CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01691/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) MUSIO Stefano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) GORGONI Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) CAROLI Andrea, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/09/2020 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA]Amuri (per CAROLI), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per MUSIO) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per GORGONI), che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce - dopo aver rigettato la richiesta di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. - ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi, in data 15/10/2019, con la quale MUSIO Stefano, GORGONI Francesco e CAROLI Andrea erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata, ricettazione di autovettura e porto abusivo di arma da sparo loro ascritti in concorso, nonché - il solo CAROLI - dell'ulteriore reato di detenzione abusiva della predetta arma (il MUSIO e il GORGONI venivano invece assolti, dalla predetta imputazione, per non aver commesso il fatto). 2. Ricorre per cassazione il MUSIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il MUSIO, in ogni caso, aveva compiuto una ulteriore ricettazione nel momento dell'acquisizione della vettura per eseguire la rapina: osservandosi, al riguardo, che il ricorrente non era tra gli esecutori materiali della rapina, che la ricettazione è reato istantaneo e che quindi non è ipotizzabile un concorso morale per adesione a delitto da altri precedentemente commesso. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il porto abusivo di pistola. Si lamenta il mancato apprezzamento delle risultanze probatorie (l'arma non era mai stata in possesso del MUSIO, né era stata ritrovata sulla persona del CAROLI o altrove). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si lamenta il mancato esame ponderato degli elementi di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3. Ricorre per cassazione il GORGONI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento al delitto di ricettazione. Si censura la sentenza con argomenti analoghi a quelli dedotti dal MUSIO, sottolineando che il GORGONI si era limitato ad attendere i complici a qualche chilometro di distanza, a bordo della propria auto. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il porto abusivo di pistola. Si argomenta dall'assoluzione per il delitto di detenzione, sottolineando l'assenza di una disponibilità immediata dell'arma in capo al GORGONI. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. Si lamenta il mancato apprezzamento della confessione e l'omessa motivazione in ordine alla capacità a delinquere del GORGONI. 4. Ricorre per cassazione il CAROLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:2 4.1. Violazione di legge con riferimento alla condanna per le armi. Si evidenzia l'unicità del fatto e la mancanza di prove in ordine al porto, avendo il CAROLI confessato la detenzione al momento del fatto. Si censura la sentenza impugnata per aver risolto la questione "come in un giro di parole". 4.2. Vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla condanna per ricettazione dell'auto. Si lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva valorizzato le dichiarazioni del CAROLI. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dai motivi concernenti la condanna per la ricettazione della vettura utilizzata per la rapina, comuni a tutti i ricorrenti, deve osservarsi che le doglianze appaiono prive della necessaria correlazione con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. In particolare, il MUSIO e il GORGONI hanno inteso censurare il solo passaggio argomentativo della sentenza in cui viene in via residuale evidenziato che, comunque, la ricezione dell'auto al momento della perpetrazione della rapina dà luogo ad una ulteriore ricettazione. Nessun confronto è stato invece proposto con l'altra e principale argomentazione posta a sostegno della condanna: la Corte d'Appello ha infatti disatteso i rilievi imperniati sulla inconfigurabilità di un concorso morale "a posteriori" valorizzando quanto emerso dalle dichiarazioni degli imputati, ritenute indicative — anche per ciò che riguarda il CAROLI - di un loro pieno coinvolgimento in ogni dettaglio organizzativo della rapina, che prevedeva l'utilizzo di una pistola e di un'auto rubata. In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che gli odierni ricorrenti non si siano limitati ad usare una vettura ricettata dagli altri, essendo stati tutti coinvolti nel reperimento degli strumenti operativi: si tratta di un percorso in sé non illogico, che è rimasto privo di specifica confutazione da parte dei ricorrenti. 3. Per ciò che riguarda le censure dedotte con riferimento alla condanna per la pistola utilizzata nella rapina, va in primo luogo evidenziato il carattere meramente reiterativo di quelle del MUSIO e del GORGONI, imperniate sull'assenza di elementi indicativi di una immediata disponibilità dell'arma in capo ai predetti ricorrenti. Deve invero farsi applicazione, nella fattispecie in esame, del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità» (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto 3 insussistente il denunciato vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato solo per detto reato, assolvendolo da quello di concorso in detenzione). Del tutto generica, e comunque manifestamente infondata, risulta poi la censura dedotta nell'interesse del CAROLI, ovvero del soggetto che aveva ammesso di aver utilizzato la pistola nel corso dell'azione delittuosa. Lungi dall'aver utilizzato "un giro di parole", o dall'aver in alcun modo confuso i reati di porto e detenzione dell'arma, la Corte territoriale ha compiutamente e — alla luce delle generiche dichiarazioni del CAROLI - tutt'altro che illogicamente fatto applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta» (così da ultimo Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668, la quale ha ulteriormente precisato, in motivazione, che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto). 4. A conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche per quanto riguarda le residue censure svolte dal MUSIO e dal GORGONI in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. Risultano infatti del tutto immuni da censure deducibili in questa sede le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sia in ordine alla prima questione (alla luce della gravità del fatto e del comportamento tutt'altro che collaborativo mantenuto dopo il delitto) sia in ordine alla misura della pena (ritenuta congrua anche perché di poco superiore ai minimi edittali). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re es