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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 42735/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministero della Giustizia di proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.

Gatto è detenuto all'ergastolo per gravissimi reati connessi ad un'associazione mafiosa ed è sottoposto al regime differenziato in maniera continuativa a partire dal 2003.

Si tratta di soggetto che, dapprima era uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], capo del clan omonimo operante a Messina, e successivamente si era posto a capo del gruppo mafioso operante nel rione Giostra, come accertato nella sentenza di condanna della Corte di appello di Messina.

Secondo il Tribunale, si tratta di un clan ancora operante, come dimostravano i risultati di alcune indagini.

Il detenuto, che era incorso in reiterati rilievi disciplinari per avere tenuto contatti con detenuti di diversi gruppi di socialità, si mostrava consapevole delle sue condotte ma non le aveva mai rimesse in discussione né aveva manifestato distacco dal sodalizio.

Veniva, quindi, confermata la prognosi di pericolo di una ripresa dei contatti con la criminalità organizzata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il decreto ministeriale e l'ordinanza avevano una motivazione apparente e stereotipata, e non una congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza; per la proroga occorre un rigoroso accertamento mediante la valutazione di fatti precisi e concreti.

Non esiste un onere per il detenuto di provare il venir meno della sua capacità di mantenere i contatti con le associazioni criminali, mentre è l'Amministrazione penitenziaria a dover provare l'esistenza delle condizioni per la proroga, facendo riferimento ad acquisizioni nuove.

Secondo il ricorrente, l'ordinanza dà atto della mancanza di allontanamento o estromissione dal gruppo criminale del Gatto; peraltro, lo stesso e il figlio risultano esautorati dalla nascita di un nuovo gruppo criminale nel medesimo territorio, capeggiato da soggetto diverso dal reclamante.

Anche tale nuovo gruppo, peraltro, non era più operativo per le iniziative giudiziarie.

Mancavano elementi recenti e specifici che indicassero un ruolo di Gatto; inoltre, la sua condotta penitenziaria era stata regolare e la durata del regime differenziato aveva contribuito a far cessare i collegamenti con l'associazione di appartenenza.

Gatto non aveva tenuto alcuna condotta esprimente l'intenzione di voler continuare a gestire dal carcere le file del gruppo di appartenenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, ord. pen. dispone che la proroga del regime detentivo speciale "è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto.

Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa".

La natura della valutazione del Ministro della Giustizia si comprende meglio confrontando quanto previsto per la proroga con quanto richiesto in sede di prima applicazione: in quella sede devono sussistere "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamento con un'associazione criminale"; le restrizioni disposte, infatti, sono necessarie "per impedire i collegamenti con l'associazione".

In sede di proroga, quindi, la mancanza attuale di collegamenti con l'associazione criminale è un fatto presupposto in quanto gli stessi sono impediti dalle restrizioni disposte in sede di applicazione; il Ministro, quindi, è chiamato ad esprimere una prognosi di quanto avverrebbe se le restrizioni fossero cancellate e il detenuto tornasse ad essere sottoposto al regime detentivo ordinario: se avrebbe la capacità e la volontà di riallacciare e mantenere i rapporti con l'associazione di cui faceva parte.

Pertanto, la suSsistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221 - 01); è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv. 276483 - 01).

Ovviamente, se nel periodo di sottoposizione al regime differenziato il detenuto ha già tentato di mantenere i rapporti predetti o addirittura è riuscito a rapportarsi con il gruppo criminale, la valutazione prognostica è più semplice; ma non si può sostenere che la mancanza di tali tentativi o rapporti impedisca una valutazione nel senso della persistente capacità e volontà di approfittare del venir meno delle restrizioni.

Come si è visto, la legge indica alcuni parametri, non esclusivi ("anche") che devono guidare il Ministro e il Tribunale di Sorveglianza, chiamato a verificare "la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" (art. 41 bis, comma 2 sexies, ord. pen.).

Il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato operato nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (da ultimo, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361 - 01).

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma il ricorso per cassazione è ammesso limitatamente alla violazione di legge: di conseguenza non è censurabile il profilo della pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa (Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Rv. 234179 - 01); si è precisato che non costituisce violazione di legge l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n._ 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 - 01).

La Corte ha stigmatizzato la mancanza di un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile "automatismo", semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte (Sez. 1, n. 14016 del 07/03/2008, Rv. 240141 - 01).

2. Alla luce di tali principi, il ricorso è manifestamente infondato da un lato e contenente considerazioni di merito - come tali non ammissibili - dall'altro.

Tali ultime considerazioni sono quelle relative all'esautoramento del ricorrente e del figlio dal nuovo gruppo criminale sorto nel territorio dove operava quello capeggiato da Gatto e alla cessazione dell'operatività di tale nuovo gruppo in conseguenza di provvedimenti giudiziari (pag. 7 ricorso): elementi meramente affermati dal ricorrente e, comunque, non valutabili dalla Corte.3.

La manifesta infondatezza concerne, invece, la censura di apparenza e astrattezza della motivazione.

L'ordinanza, al contrario, riferisce dati recenti che dimostrano l'operatività del nuovo gruppo criminale, peraltro facente capo al nipote di [OSCURATO:PERSONA] di cui Gatto era uomo di fiducia e, dal punto di vista soggettivo, sottolinea la ripetuta violazione delle norme regolamentari proprio con riferimento al divieto di contatti con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità - violazione, quindi, assai significativa alla luce della finalità del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. - così come la mancata revisione delle precedenti condotte illecite e l'assenza di manifestazioni di distacco dal sodalizio criminale; d'altro canto, il Tribunale - applicando uno dei parametri previsti dalla norma - ritiene aggravato il pericolo per la posizione direttiva che Gatto aveva assunto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministero della Giustizia di proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. Gatto è detenuto all'ergastolo per gravissimi reati connessi ad un'associazione mafiosa ed è sottoposto al regime differenziato in maniera continuativa a partire dal 2003. Si tratta di soggetto che, dapprima era uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], capo del clan omonimo operante a Messina, e successivamente si era posto a capo del gruppo mafioso operante nel rione Giostra, come accertato nella sentenza di condanna della Corte di appello di Messina. Secondo il Tribunale, si tratta di un clan ancora operante, come dimostravano i risultati di alcune indagini. Il detenuto, che era incorso in reiterati rilievi disciplinari per avere tenuto contatti con detenuti di diversi gruppi di socialità, si mostrava consapevole delle sue condotte ma non le aveva mai rimesse in discussione né aveva manifestato distacco dal sodalizio. Veniva, quindi, confermata la prognosi di pericolo di una ripresa dei contatti con la criminalità organizzata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il decreto ministeriale e l'ordinanza avevano una motivazione apparente e stereotipata, e non una congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza; per la proroga occorre un rigoroso accertamento mediante la valutazione di fatti precisi e concreti. Non esiste un onere per il detenuto di provare il venir meno della sua capacità di mantenere i contatti con le associazioni criminali, mentre è l'Amministrazione penitenziaria a dover provare l'esistenza delle condizioni per la proroga, facendo riferimento ad acquisizioni nuove. Secondo il ricorrente, l'ordinanza dà atto della mancanza di allontanamento o estromissione dal gruppo criminale del Gatto; peraltro, lo stesso e il figlio risultano esautorati dalla nascita di un nuovo gruppo criminale nel medesimo territorio, capeggiato da soggetto diverso dal reclamante. Anche tale nuovo gruppo, peraltro, non era più operativo per le iniziative giudiziarie. Mancavano elementi recenti e specifici che indicassero un ruolo di Gatto; inoltre, la sua condotta penitenziaria era stata regolare e la durata del regime differenziato aveva contribuito a far cessare i collegamenti con l'associazione di appartenenza. Gatto non aveva tenuto alcuna condotta esprimente l'intenzione di voler continuare a gestire dal carcere le file del gruppo di appartenenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDEFtATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, ord. pen. dispone che la proroga del regime detentivo speciale "è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa". La natura della valutazione del Ministro della Giustizia si comprende meglio confrontando quanto previsto per la proroga con quanto richiesto in sede di prima applicazione: in quella sede devono sussistere "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamento con un'associazione criminale"; le restrizioni disposte, infatti, sono necessarie "per impedire i collegamenti con l'associazione". In sede di proroga, quindi, la mancanza attuale di collegamenti con l'associazione criminale è un fatto presupposto in quanto gli stessi sono impediti dalle restrizioni disposte in sede di applicazione; il Ministro, quindi, è chiamato ad esprimere una prognosi di quanto avverrebbe se le restrizioni fossero cancellate e il detenuto tornasse ad essere sottoposto al regime detentivo ordinario: se avrebbe la capacità e la volontà di riallacciare e mantenere i rapporti con l'associazione di cui faceva parte. Pertanto, la suSsistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221 - 01); è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv. 276483 - 01). Ovviamente, se nel periodo di sottoposizione al regime differenziato il detenuto ha già tentato di mantenere i rapporti predetti o addirittura è riuscito a rapportarsi con il gruppo criminale, la valutazione prognostica è più semplice; ma non si può sostenere che la mancanza di tali tentativi o rapporti impedisca una valutazione nel senso della persistente capacità e volontà di approfittare del venir meno delle restrizioni. Come si è visto, la legge indica alcuni parametri, non esclusivi ("anche") che devono guidare il Ministro e il Tribunale di Sorveglianza, chiamato a verificare "la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" (art. 41 bis, comma 2 sexies, ord. pen.). Il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato operato nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (da ultimo, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361 - 01). Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma il ricorso per cassazione è ammesso limitatamente alla violazione di legge: di conseguenza non è censurabile il profilo della pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa (Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Rv. 234179 - 01); si è precisato che non costituisce violazione di legge l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n._ 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 - 01). La Corte ha stigmatizzato la mancanza di un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile "automatismo", semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte (Sez. 1, n. 14016 del 07/03/2008, Rv. 240141 - 01). 2. Alla luce di tali principi, il ricorso è manifestamente infondato da un lato e contenente considerazioni di merito - come tali non ammissibili - dall'altro. Tali ultime considerazioni sono quelle relative all'esautoramento del ricorrente e del figlio dal nuovo gruppo criminale sorto nel territorio dove operava quello capeggiato da Gatto e alla cessazione dell'operatività di tale nuovo gruppo in conseguenza di provvedimenti giudiziari (pag. 7 ricorso): elementi meramente affermati dal ricorrente e, comunque, non valutabili dalla Corte.3. La manifesta infondatezza concerne, invece, la censura di apparenza e astrattezza della motivazione. L'ordinanza, al contrario, riferisce dati recenti che dimostrano l'operatività del nuovo gruppo criminale, peraltro facente capo al nipote di [OSCURATO:PERSONA] di cui Gatto era uomo di fiducia e, dal punto di vista soggettivo, sottolinea la ripetuta violazione delle norme regolamentari proprio con riferimento al divieto di contatti con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità - violazione, quindi, assai significativa alla luce della finalità del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. - così come la mancata revisione delle precedenti condotte illecite e l'assenza di manifestazioni di distacco dal sodalizio criminale; d'altro canto, il Tribunale - applicando uno dei parametri previsti dalla norma - ritiene aggravato il pericolo per la posizione direttiva che Gatto aveva assunto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
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