CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2018
Cassazione n. 09140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23617/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA] A RL e AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di CAMPOBASSO n. 27/2018 , depositata il01/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 7 marzo 2023 – Pres. Mancino, rel. Buffa causa numero 10 –r.g. 23617/18 Con sentenza dell’1/2/18 la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto solo parzialmente la domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di ammissione al passivo di credito dell'INPS portato da cartelle esattoriali nei confronti della società in epigrafe, ritenendo parte dei crediti prescritti per non essere la domanda di condono atto di ricognizione di debito con valenza interruttiva della prescrizione e non operando la sospensione della prescrizione per il periodo di pagamento rateale delle somme del condono. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo; la società è rimasta intimata. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 2935 c.c., 115 c.p.c.e 3 legge 335 del 95, per avere la Corte territoriale trascurato che la prescrizione non era maturata in ragione della presentazione di due domande di condono e del tempo decorso dall’ultimo versamento rateale (quando la società era ancora in bonis) e dalla sentenza dichiarativa del fallimento e la domanda di insinuazione al passivo. Il motivo è fondato alla luce degli insegnamenti di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 24280 del 29/09/2008, Rv. 604979 – 01; Sez. L - , Ordinanza n. 26604 del 09/11/2017, Rv. 646499 - 01), che ha precisato che, in tema di condono previdenziale (nella specie, quello disciplinato dal d.l. n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997), l'esigenza pubblicistica di garantire all'ente creditore una rapida realizzazione dei suoi diritti, riducendo il contenzioso attraverso una parziale remissione dei debiti, comporta, ove il contribuente acceda al condono, la parziale sottrazione del rapporto obbligatorio al regime civilistico attribuendo al termine per l'adempimento un carattere decadenziale, non prorogabile quali siano le ragioni dell'inadempimento o del ritardo, e precludendo all'ente, fino a che la procedura è pendente, di far valere l'originaria pretesa creditoria e di porre in essere atti interruttivi del termine di prescrizione. Conseguentemente, la domanda di condono, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando che non risultava accertato se i versamenti effettuati dal contribuente - e documentati dall'INPS - si inserissero effettivamente tra quelli previsti in conseguenza della domanda di condono, e, quindi, avessero efficacia sospensiva della prescrizione) La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata. La causa va rinviata alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di lite. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa Corte d’appello in diversa composizion