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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26806/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 6138/2020 TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINO, del 05/01/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA].

Fa.Geg kft24Plobencad.4:eviz 0~1 citerte‘c~._ - 4.t.ecie gemi «Ken 1- 4 Udit i difensor Avv.; , , , [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava il reclamo proposto dall'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva accolto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a regime differenziato di cui all'art 41- bis L. 26 luglio 1975, n. 354, in ordine all'acquisto di generi alimentari suscettibili di cottura, compresi nel Mod.

72. In particolare il Magistrato di sorveglianza aveva accolto la richiesta con cui si sanciva il diritto del detenuto di procedere all'acquisto degli stessi generi alimentari previsti per i detenuti di media sicurezza e di provvedere a cucinare con modalità identiche.

Non era, invero, all'indomani della sentenza della Corte cost. (nr. 186/2018), giustificabile l'esistenza di un elenco di beni distinto e più ristretto, rispetto a quello in uso nelle sezioni ordinarie.

2. Ricorre per cassazione l'Amministrazione penitenziaria, con il ministero dell'avvocatura dello Stato e, con unico e articolato motivo, deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 69 comma 6 L. 26 luglio 1975, n. 354 nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 oltre al vizio di motivazione.

Il divieto di acquisto di cibi presso le sezioni, per il detenuto in regime di cui all'art 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, si rendeva viepiù rilevante alla luce della circostanza che si sarebbe dovuto vietare a detto detenuto di acquistare beni, accrescendo il carisma o il suo status attraverso facoltà potenzialmente idonee a creare posizioni di potere all'interno della struttura.

Né la cottura di cibi in determinate fasce orarie sarebbe stata discriminatoria o tale da differenziare i detenuti che possono cucinare senza limiti di orario da quelli che non subiscono detta limitazione, come accade per i detenuti in regime ordinario.

Assume, in particolare, l'Amministrazione ricorrente che il Tribunale di sorveglianza ha operato una lettura errata della citata sentenza della Corte costituzionale (nr. 186/2018), in quanto la dichiarazione di illegittimità del divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non può ritenersi abbia comportato automaticamente anche l'illegittimità della disposizione con la quale l'Amministrazione ha previsto una lista di generi alimentari distinta per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, (Circolare del 17 ottobre 2018).

Sostiene che sussistono motivate esigenze di sicurezza che giustificano la limitazione in esame, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, da individuarsi nella necessità di prevenire il rischio che si crei quel potere di supremazia di un detenuto su un altro, anche tramite un improprio utilizzo della possibilità di scambi all'interno del gruppo di socialità, che tutta la disciplina del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. è volta a neutralizzare, per ragioni superiori, trattandosi di detenuti che, per ragioni di diversità obiettiva della tipologia dei reati, sono destinatari di limitazioni più accentuate rispetto ai detenuti "ordinari".

Con particolare riferimento alle fasce orarie, l'Amministrazione ricorrente rimarca che la previsione discende dall'esigenza di regolamentare la vita comune, senza che ciò comporti una limitazione al diritto soggettivo di poter cuocere i cibi, come, del resto, la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 186 del 2018, ha precisato.

Di conseguenza, ritiene la ricorrente, il provvedimento impugnato è errato perché ha disatteso i principi affermati dalla Corte di legittimità, secondo cui la previsione di fasce orarie attiene alle modalità di regolamentazione del diritto di cucinare al fine di contemperare le diverse esigenze che la vita in comune impone di valutare e, come tale, detta previsione non incide, né pregiudica un diritto soggettivo del detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio). [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è infondata e va respinta.

1.1. Ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».

E' un rimedio che consente al soggetto ristretto di ottenere un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva (tra le altre, Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996).

Il presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto».

Con riferimento al caso in esame, ricorre una posizione soggettiva che è configurabile come diritto soggettivo, risultando essa pertinente al diritto di alimentarsi e alla salute (art 32 Cost.).

Eventuali e irragionevoli differenziazioni sul piano trattamentale del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. si risolvono in un supplemento di ingiustificata afflittività, non in linea con la necessaria finalità rieducativa della pena (in questi termini, Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 149 del 2018; 351 del 1996).

L'art. 41-bis Ord. pen. configura il contenuto del regime differenziato in termini di "sospensione", totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

In merito alla conciliabilità del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. con il quadro superprimario, numerosi sono stati gli interventi della Corte costituzionale.

Tendenzialmente si è osservato che la finalità risulta giustificata perché diretta a impedire collegamenti con il mondo esterno deviante cui è collegato il ristretto (in questi termini, Corte cost., sent. n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 376 del 1997, n. 122 del 2017; ord. n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998).

Lo scopo della sospensione delle regole ordinarie è quello di evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (così, Corte cost., sent. n. n. 97 del 2020, 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 143 del 2013; tra le altre, in motivazione, Sez.1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, Rv. 2781880; Sez. 1, n. 35242 del 6/11/2020, Amantea, 280316).

Il giudice di sorveglianza, pertanto, è chiamato a valutare in quale misura la singola restrizione ai diritti soggettivi del detenuto in regime speciale incida in termini di accrescimento della tutela e delle garanzie di «difesa sociale e sicurezza pubblica» (in questi termini, Corte cost., n. 97 del 2020).

1.2. Ciò posto, con specifico riferimento alle questioni in esame„ pertanto, importante che il giudice accerti e dia motivatamente conto se la particolare disciplina in tema di cottura dei cibi e acquisto dei generi alimentari, prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis, risponda alle finalità e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati. (Sez. 1, 33917, del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281794). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto in punto di diritto quanto al rigetto del reclamo proposto dall'Amministrazione in merito alla limitazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, ritenendola ingiustificata, poiché non funzionale alle finalità dell'istituto.

Il giudice di merito, infatti, ha osservato che l'argomentazione svolta dall'Amministrazione circa la finalità - perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari - di prevenzione del rischio che all'interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non sia affatto fondata e, al contrario, appaia inutile e immotivatamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole penitenziarie.

Il Tribunale ha precisato che il detenuto è allocato in cella singola, e al massimo può scambiare i prodotti alimentari acquistati con i componenti del proprio gruppo di socialità, e, pertanto, sono da escludere eventuali manifestazioni di supremazia o carisma criminale paventate dall'Amministrazione, anche perché gli alimenti contemplati al sopravvitto in genere non sono prodotti di lusso, né particolarmente costosi.

Il ricorso dell'Amministrazione censura la decisione del Tribunale di sorveglianza, limitandosi a ribadire che l'individuazione di un differente e più circoscritto catalogo di generi alimentari si giustifica con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi.

In realtà, come già precisato da questa Corte, la possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il modello 72 che elenca i generi acquistabili al sopravvitto non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Mazzei; Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino).

Ed ancora, come la stessa amministrazione ricorrente ha evidenziato, i detenuti al regime 41- bis Ord. pen. hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale appunto da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi.

Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in una irragionevole condizione di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr.

Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018).

Né potrebbe indurre una conclusione diversa il riferimento ad esigenze di sicurezza legate alla prevenzione di un uso improprio di determinati materiali di confezionamento o imballaggio di alcuni prodotti, per questa ragione esclusi dalla lista.

L'argomento sarebbe, invero, da ritenere estraneo alle speciali finalità perseguite dall'art. 41-bis Ord. pen., riguardando più propriamente la sicurezza interna da presidiare in ogni sezione in modo rigoroso e imparziale con l'applicazione delle ordinarie regole di trattamento intramurario, come, a titolo esemplificativo, utilizzando l'istituto di cui all'art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario.

Fermo restando che, ove si segnalassero specifiche esigenze di cautela, esse potrebbero, comunque, essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzative di carattere generale quale quella in esame. (Sez. 1, 33917, del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281794).

Quanto alla differenziazione delle fasce orarie, nell'esercizio dell'attività di cottura, pur condivisa l'impostazione secondo cui essa attiene alle modalità di esercizio del diritto e ad una forma di regolamentazione riservata all'Amministrazione, si omette, tuttavia, di indicare e spiegare, in ricorso, la ragione per la quale si giustifichi una diversificazione delle modalità di fruizione di quel diritto, tra detenuti in regime ordinario e ristretti in regime differenziato.

Così ragionando l'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere discrezionale non si fonda su una diversificazione razionale tra situazioni giuridiche, ma su un ingiustificato trattamento differenziale, di maggiore afflittività e che trasforma il regime restrittivo differenziato in una forma di restrizione priva di giustificazione, in funzione della finalità di ordine e sicurezza che la sospensione delle regole ordinarie persegue.

1.3. Il ricorso, alla luce di quanto premesso, va respinto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 6138/2020 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 05/01/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. Fa.Geg kft24Plobencad.4:eviz 0~1 citerte‘c~._ - 4.t.ecie gemi «Ken 1- 4 Udit i difensor Avv.; , , , [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava il reclamo proposto dall'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva accolto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a regime differenziato di cui all'art 41- bis L. 26 luglio 1975, n. 354, in ordine all'acquisto di generi alimentari suscettibili di cottura, compresi nel Mod. 72. In particolare il Magistrato di sorveglianza aveva accolto la richiesta con cui si sanciva il diritto del detenuto di procedere all'acquisto degli stessi generi alimentari previsti per i detenuti di media sicurezza e di provvedere a cucinare con modalità identiche. Non era, invero, all'indomani della sentenza della Corte cost. (nr. 186/2018), giustificabile l'esistenza di un elenco di beni distinto e più ristretto, rispetto a quello in uso nelle sezioni ordinarie. 2. Ricorre per cassazione l'Amministrazione penitenziaria, con il ministero dell'avvocatura dello Stato e, con unico e articolato motivo, deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 69 comma 6 L. 26 luglio 1975, n. 354 nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 oltre al vizio di motivazione. Il divieto di acquisto di cibi presso le sezioni, per il detenuto in regime di cui all'art 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, si rendeva viepiù rilevante alla luce della circostanza che si sarebbe dovuto vietare a detto detenuto di acquistare beni, accrescendo il carisma o il suo status attraverso facoltà potenzialmente idonee a creare posizioni di potere all'interno della struttura. Né la cottura di cibi in determinate fasce orarie sarebbe stata discriminatoria o tale da differenziare i detenuti che possono cucinare senza limiti di orario da quelli che non subiscono detta limitazione, come accade per i detenuti in regime ordinario. Assume, in particolare, l'Amministrazione ricorrente che il Tribunale di sorveglianza ha operato una lettura errata della citata sentenza della Corte costituzionale (nr. 186/2018), in quanto la dichiarazione di illegittimità del divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non può ritenersi abbia comportato automaticamente anche l'illegittimità della disposizione con la quale l'Amministrazione ha previsto una lista di generi alimentari distinta per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, (Circolare del 17 ottobre 2018). Sostiene che sussistono motivate esigenze di sicurezza che giustificano la limitazione in esame, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, da individuarsi nella necessità di prevenire il rischio che si crei quel potere di supremazia di un detenuto su un altro, anche tramite un improprio utilizzo della possibilità di scambi all'interno del gruppo di socialità, che tutta la disciplina del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. è volta a neutralizzare, per ragioni superiori, trattandosi di detenuti che, per ragioni di diversità obiettiva della tipologia dei reati, sono destinatari di limitazioni più accentuate rispetto ai detenuti "ordinari". Con particolare riferimento alle fasce orarie, l'Amministrazione ricorrente rimarca che la previsione discende dall'esigenza di regolamentare la vita comune, senza che ciò comporti una limitazione al diritto soggettivo di poter cuocere i cibi, come, del resto, la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 186 del 2018, ha precisato. Di conseguenza, ritiene la ricorrente, il provvedimento impugnato è errato perché ha disatteso i principi affermati dalla Corte di legittimità, secondo cui la previsione di fasce orarie attiene alle modalità di regolamentazione del diritto di cucinare al fine di contemperare le diverse esigenze che la vita in comune impone di valutare e, come tale, detta previsione non incide, né pregiudica un diritto soggettivo del detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio). [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è infondata e va respinta. 1.1. Ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti». E' un rimedio che consente al soggetto ristretto di ottenere un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva (tra le altre, Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996). Il presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto». Con riferimento al caso in esame, ricorre una posizione soggettiva che è configurabile come diritto soggettivo, risultando essa pertinente al diritto di alimentarsi e alla salute (art 32 Cost.). Eventuali e irragionevoli differenziazioni sul piano trattamentale del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. si risolvono in un supplemento di ingiustificata afflittività, non in linea con la necessaria finalità rieducativa della pena (in questi termini, Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 149 del 2018; 351 del 1996). L'art. 41-bis Ord. pen. configura il contenuto del regime differenziato in termini di "sospensione", totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. In merito alla conciliabilità del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. con il quadro superprimario, numerosi sono stati gli interventi della Corte costituzionale. Tendenzialmente si è osservato che la finalità risulta giustificata perché diretta a impedire collegamenti con il mondo esterno deviante cui è collegato il ristretto (in questi termini, Corte cost., sent. n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 376 del 1997, n. 122 del 2017; ord. n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998). Lo scopo della sospensione delle regole ordinarie è quello di evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (così, Corte cost., sent. n. n. 97 del 2020, 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 143 del 2013; tra le altre, in motivazione, Sez.1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, Rv. 2781880; Sez. 1, n. 35242 del 6/11/2020, Amantea, 280316). Il giudice di sorveglianza, pertanto, è chiamato a valutare in quale misura la singola restrizione ai diritti soggettivi del detenuto in regime speciale incida in termini di accrescimento della tutela e delle garanzie di «difesa sociale e sicurezza pubblica» (in questi termini, Corte cost., n. 97 del 2020). 1.2. Ciò posto, con specifico riferimento alle questioni in esame„ pertanto, importante che il giudice accerti e dia motivatamente conto se la particolare disciplina in tema di cottura dei cibi e acquisto dei generi alimentari, prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis, risponda alle finalità e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati. (Sez. 1, 33917, del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281794). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto in punto di diritto quanto al rigetto del reclamo proposto dall'Amministrazione in merito alla limitazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, ritenendola ingiustificata, poiché non funzionale alle finalità dell'istituto. Il giudice di merito, infatti, ha osservato che l'argomentazione svolta dall'Amministrazione circa la finalità - perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari - di prevenzione del rischio che all'interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non sia affatto fondata e, al contrario, appaia inutile e immotivatamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole penitenziarie. Il Tribunale ha precisato che il detenuto è allocato in cella singola, e al massimo può scambiare i prodotti alimentari acquistati con i componenti del proprio gruppo di socialità, e, pertanto, sono da escludere eventuali manifestazioni di supremazia o carisma criminale paventate dall'Amministrazione, anche perché gli alimenti contemplati al sopravvitto in genere non sono prodotti di lusso, né particolarmente costosi. Il ricorso dell'Amministrazione censura la decisione del Tribunale di sorveglianza, limitandosi a ribadire che l'individuazione di un differente e più circoscritto catalogo di generi alimentari si giustifica con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi. In realtà, come già precisato da questa Corte, la possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il modello 72 che elenca i generi acquistabili al sopravvitto non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Mazzei; Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino). Ed ancora, come la stessa amministrazione ricorrente ha evidenziato, i detenuti al regime 41- bis Ord. pen. hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale appunto da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi. Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in una irragionevole condizione di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr. Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018). Né potrebbe indurre una conclusione diversa il riferimento ad esigenze di sicurezza legate alla prevenzione di un uso improprio di determinati materiali di confezionamento o imballaggio di alcuni prodotti, per questa ragione esclusi dalla lista. L'argomento sarebbe, invero, da ritenere estraneo alle speciali finalità perseguite dall'art. 41-bis Ord. pen., riguardando più propriamente la sicurezza interna da presidiare in ogni sezione in modo rigoroso e imparziale con l'applicazione delle ordinarie regole di trattamento intramurario, come, a titolo esemplificativo, utilizzando l'istituto di cui all'art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario. Fermo restando che, ove si segnalassero specifiche esigenze di cautela, esse potrebbero, comunque, essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzative di carattere generale quale quella in esame. (Sez. 1, 33917, del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281794). Quanto alla differenziazione delle fasce orarie, nell'esercizio dell'attività di cottura, pur condivisa l'impostazione secondo cui essa attiene alle modalità di esercizio del diritto e ad una forma di regolamentazione riservata all'Amministrazione, si omette, tuttavia, di indicare e spiegare, in ricorso, la ragione per la quale si giustifichi una diversificazione delle modalità di fruizione di quel diritto, tra detenuti in regime ordinario e ristretti in regime differenziato. Così ragionando l'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere discrezionale non si fonda su una diversificazione razionale tra situazioni giuridiche, ma su un ingiustificato trattamento differenziale, di maggiore afflittività e che trasforma il regime restrittivo differenziato in una forma di restrizione priva di giustificazione, in funzione della finalità di ordine e sicurezza che la sospensione delle regole ordinarie persegue. 1.3. Il ricorso, alla luce di quanto premesso, va respinto.
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