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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14701/2026

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lla Corte di Appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositatedalle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, haconfermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino in data 13 dicembre2024, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro500,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen..2.

Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, deduce violazione degliartt. 178, 180 e 601 cod. proc. pen..La difesa rappresenta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è statonotificato al [OSCURATO:PERSONA] in data 01 ottobre 2025 con conseguente inosservanzadel termine a comparire di quaranta giorni previsto dall’art. 601 cod. proc. pen.,Secondo la prospettazione difensiva, la motivazione con cui la Corte territorialeha rigettato l’eccezione di nullità sarebbe erronea e in contrasto con i principi,consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in materia di diritto di difesa.

Ladifesa evidenzia, in particolare, che l’inosservanza del termine di comparizioneintegra una nullità di ordine generale a regime intermedio anche quando ilprocedimento sia trattato in forma cartolare.Si sostiene, inoltre, che non possa ritenersi verificata alcuna sanatoria dellanullità, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale conargomentazione erronea, atteso che l’eccezione è stata propostatempestivamente con memoria depositata in data 8 ottobre 2025.3.

Il difensore del ricorrente, in data 18 marzo 2026, ha depositato conclusioniscritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.2.

L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioniprocessuali, comprova come, nel caso di specie, la citazione dell'imputato siaavvenuta in violazione del termine dilatorio minimo di quaranta giorni previstodall’art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., nel testo novellato applicabileratione temporis al giudizio in esame.In particolare, come correttamente dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, lanotificazione del decreto di citazione in appello si è perfezionata nei suoiconfronti in data 01 ottobre 2025, mentre l’udienza di trattazione è statacelebrata il 05 novembre 2025.

Ne consegue l’evidente mancato rispetto deltermine minimo a comparire di quaranta giorni stabilito dall’art. 601, commaterzo, cod. proc. pen..Ciò posto, deve rilevarsi l’erroneità dell’assunto dei giudici di appello, secondocui la nullità derivante dalla violazione del suddetto termine sarebbe statasanata dal comportamento processuale della parte, e segnatamente dalmancato deposito di richiesta di trattazione orale e dalla successivapresentazione di conclusioni scritte anteriormente alla trattazione del giudiziocartolare (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).Tale conclusione non considera che la difesa ha tempestivamente eccepito, conmemoria depositata in data 8 ottobre 2025, la violazione del termine previstodall’art. 601 cod. proc. pen. e la conseguente nullità di ordine generale,rendendo irrilevanti sia la mancata richiesta di trattazione orale sia il deposito diconclusioni scritte (vedi Sez. 5, n. 32910 del 20/06/2023, Nicolescu, Rv.285009–01 in tema di mancata partecipazione dell’imputato all’udienza diappello).La Corte territoriale ha, invero, disatteso il principio di diritto secondo cui ilmancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma terzo,cod. proc. pen. integra una nullità generale a regime intermedio, preordinata agarantire la partecipazione dell’imputato al giudizio, che deve essere dedottanei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e quindi, nel caso di giudiziocartolare, mediante memoria scritta depositata prima della deliberazione dellasentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv.282970-01; Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, Miranda, Rv. 285585 – 01; Sez.4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796–01; Sez.

U, n. 42125 del27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096-02).Né la rilevabilità di tale nullità può ritenersi esclusa dalla circostanza chel’udienza sia stata celebrata nelle forme del giudizio cartolare, in difetto dirichiesta di trattazione in presenza, atteso che il termine in questione non èprevisto al solo fine di consentire la comparizione dell’imputato ma assolve, piùin generale, alla funzione di garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesa nelgiudizio di appello; ne consegue che la sua indebita compressione incide in ognicaso sulla legittimità del procedimento.All’error in procedendo ora evidenziato consegue l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello diTorino in diversa composizione per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di Appello di Torino in diversa composizione per l'ulteriore corso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di Appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositatedalle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, haconfermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino in data 13 dicembre2024, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro500,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen..2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, deduce violazione degliartt. 178, 180 e 601 cod. proc. pen..La difesa rappresenta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è statonotificato al [OSCURATO:PERSONA] in data 01 ottobre 2025 con conseguente inosservanzadel termine a comparire di quaranta giorni previsto dall’art. 601 cod. proc. pen.,Secondo la prospettazione difensiva, la motivazione con cui la Corte territorialeha rigettato l’eccezione di nullità sarebbe erronea e in contrasto con i principi,consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in materia di diritto di difesa. Ladifesa evidenzia, in particolare, che l’inosservanza del termine di comparizioneintegra una nullità di ordine generale a regime intermedio anche quando ilprocedimento sia trattato in forma cartolare.Si sostiene, inoltre, che non possa ritenersi verificata alcuna sanatoria dellanullità, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale conargomentazione erronea, atteso che l’eccezione è stata propostatempestivamente con memoria depositata in data 8 ottobre 2025.3. Il difensore del ricorrente, in data 18 marzo 2026, ha depositato conclusioniscritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.2. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioniprocessuali, comprova come, nel caso di specie, la citazione dell'imputato siaavvenuta in violazione del termine dilatorio minimo di quaranta giorni previstodall’art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., nel testo novellato applicabileratione temporis al giudizio in esame.In particolare, come correttamente dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, lanotificazione del decreto di citazione in appello si è perfezionata nei suoiconfronti in data 01 ottobre 2025, mentre l’udienza di trattazione è statacelebrata il 05 novembre 2025. Ne consegue l’evidente mancato rispetto deltermine minimo a comparire di quaranta giorni stabilito dall’art. 601, commaterzo, cod. proc. pen..Ciò posto, deve rilevarsi l’erroneità dell’assunto dei giudici di appello, secondocui la nullità derivante dalla violazione del suddetto termine sarebbe statasanata dal comportamento processuale della parte, e segnatamente dalmancato deposito di richiesta di trattazione orale e dalla successivapresentazione di conclusioni scritte anteriormente alla trattazione del giudiziocartolare (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).Tale conclusione non considera che la difesa ha tempestivamente eccepito, conmemoria depositata in data 8 ottobre 2025, la violazione del termine previstodall’art. 601 cod. proc. pen. e la conseguente nullità di ordine generale,rendendo irrilevanti sia la mancata richiesta di trattazione orale sia il deposito diconclusioni scritte (vedi Sez. 5, n. 32910 del 20/06/2023, Nicolescu, Rv.285009–01 in tema di mancata partecipazione dell’imputato all’udienza diappello).La Corte territoriale ha, invero, disatteso il principio di diritto secondo cui ilmancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma terzo,cod. proc. pen. integra una nullità generale a regime intermedio, preordinata agarantire la partecipazione dell’imputato al giudizio, che deve essere dedottanei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e quindi, nel caso di giudiziocartolare, mediante memoria scritta depositata prima della deliberazione dellasentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv.282970-01; Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, Miranda, Rv. 285585 – 01; Sez.4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796–01; Sez. U, n. 42125 del27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096-02).Né la rilevabilità di tale nullità può ritenersi esclusa dalla circostanza chel’udienza sia stata celebrata nelle forme del giudizio cartolare, in difetto dirichiesta di trattazione in presenza, atteso che il termine in questione non èprevisto al solo fine di consentire la comparizione dell’imputato ma assolve, piùin generale, alla funzione di garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesa nelgiudizio di appello; ne consegue che la sua indebita compressione incide in ognicaso sulla legittimità del procedimento.All’error in procedendo ora evidenziato consegue l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello diTorino in diversa composizione per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di Appello di Torino in diversa composizione per l'ulteriore corso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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