal senso ed è utile a fare emergere errore rilevante in sede dilegittimità nello svolgimento del ragionamento presuntivo.Infatti, la sentenza (pag.6), dopo avere considerato che lavenditrice aveva trattenuto la vettura presso di sé da marzo 2013 finoalla diffida dell’ottobre successivo, per eseguire i lavori di riparazione,ha dichiarato che l’acquirente non aveva sufficientemente giustificatole ragioni del mancato ritiro della vettura dopo avere ricevutol’intimazione di cui alla lettera 21-10-2013, perché i capitoli di provasul punto erano generici; nel contempo, ha considerato che laNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026venditrice aveva risposto alla diffida ad adempiere inviatadall’acquirente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la lettera del 24-1-2014, nella qualedava atto che la vettura era stata oggetto di una ulteriore verifica erevisione presso uno specialista di Milano.

Da questo dato di fatto lasentenza ha tratto la conseguenza dell’irrilevanza del mancato ritirodella vettura a seguito dell’intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con questocontenuto la pronuncia si sottrae a ogni critica in questa sede: lasentenza si è limitata ad affermare che il venditore non aveva offertodi provare in termini ammissibili perché non aveva dato esecuzioneall’intimazione della venditrice di provvedere al ritiro del veicolo aottobre 2013 ma si trattava di dato irrilevante, perché risultava dallalettera del 24-1-2014 che anche successivamente all’ottobre 2013 ilveicolo era stato sottoposto a verifiche e revisioni.

Ciò significa,secondo quanto chiaramente esposto dalla sentenza impugnata, chenon era ascrivibile al compratore alcun inadempimento in relazione alladiffida del 21-10-2013, perché quella diffida non si giustificava, a frontedel dato che i malfunzionamenti a ottobre 2013 non erano risolti.6.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce omesso esame di fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., con riguardo all’intimazione al ritirodella vettura, eseguita dalla società venditrice nella mail del 24-1-2014di risposta alla diffida ad adempiere del compratore in data 22-1-2014;sostiene che la sentenza impugnata abbia eseguito una lettura dellamissiva erronea, perché, appunto, si trattava di intimazione adadempiere.6.1.

Il motivo è infondato.L’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione attualeprevede il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026abbia carattere decisivo, e cioè che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia; pertanto l’omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante in causa siastato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.Sez. 2 29-10-2018 n. 27415, Cass. Sez.

Un. 7-4-2014 n. 8053, pertutte).

Nella fattispecie non sussiste l’omesso esame della missiva del24-1-2014, perché la sentenza ha espressamente esaminato talelettera, valorizzando l’ammissione relativa al fatto che il veicolo erastato oggetto di ulteriore verifica/revisione presso uno specialista diMilano, quale elemento indicante che il veicolo aveva necessitato diulteriori interventi di riparazione dopo l’ottobre del 2013.

All’evidenza,si rimane nell’ambito dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie,riservato al giudice di merito ed estraneo al sindacato di legittimità, inquanto svolto in termini immuni da vizi logici e giuridici.7.

Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] che sia stata rigettata la sua domanda di risarcimento deldanno all’immagine; deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.l’omesso esame del fatto decisivo, relativo all’avvenuta segnalazionealla [OSCURATO:PERSONA], che assume documentalmente provato, dal suodocumento

10. Il ricorrente incidentale sostiene che la Corte d’appelloabbia esaminato solo la prima pagina del documento 10, e non laseconda pagina, nella quale era riportata la lettera 22-4-2016, nellaquale si preannunciava che la posizione debitoria sarebbe stata oggettodi segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA].7.1.

Il motivo è infondato.Come già esposto al punto 6.1., il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di fatto storico che abbiacarattere decisivo, e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato unNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026esito diverso della controversia; pertanto l’omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo, quando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella fattispecie il ricorrentelamenta l’omesso esame del contenuto della lettera 22-4-2016, nellaquale si preannunciava a [OSCURATO:PERSONA] la segnalazione alla CentraleRischi, nel caso in cui la posizione fosse stata a sofferenza; però sitratta di una singola risultanza probatoria, neppure attestantel’avvenuta segnalazione, della quale la sentenza non aveva ragione didare specificamente conto.

Infatti, la sentenza ha esaminato ilcontenuto del documento del 30-8-2016, e perciò di data successiva,e ha escluso che vi fosse stato il danno all’immagine lamentato, perchéin quel documento si faceva riferimento solo, in termini generici, aelementi di negatività non direttamente collegabili alla vicenda; inquesto modo, è stata espressa la valutazione sulle risultanze istruttorieriservata al giudice di merito e che il ricorrente incidentale, in modoinammissibile, avrebbe voluto fosse eseguito in termini diversi.8.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta laviolazione o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.degli artt. 1493 e 1494 cod. civ., evidenziando di avere chiesto ilrisarcimento del danno non patrimoniale conseguente al disagio patitoper non avere potuto disporre della vettura da febbraio 2013 fino alladata di definizione del giudizio e lamenta che la domanda non sia stataoggetto di alcuna valutazione.8.1.

Il motivo è inammissibile.La sentenza (pag.9) ha preso in esame la domanda di risarcimentodel danno formulata dall’acquirente, considerando in primo luogo chelo stesso non aveva mai potuto effettivamente usare la vettura e perciòriconoscendogli la somma di euro 471,00 relativa al pagamento delNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026premio assicurativo attestato dal doc.

13. In questo modo, la sentenzaha escluso l’esistenza di altri danni conseguiti al mancato uso dellavettura e il ricorrente, facendo riferimento al disagio e al danno nonpatrimoniale, non riesce a censurare in termini pertinenti la pronuncia;ciò, in primo luogo, perché non spiega la ragione per la quale avrebbedovuto essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale,e cioè non identifica la situazione soggettiva protetta a livellocostituzionale di cui lamenti la lesione, stante il principio secondo ilquale il risarcimento del danno non patrimoniale consegue alla lesionedi interessi costituzionalmente garantiti (Cass. Sez. 3 17-9-2025 n.25474, Cass. Sez. 3 26-11-2024 n. 30461, per tutte).9.

Si dà atto che nessuna delle deduzioni svolte nel primo e nelsecondo motivo di ricorso incidentale è finalizzata a censurare lapronuncia relativa alla domanda di rimborso della somma corrispostaa [OSCURATO:PERSONA]; quindi, non può essere esaminata larichiesta di cassazione della relativa pronuncia, in quanto totalmentepriva della parte argomentativa necessaria a integrare motivo di ricorsoammissibile.10.

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce violazioneo falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 91,347, 165 e 166 cod. proc. civ. e lamenta che la sentenza impugnata,nello statuire sul rimborso delle spese di lite, non gli abbia riconosciutoil rimborso del contributo unificato pagato in primo grado, sulla basedell’assunto che nel fascicolo di ufficio di primo grado non risultavaallegata l’attestazione del relativo pagamento.

Evidenzia che nonsussiste l’obbligo del deposito in appello del fascicolo di parte di primogrado e lamenta la limitazione al ristoro integrale delle spese.10.1.

Il motivo è fondato.È già stato enunciato il principio secondo il quale, in tema di speseprocessuali, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato, aiNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1 d.P.R. n. 115/2002 è prevista ex legeper un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla partesoccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendosottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di dispornela compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare,tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudicemedesimo (Cass. Sez. 3 18-9-2025 n. 25611, Cass. Sez. 1 10-7-2019n. 18529, Cass. Sez. 6-3 23-9-2015 n. 18828).

Quindi, la Corted’appello non avrebbe neppure potuto escludere che l’importo delcontributo unificato gravasse sulla parte soccombente e per questo larelativa pronuncia deve essere cassata; poiché non sono necessari altriaccertamenti di fatto, si pronuncia ex art. 384 co. 2 cod. proc. civ.,ferma per il resto la sentenza impugnata, anche in ordine al ripartodelle spese, già integralmente poste a carico della società venditricedalla sentenza impugnata.11.

In conclusione, il ricorso principale deve essere integralmenterigettato e il ricorso incidentale deve essere accolto limitatamente alterzo motivo.

Stante la parziale reciproca soccombenza econsideratane l’entità, sono compensate per la quota di tre quarti lespese del giudizio di legittimità e la società ricorrente è condannata allarifusione a favore del ricorrente incidentale del residuo quarto.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale, rigettaintegralmente il ricorso principale e rigetta per il resto il ricorsoNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026incidentale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al terzo motivodi ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, dichiara che ilcontributo unificato relativo al giudizio di primo grado è a carico diL’[OSCURATO:SOCIETA]., ferma nel resto la sentenza impugnata;compensa per la quota di tre quarti le spese del giudizio di legittimitàe condanna la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione a favore delricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] della residua quota di unquarto, quota che liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro 750,00 percompensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario dellespese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteprincipale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione, il 17-6-2026La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 908/2020 della Corte d’appello di Torino,depositata il 17-9-2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17-6-2026 dalla dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza impugnata, n. 908/2020 pubblicata il 17-9-2020, la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primogrado n. 127/2019 del Tribunale di Aosta e in parziale accoglimentodella domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato risolto perinadempimento della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. il contrattoNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026sottoscritto tra [OSCURATO:PERSONA] e la società il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e avente a oggettola vettura usata [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]; per l’effetto, hacondannato la società venditrice a pagare all’acquirente euro 5.500,00,oltre interessi legali dal 14-7-2014 ed euro 471,00; ha rigettato ladomanda riconvenzionale proposta dalla società al fine di ottenere ilcorrispettivo per la custodia del mezzo dopo che l’acquirente si erarifiutato di ritirarlo; l’ha condannata alla rifusione a favore dell’attoredelle spese di lite di entrambi i gradi, escluso il contributo unificato delgiudizio di primo grado, in quanto non ne era provato il pagamento.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, con il quale haproposto anche ricorso incidentale affidato a tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito al ricorso incidentale concontroricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 17-6-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce l’omesso esamedi fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., con riguardo all’omessaconsiderazione dell’assenza di interventi di riparazione e sostituzionedi pezzi meccanici e quindi dell’assenza di vizi di funzionamento delmotore. La ricorrente sostiene che l’unico intervento eseguito eraquello del controllo della resa del motore e aggiunge che il legalerappresentante della società, nel rendere l’interrogatorio formale,aveva dichiarato che il veicolo non aveva veri e propri difetti e il clientenon era mai rimasto a piedi; evidenzia che il fatto era stato oggetto diNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026discussione tra le parti e che già la sentenza di primo grado avevaaccertato che gli interventi non erano stati determinati dall’esigenza diconsentire la marcia del veicolo, ma erano stati eseguiti per migliorarele prestazioni e l’efficienza del mezzo, rispetto allo stato di usura nelquale versava al momento della vendita.2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce l’omessoesame di fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., conriguardo all’omessa considerazione che gli unici interventi eseguiti sulmezzo riguardavano la revisione e la pulizia della pompa di iniezione edella turbina e non erano dovuti a malfunzionamenti del mezzo, nonessendo mai emerso che il veicolo non fosse in grado di circolare insicurezza. La ricorrente evidenzia che già la sentenza di primo gradoaveva ritenuto che gli interventi erano stati eseguiti per migliorare leprestazioni e l’efficienza del mezzo, rispetto allo stato di usura in cui sitrovava al momento della vendita.3. Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente stante lacontinuità di argomentazioni, sono infondati, in quanto non sussistel’omesso esame di fatti decisivi lamentato dalla ricorrente, ma soltantoun apprezzamento delle risultanze istruttorie eseguito dalla Corted’appello diverso da quello eseguito dal giudice di primo grado.La sentenza impugnata (pag. 6) ha accertato che la vettura eraaffetta dai problemi di funzionamento al motore lamentatidall’acquirente, e cioè da vizi; tale dato la sentenza ha tratto dal fattoche, diversamente, la società acquirente non avrebbe trattenuto lavettura presso di sé per circa sette mesi, da inizio marzo 2013 alladiffida dell’ottobre successivo e perché, diversamente, non avrebbeeseguito gli interventi di riparazione e di revisione sulla pompa e sullaturbina, confermati in sede di interpello e di cui ai capitoli 3, 4 e 5dell’acquirente. A fronte di questo accertamento in fatto,sull’esecuzione di interventi anche di riparazione, tutte le affermazioniNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026della ricorrente volte a sostenere che le problematiche della vetturaerano riferite soltanto all’usura e la venditrice l’aveva trattenuta pressodi sé per ragioni di cortesia non possono trovare ingresso in questasede: l’esistenza di vizi è stata accertata dalla Corte territoriale sullabase delle dichiarazioni di contenuto confessorio rese dal legalerappresentante della società venditrice nell’interrogatorio formale,valutate unitamente al dato del trattenimento della vettura presso lavenditrice per sette mesi, fino a ottobre 2013. Il tentativo dellaricorrente di leggere le dichiarazioni del legale rappresentante dellasocietà, in ordine all’esecuzione di riparazioni, e il dato oggettivo deltempo in cui la vettura è stata trattenuta presso la venditrice in terminidiversi da quelli eseguiti dalla Corte territoriale si risolve nella richiestadi un diverso apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie,estraneo al sindacato di legittimità. Né il contenuto dei motivi di ricorsopuò essere integrato con le deduzioni svolte nella memoria illustrativadepositata ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., in quanto la memoria nonpuò integrare i motivi del ricorso per cassazione, assolvendoall’esclusiva funzione di chiarire e illustrare i motivi che sono già statiritualmente -cioè in maniera completa, compiuta e definitiva –enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale siesaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. Sez. 2 30-3-2023 n.8949, Cass. Sez. 1 20-12-2016 n. 26332, Cass. Sez. L 8-8-1986 n.5000).4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1490, 1492e 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello abbia posto a caricodella venditrice l’onere di provare l’assenza di malfunzionamenti almotore relativi ai vizi dedotti dal compratore, laddove ha dichiarato chela società non aveva provato che gli interventi riparatori avesseroeliminato i malfunzionamenti; ciò in quanto Cass., Sez. Un., n.Numero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/202611748/2019 ha enunciato il principio secondo il quale è il compratoreche esercita l’azione di risoluzione ad avere l’onere di provarel’esistenza dei vizi.4.1. Il motivo è infondato.Come esposto nella disamina del primo e del secondo motivo, lasentenza ha ritenuto raggiunta la prova sull’esistenza dei vizi delveicolo sulla base della considerazione dell’esecuzione di interventi diriparazione e revisione sulla pompa di iniezione e sulla turbina, damarzo a ottobre 2013, confermati in sede di interpello e acquisiti incausa. Quindi, non si pone questione di onere della prova sull’esistenzadei vizi, perché i vizi sono stati accertati in causa.La sentenza di seguito ha dichiarato che la società acquirente nonaveva dimostrato che gli interventi riparatori e di revisione avesseroeliminato i malfunzionamenti al motore. All’evidenza, tale affermazioneè riferita solo all’esecuzione dell’attività posta in essere dalla venditriceper riparare i vizi, già accertati, e non ha comportato alcuna erroneainversione dell’onere della prova, perché era la venditrice che avevaeseguito le riparazioni ad avere l’onere di dimostrare i risultati dellasua attività. In mancanza della prova che gli interventi fossero statirisolutivi, e quindi avessero eliminato i vizi già accertati,legittimamente la sentenza ha ritenuto l’inadempimento in capo allasocietà venditrice e ha dichiarato la risoluzione del contratto per il suoinadempimento.5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2729 cod.civ. ed evidenzia che la presunzione giuridicamente valida non puòfondarsi su dati meramente ipotetici ma, trattandosi di deduzionelogica, deve essere desunta da fatti certi; perciò lamenta che lasentenza impugnata abbia fatto discendere la prova dell’esistenza deivizi dedotti dall’acquirente solo dal tempo trascorso presso il venditoreNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026della vettura, nonostante abbia anche dato atto che il compratore nonaveva giustificato le ragioni del mancato ritiro della vettura dopol’intimazione di cui alla lettera del 21-10-2013; evidenzia che, a frontedi questo dato, la motivazione non è né logica né rispettosa dei principisulla prova per presunzioni.5.1. Il motivo è infondato.Si premette che la denuncia in cassazione di violazione o falsaapplicazione dell’art. 2729 cod. civ. può prospettarsi solo quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi lapresunzione su fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e nonanche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione dellecircostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenzaprobabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito(Cass. Sez. 2 21-3-2022 n. 9054); infatti, la valutazione dellaricorrenza della precisione, gravità e concordanza e dell’idoneità deglielementi presuntivi aventi tale carattere a dimostrare i fatti ignoti daprovare costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 1 25-9-2023 n. 27266).Nella fattispecie nessuno degli argomenti della ricorrente è svoltoin tal senso ed è utile a fare emergere errore rilevante in sede dilegittimità nello svolgimento del ragionamento presuntivo.Infatti, la sentenza (pag.6), dopo avere considerato che lavenditrice aveva trattenuto la vettura presso di sé da marzo 2013 finoalla diffida dell’ottobre successivo, per eseguire i lavori di riparazione,ha dichiarato che l’acquirente non aveva sufficientemente giustificatole ragioni del mancato ritiro della vettura dopo avere ricevutol’intimazione di cui alla lettera 21-10-2013, perché i capitoli di provasul punto erano generici; nel contempo, ha considerato che laNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026venditrice aveva risposto alla diffida ad adempiere inviatadall’acquirente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la lettera del 24-1-2014, nella qualedava atto che la vettura era stata oggetto di una ulteriore verifica erevisione presso uno specialista di Milano. Da questo dato di fatto lasentenza ha tratto la conseguenza dell’irrilevanza del mancato ritirodella vettura a seguito dell’intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con questocontenuto la pronuncia si sottrae a ogni critica in questa sede: lasentenza si è limitata ad affermare che il venditore non aveva offertodi provare in termini ammissibili perché non aveva dato esecuzioneall’intimazione della venditrice di provvedere al ritiro del veicolo aottobre 2013 ma si trattava di dato irrilevante, perché risultava dallalettera del 24-1-2014 che anche successivamente all’ottobre 2013 ilveicolo era stato sottoposto a verifiche e revisioni. Ciò significa,secondo quanto chiaramente esposto dalla sentenza impugnata, chenon era ascrivibile al compratore alcun inadempimento in relazione alladiffida del 21-10-2013, perché quella diffida non si giustificava, a frontedel dato che i malfunzionamenti a ottobre 2013 non erano risolti.6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce omesso esame di fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., con riguardo all’intimazione al ritirodella vettura, eseguita dalla società venditrice nella mail del 24-1-2014di risposta alla diffida ad adempiere del compratore in data 22-1-2014;sostiene che la sentenza impugnata abbia eseguito una lettura dellamissiva erronea, perché, appunto, si trattava di intimazione adadempiere.6.1. Il motivo è infondato.L’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione attualeprevede il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026abbia carattere decisivo, e cioè che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia; pertanto l’omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante in causa siastato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.Sez. 2 29-10-2018 n. 27415, Cass. Sez. Un. 7-4-2014 n. 8053, pertutte). Nella fattispecie non sussiste l’omesso esame della missiva del24-1-2014, perché la sentenza ha espressamente esaminato talelettera, valorizzando l’ammissione relativa al fatto che il veicolo erastato oggetto di ulteriore verifica/revisione presso uno specialista diMilano, quale elemento indicante che il veicolo aveva necessitato diulteriori interventi di riparazione dopo l’ottobre del 2013. All’evidenza,si rimane nell’ambito dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie,riservato al giudice di merito ed estraneo al sindacato di legittimità, inquanto svolto in termini immuni da vizi logici e giuridici.7. Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] che sia stata rigettata la sua domanda di risarcimento deldanno all’immagine; deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.l’omesso esame del fatto decisivo, relativo all’avvenuta segnalazionealla [OSCURATO:PERSONA], che assume documentalmente provato, dal suodocumento 10. Il ricorrente incidentale sostiene che la Corte d’appelloabbia esaminato solo la prima pagina del documento 10, e non laseconda pagina, nella quale era riportata la lettera 22-4-2016, nellaquale si preannunciava che la posizione debitoria sarebbe stata oggettodi segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA].7.1. Il motivo è infondato.Come già esposto al punto 6.1., il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di fatto storico che abbiacarattere decisivo, e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato unNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026esito diverso della controversia; pertanto l’omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo, quando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella fattispecie il ricorrentelamenta l’omesso esame del contenuto della lettera 22-4-2016, nellaquale si preannunciava a [OSCURATO:PERSONA] la segnalazione alla CentraleRischi, nel caso in cui la posizione fosse stata a sofferenza; però sitratta di una singola risultanza probatoria, neppure attestantel’avvenuta segnalazione, della quale la sentenza non aveva ragione didare specificamente conto. Infatti, la sentenza ha esaminato ilcontenuto del documento del 30-8-2016, e perciò di data successiva,e ha escluso che vi fosse stato il danno all’immagine lamentato, perchéin quel documento si faceva riferimento solo, in termini generici, aelementi di negatività non direttamente collegabili alla vicenda; inquesto modo, è stata espressa la valutazione sulle risultanze istruttorieriservata al giudice di merito e che il ricorrente incidentale, in modoinammissibile, avrebbe voluto fosse eseguito in termini diversi.8. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta laviolazione o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.degli artt. 1493 e 1494 cod. civ., evidenziando di avere chiesto ilrisarcimento del danno non patrimoniale conseguente al disagio patitoper non avere potuto disporre della vettura da febbraio 2013 fino alladata di definizione del giudizio e lamenta che la domanda non sia stataoggetto di alcuna valutazione.8.1. Il motivo è inammissibile.La sentenza (pag.9) ha preso in esame la domanda di risarcimentodel danno formulata dall’acquirente, considerando in primo luogo chelo stesso non aveva mai potuto effettivamente usare la vettura e perciòriconoscendogli la somma di euro 471,00 relativa al pagamento delNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026premio assicurativo attestato dal doc. 13. In questo modo, la sentenzaha escluso l’esistenza di altri danni conseguiti al mancato uso dellavettura e il ricorrente, facendo riferimento al disagio e al danno nonpatrimoniale, non riesce a censurare in termini pertinenti la pronuncia;ciò, in primo luogo, perché non spiega la ragione per la quale avrebbedovuto essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale,e cioè non identifica la situazione soggettiva protetta a livellocostituzionale di cui lamenti la lesione, stante il principio secondo ilquale il risarcimento del danno non patrimoniale consegue alla lesionedi interessi costituzionalmente garantiti (Cass. Sez. 3 17-9-2025 n.25474, Cass. Sez. 3 26-11-2024 n. 30461, per tutte).9. Si dà atto che nessuna delle deduzioni svolte nel primo e nelsecondo motivo di ricorso incidentale è finalizzata a censurare lapronuncia relativa alla domanda di rimborso della somma corrispostaa [OSCURATO:PERSONA]; quindi, non può essere esaminata larichiesta di cassazione della relativa pronuncia, in quanto totalmentepriva della parte argomentativa necessaria a integrare motivo di ricorsoammissibile.10. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce violazioneo falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 91,347, 165 e 166 cod. proc. civ. e lamenta che la sentenza impugnata,nello statuire sul rimborso delle spese di lite, non gli abbia riconosciutoil rimborso del contributo unificato pagato in primo grado, sulla basedell’assunto che nel fascicolo di ufficio di primo grado non risultavaallegata l’attestazione del relativo pagamento. Evidenzia che nonsussiste l’obbligo del deposito in appello del fascicolo di parte di primogrado e lamenta la limitazione al ristoro integrale delle spese.10.1. Il motivo è fondato.È già stato enunciato il principio secondo il quale, in tema di speseprocessuali, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato, aiNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1 d.P.R. n. 115/2002 è prevista ex legeper un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla partesoccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendosottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di dispornela compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare,tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudicemedesimo (Cass. Sez. 3 18-9-2025 n. 25611, Cass. Sez. 1 10-7-2019n. 18529, Cass. Sez. 6-3 23-9-2015 n. 18828). Quindi, la Corted’appello non avrebbe neppure potuto escludere che l’importo delcontributo unificato gravasse sulla parte soccombente e per questo larelativa pronuncia deve essere cassata; poiché non sono necessari altriaccertamenti di fatto, si pronuncia ex art. 384 co. 2 cod. proc. civ.,ferma per il resto la sentenza impugnata, anche in ordine al ripartodelle spese, già integralmente poste a carico della società venditricedalla sentenza impugnata.11. In conclusione, il ricorso principale deve essere integralmenterigettato e il ricorso incidentale deve essere accolto limitatamente alterzo motivo. Stante la parziale reciproca soccombenza econsideratane l’entità, sono compensate per la quota di tre quarti lespese del giudizio di legittimità e la società ricorrente è condannata allarifusione a favore del ricorrente incidentale del residuo quarto.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale, rigettaintegralmente il ricorso principale e rigetta per il resto il ricorsoNumero registro generale 7441/2021Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 21311/2026Data pubblicazione 23/06/2026incidentale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al terzo motivodi ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, dichiara che ilcontributo unificato relativo al giudizio di primo grado è a carico diL’[OSCURATO:SOCIETA]., ferma nel resto la sentenza impugnata;compensa per la quota di tre quarti le spese del giudizio di legittimitàe condanna la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione a favore delricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] della residua quota di unquarto, quota che liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro 750,00 percompensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario dellespese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteprincipale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione, il 17-6-2026La PresidenteLinalisa Cavallino
Sentenza Cassazione n. 21311/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris