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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05032/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( CUI.:02ARBAN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOgate-rwiéi-se-eri+e-pafti-, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di furto aggravato, unito in continuazione con altro già giudicato.

La ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Assume rilievo la circostanza dell'essere stata richiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. successivamente all'entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge 23.6.2017, n. 103.

Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Come è stato opportunamente precisato„ con la menzionata modifica non si è inciso sulla struttura della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Ne consegue che, se da un verso persiste l'obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall'altro l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.

Disciplina non irragionevole, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

2.2. Orbene, nel caso che occupa, oltre tutto con motivo di tale genericità da condurre comunque il ricorso verso la declaratoria di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., la ricorrente ha prospettato la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, osservata sotto il profilo della ricognizione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

Secondo i principi che si sono appena rammentati, si tratta di un motivo non consentito, che importa l'inammissibilità del ricorso, da pronunciarsi con l'ordinanza prevista dal combinato disposto agli artt. 610, co. 5-bis e 591 cod. proc. pen. 3.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( CUI.:02ARBAN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOgate-rwiéi-se-eri+e-pafti-, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di furto aggravato, unito in continuazione con altro già giudicato. La ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Assume rilievo la circostanza dell'essere stata richiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. successivamente all'entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge 23.6.2017, n. 103. Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Come è stato opportunamente precisato„ con la menzionata modifica non si è inciso sulla struttura della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, se da un verso persiste l'obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall'altro l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. Disciplina non irragionevole, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 2.2. Orbene, nel caso che occupa, oltre tutto con motivo di tale genericità da condurre comunque il ricorso verso la declaratoria di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., la ricorrente ha prospettato la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, osservata sotto il profilo della ricognizione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. Secondo i principi che si sono appena rammentati, si tratta di un motivo non consentito, che importa l'inammissibilità del ricorso, da pronunciarsi con l'ordinanza prevista dal combinato disposto agli artt. 610, co. 5-bis e 591 cod. proc. pen. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera d
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