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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26121/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati aggravati di minaccia e di lesioni volontarie; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la ritenuta sussistenza del reato di minaccia, è pedissequamente reiterativo di quello proposto in appello, adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto, peraltro, che il motivo è anche manifestamente infondato, giacché la frase pronunziata dall'imputato, contenente anche una minaccia di morte, tenuto conto del contesto nel quale si è articolata la condotta, deve ritenersi connotata dai caratteri della gravità e della capacità intimidatoria; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costarte giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivai:a in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati aggravati di minaccia e di lesioni volontarie; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la ritenuta sussistenza del reato di minaccia, è pedissequamente reiterativo di quello proposto in appello, adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto, peraltro, che il motivo è anche manifestamente infondato, giacché la frase pronunziata dall'imputato, contenente anche una minaccia di morte, tenuto conto del contesto nel quale si è articolata la condotta, deve ritenersi connotata dai caratteri della gravità e della capacità intimidatoria; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costarte giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivai:a in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 26121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris