CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2023
Cassazione n. 42590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito i motivi e concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari in Minturno con quella custodiale, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli nei confronti dell'imputato a seguito del controllo effettuato il 18 marzo 2023 dai CC di Scauri, che, oltre a riscontrare la presenza di più persone, in violazione del divieto di comunicare con persone diverse da quelli che lo assistevano, accertavano che nell'appartamento attiguo vi era un altro detenuto e al piano superiore abitavano due pregiudicati. Ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 276 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle indagini difensive dirette a dimostrare che i presenti erano familiari intervenuti ad eseguire lavori di ripristino dell'impianto elettrico ed a provare che la Giannoccoli e la Pettirosso, abitanti al piano superiore dello stesso edificio, stavano solo attraversando le aree comuni per raggiungere la loro abitazione. Si sostiene che il Tribunale, al pari del GIP, non ha tenuto conto di detti elementi e ha valutato negativamente la circostanza che anche il vicino [OSCURATO:PERSONA] era detenuto agli arresti domiciliari per i medesimi reati associativi finalizzati al traffico di droga, senza specificare cosa si intende per medesimi reati e senza tener conto delle misure adottate, dopo l'aggravamento, mediante installazione di un divisorio per evitare qualsiasi occasione di contatto. Si denuncia, pertanto, il vizio di motivazione per non avere il Tribunale motivato sulla gravità, sui motivi e sulle circostanze della violazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone censure solo formalmente relative a vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., in realtà, dirette a sollecitare un inammissibile sindacato su circostanze di fatto e sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale, che, invece, ha reso una motivazione lineare e giuridicamente corretta. Ribadito che in tema di aggravamento delle misure cautelari per violazione delle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, come nel caso in esame, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036), non è ravvisabile la carenza di motivazione su circostanze di fatto e su presunte lacune investigative, colmate dalle indagini difensive, denunciata nel ricorso. Il Tribunale ha dato atto che l'originaria misura custodiale, applicata al ricorrente per numerosi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, era stata sostituita con gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con terzi dopo la definizione del giudizio di primo grado, conclusosi il 10 marzo 2023 con sentenza di condanna alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, ma, appena otto giorni dopo, in occasione di un controllo, la polizia giudiziaria aveva accertato la presenza presso l'abitazione di quattro persone, oltre la convivente dell'Angelino, e il sopraggiungere di altre due persone con precedenti penali. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale ha tenuto conto delle giustificazioni rese nell'immediatezza dal detenuto e ha, altresì, valutato le indagini difensive, ritenute inidonee ad escludere la violazione della prescrizione imposta, trattandosi di presenza non autorizzata di soggetti non conviventi e di esecuzione non autorizzata di lavori, la cui urgenza non risultava segnalata né all'AG né alle autorità competenti. Nell'evidenziare che la tesi difensiva mirava a giustificare la presenza di familiari del ricorrente per l'asserita necessità di svolgere lavori urgenti di riparazione dell'abitazione al fine di renderla abitabile,, il Tribunale ha congruamente argomentato sulla mancanza di ogni autorizzazione all'esecuzione dei lavori e sulla inagibilità dell'abitazione, solo dedotta, senza mancare di rimarcare che quella abitazione era stata indicata dalla difesa, prospettandone l'idoneità al fine di eseguire la misura cautelare. Dando rilievo a tali evidenze ed al breve lasso temporale intercorso tra l'attenuazione della misura e l'accertata violazione delle prescrizioni imposte, ritenute indispensabili a tutelare le esigenze cautelari sottese all'applicazione della stessa, inibendo i contatti con l'ambiente criminale dedito al narcotraffico, il Tribunale ha coerentemente valutato la gravità della trasgressione, l'intensità e attualità del pericolo di reiterazione nonché la dimostrata incapacità di autocontrollo e autodisciplina dell'imputato, quali elementi che giustificano il giudizio di inadeguatezza della misura in atto. Precisato che presupposto della sostituzione o dell'aggravamento della misura cautelare è la verifica, da parte del giudice, di una condotta di trasgressione che, in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso (Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014, dep. 2015, Ivanciu, Rv. 262209), la ratio della previsione dell'art. 276 cod. proc. pen. va „ infatti, individuata nel principio di adeguatezza, di cui detta norma costituisce specifica attuazione, diretta a regolare le conseguenze dell'inosservanza delle prescrizioni imposte con la misura cautelare al fine di adattarla alla mutata situazione in presenza di trasgressioni, che, per le loro caratteristiche oggettive e soggettive, siano tali da far ritenere non più sufficiente l'originaria misura a fronteggiare le esigenze cautelari. A tali principi si è attenuto il Tribunale, giustificando congruamente la decisione, non contrastata dalle argomentazioni difensive, dirette a far valere motivi non consentiti, che destinano il ricorso all'inammissibilità. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di